Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32964 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32964 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/02/2024 dei TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME il quale ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Napoli, quale giudice del riesame cautelare, ha rigettato l’appello proposto da COGNOME NOME avverso il provvedimento del Tribunale di Napoli -Ufficio Gip- che aveva disatteso la istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, in relazione al reato di cui agli artt. 81 cod.pen. e 73 Dpr 309/90, in relazione ad una contestazione di acquisto e di successiva cessione di sostanza stupefacente.
La originaria misura degli arresti domiciliari veniva successivamente aggravata, ai sensi dell’art.576 cod.proc.pen. in quanto, a seguito di un controllo delle forze dell’ordine presso l’abitazione del cautelato, lo stesso era stato sorpreso mentre si sbarazzava di due involucri che risultavano contenere una modesta quantità di stupefacente.
COGNOME NOMENOME assolto dalla imputazione formulata in relazione a tale ultima vicenda in quanto il quantitativo dello stupefacente era compatibile con il consumo personale, chiedeva, con specifico incidente cautelare, il ripristino della t’) .2,… 4 /. 1misura degli arresti cà . t . ..Ltelarja rich iesta che veniva disattesa in quanto il comportamento da questi serbato in occasione dell’ingresso degli operanti nella abitazione, denotava comunque la inosservanza , Wp’rescrizioni connesse alla esecuzione della cautela laddove, gtraA.AfRilue ( fossero state le finalità della detenzione dello stupefacente, il cautelato aveva palesato la capacità di rifornirsi in violazione della prescrizione concernente l’obbligo di non relazionarsi con persone diverse da quelle con esso conviventi.
3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di COGNOME NOME, prospettando un unico, articolato motivo di ricorso con il quale deduce violazione di legge e difetto di motivazione / atteso che gli argomenti posti a fondamento del rigetto della richiesta di ripristino della misura degli arresti domiciliari non tenevano conto che il provvedimento con cui era stata disposta la misura degli arresti donniciliari non riportava la prescrizione dell’obbligo di non comunicare con persone diverse da quelle che con lui convivevano, mentre nella parte motivazionale tale prescrizione era indicata esclusivamente attraverso il richiamo alla norma processuale (art.284 comma 2 cod.proc.pen.), di talchè il COGNOME avrebbe potuto non avere consapevolezza del divieto di rapportarsi con terzi soggetti estranei al nucleo di persone con esso conviventi. Sotto diverso profilo evidenzia che l’art.276 cod.proc.pen. non prevede un meccanismo automatico di aggravamento della cautela, in ipotesi di supposta violazione delle prescrizioni ad essa connesse, dovendosi sempre tenere conto della entità, dei motivi e delle circostanze della ritenuta violazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
In sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, NOME in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto difettare nell’ appello cautelare proposto i requisiti di novità necessari, avendo la difesa dedotto solo motivi concernenti la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo Sez.2, n.18130 del 13 Aprile 2016, Antignano, Rv.266676; Sez.6, n.45826 del 27 Ottobre 2021, COGNOME NOME, Rv.282292). ft
2. Nel caso {A specie i giudici che hanno provveduto sulla richiesta di sostituzione della misura custodiale in carcere, a seguito di aggravamento, hanno evidenziato con costrutto argomentativo privo di lacune, le ragioni per cui non ricorressero i presupposti per ritenere attenuate le esigenze cautelari riconosciute in sede di aggravamento in quanto, a prescindere dalla sopravvenienza rappresentata dall’assoluzione del COGNOME in relazione ai fatti che avevano dato luogo all’aggravamento della misura domiciliare, assumeva rilievo la circostanza, ampiamente valorizzata in quanto rappresentativa di accresciuta pericolosità, che il COGNOME non solo era riuscito a procurarsi della sostanza stupefacente mentre era sottoposto alla misura cautelare degli arresti donniciliari, determinando ulteriore allarme sociale in quanto rendeva plausibile che la detenzione della droga fosse collegata all’attività di spaccio per cui stato emesso l’originario titolo cautelare, ma aveva dovuto necessariamente porsi in relazione con i propri fornitori (essendo emerso che i rapporti con il SERT erano stati interrotti nei primi mesi dell’anno 2023) e che pertanto avesse mantenuto ancora legami con il mondo del narcotraffico con il quale era solito relazionarsi prima dell’editto cautelare, in sostanza palesandosi l’inefficacia della misura domiciliare fino a tale momento applicata. Tale argomento, come prospettato dai giudici della cautela, risulta logico e resistente al motivo di ricorso prospettato, in quanto l’obbligo di astenersi dal mantenimento di relazioni criminose o comunque di contatti illeciti con soggetti che abbiano la capacità di cedere la
sostanze stupefacenti (al di fuori del circuito del SERT), prescinde totalmente dal fatto che nella ordinanza genetica mancasse uno specifico riferimento nel dispositivo alla prescrizione di cui all’art.284 comma 2 cod.proc.pen., atteso che il rifornimento dello stupefacente in costanza di misura domiciliare costituisce pur sempre un fatto illecito (art.75 dPR 309/90) e uno specifico titolo di reato per chi esegue la cessione e tale condotta si pone come specifica inosservanza degli obblighi di auto contenimento che il COGNOME avrebbe dovuto osservare per evitare ricadute nelle condotte illecite che la adozione della misura cautelare era diretta a preservare.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art.616 cod.proc.pen. non ricorrendo ipotesi di esonero al riguardo per assenza di colpa, che, avuto riguardo alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen.
Così deciso nella camera di consiglio in data 22 maggio 2024
Il Presidente