Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41486 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41486 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nata a Oristano DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 6/5/2024 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore della ricorrente, che ha chiesto di
accogliere il ricorso.,
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 6 maggio 2024 il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui lo stesso Tribunale le aveva aggravato la misura, applicando l’obbligo di dimora con divieto di
allontanamento da casa in orario notturno, in aggiunta all’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, precedentemente disposto in relazione al reato di cui all’ar 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
Il provvedimento era stato adottato in quanto la Polizia giudiziaria aveva segnalato che l’indagata era stata nuovamente arrestata, sempre per spaccio di droga, il 27 gennaio e il 22 febbraio 2024 e il Giudice della cautela aveva ritenuto che la misura, originariamente applicata, si fosse dimostrata insufficiente a fronte delle esigenze cautelari aggravatesi.
Avverso l’ordinanza del 6 maggio 2024 ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagata, che ha dedotto la violazione del principio di adeguatezza e il vizio di motivazione. Il Tribunale non avrebbe spiegato per quale concreta ragione il divieto di allontanamento dal territorio del Comune di Roma possa prevenire la reiterazione di ulteriori reati nel luogo abitualmente teatro di attiv illecita. Non sarebbe dato comprendere in che modo la misura dell’obbligo di dimora possa concretamente assolvere alla funzione cautelare assegnatale, posto che, da un lato, la ricorrente ha conservato intatta la capacità di movimento nel territorio e negli orari in cui è stata compiuta l’attività illecita, dall’al risultano commessi fatti illeciti né al di fuori del Comune di Roma né nella fascia oraria oggetto del divieto di allontanamento. La motivazione dell’ordinanza impugnata obbedirebbe a logiche presuntive e astratte, avulse dalla situazione concreta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
Il Tribunale ha affermato che «la misura applicata in aggravamento è utile, se non altro, a limitare la libertà di azione dell’imputata soprattutto in certi o della giornata e, dunque, ad impedirle ulteriori condotte illecite».
Secondo la difesa, la scelta della misura, disposta in aggravamento, non sarebbe logica, posto che non risultano commessi reati nel Comune di Roma e nella fascia oraria in cui alla ricorrente è vietato uscire.
2.1. Tale deduzione non coglie nel segno.
Non è revocabile in dubbio, infatti, che il giudizio sull’adeguatezza di una misura cautelare personale postula anche la considerazione della condotta perpetrata e delle circostanze che l’hanno connotata, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto, in presenza delle quali essa si è svolta costituiscono concreti ed imprescindibili elementi di valutazione, al fine d
effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati.
È, però, altresì indubitabile che il giudizio in questione concerne la prognosi di reiterazione di ulteriori episodi criminosi ma non necessariamente di reati da commettere negli stessi luoghi e orari di quelli precedentemente realizzati, come invece pare avere sostenuto la ricorrente laddove ha censurato la scelta della misura sul presupposto che ella non ha commesso reati nel 6mune di Roma e negli orari oggetto del divieto impostole.
Nel caso in esame, l’applicazione dell’obbligo di dimora con il divieto di allontanamento dalla propria abitazione risulta coerente e rispettoso del principio della gradualità della risposta cautelare, avendo lo scopo di rafforzare l’effett specialpreventivo contrastando, con una misura aggiuntiva, il pericolo di ricaduta nel reato.
Non si ravvisa, quindi, alcuna illogicità nella valutazione effettuata da Tribunale.
2.2. Né può dirsi che tale valutazione sia stata svolta in modo avulso dalla situazione concreta, avendo il Tribunale preso in esame il complesso delle condizioni soggettive e oggettive che rendevano evidente sia che le esigenze cautelari si erano aggravate, essendo l’indagata stata nuovamente arrestata sempre per spaccio di droga, sia che la misura, originariamente applicata, si era dimostrata insufficiente a prevenire il rischio di recidiva.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10 ottobre 2024.