Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41206 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41206 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAMPOBASSO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/01/2024 del TRIB. LIBERTA’ di CAMPOBASSO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso,
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Campobasso ha rigettato l’appello proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. dal difensore di COGNOME NOME avverso l’ordinanza, del 18/12/2023, con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale ha applicato nei confronti dell’indagato la misura della custodia cautelare in carcere in sostituzione della originaria misura degli arresti domiciliari (alla quale era sottoposto in forza dell’ordinanza cautelare del 21/11/2023, in quanto gravemente indiziato in ordine a plurime condotte di detenzione a fini di spaccio e cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo hashish, anche in concorso con altri indagati nel periodo compreso tra l’anno 2018 e il maggio 2023), chiedendone l’annullamento con il conseguente ripristino della misura cautelare autocustodiale.
1.2. Nel sostituire la misura, il Gip aveva operato una rivalutazione del giudizio di idoneità e adeguatezza del presidio cautelare in essere alla luce di una sopravvenienza fattuale, costituita dal rinvenimento- in sede di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari (in data 28/11/2023) – presso l’abitazione dell’indagato di sostanze stupefacenti del tipo eroina e hashish, dalle quali risultavano ricavabili 46 dosi di eroina e 752 dosi di hashish, oltre che di un bilancino di precisione e di materiale per il confezionamento, concludendo nel senso della inidoneità del presidio auto-custodiale a scongiurare il rischio di reiterazione del reato, posto a fondamento dell’ordinanza genetica.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Campobasso ricorre il difensore dell’indagato che solleva due motivi, tra loro strettamente correlati perché afferenti alla mancata riqualificazione dei fatti ascritti al prevenuto ai sensi dell’art 73, comma 5, d.P.R. 309/90:
2.1.Con il primo motivo, deduce manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui questa afferma la correttezza della qualificazione giuridica data dal Gip (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90); inosservanza dell’art. 73, comma 5, medesimo decreto. Anche alla luce di quanto ritrovato e sequestrato in casa dell’indagato, la difesa ritiene che sia più corretto contestare la violazione del comma 5, anche in considerazione della sentenza n. 45061/2022 della Sesta sezione penale della Corte di cassazione;
2.2. Con il secondo motivo, deduce mancanza di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, per non avere il Tribunale illustrato le circostanze per le quali ritiene corretta detta qualificazione atteso lo specifico motivo di impugnazione sul punto.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Sia pur in via incidentale, l’ordinanza impugnata ha correttamente richiamato la giurisprudenza di legittimità, a mente della quale, ai fini di una qualificazione giuridica del fatto ai sensi del predetto comma 5, occorre operare una valutazione complessiva e in concreto di tutte le circostanze del fatto, mentre la mancanza di uno solo degli elementi sintomatici della lieve entità giustifica l’esclusione di detta ipotesi «a prescindere dunque dalle indicazioni di carattere ponderale rese dalla Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia richiamata dalla difesa nell’atto di impugnazione». Quanto a quest’ultima, recente, pronuncia, il Collegio osserva che essa ha operato uno studio su un campione statistico, limitato a decisioni emesse da questa Corte nel triennio 2020/2022, individuando i limiti massimi e minimi nei quali è stata riconosciuta l’ipotesi della lieve entità (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, COGNOME NOME, Rv. 284149 – 01). Si tratta, quindi, dì decisione tesa a “quantificare” i casi in cui sarebbe ravvisabile l’ipotesi
2. La motivazione dell’ordinanza impugnata è incensurabile. Vi si legge che in ordine alla gravità indiziaria si è formato il c.d. giudicato cautelare, poiché i ricorrente aveva rinunciato ad impugnare innanzi al Tribunale del riesame l’ordinanza genetica, conseguendone la permanenza inalterata del quadro indiziario posto a carico del prevenuto, così come consacrato nell’ordinanza genetica del titolo cautelare. Il Tribunale osserva, infatti, che l’appello cautelare esaminato è unicamente limitato al solo profilo delle esigenze cautelari e alla adeguatezza del presidio coercitivo applicato con l’ordinanza del Gip. Ne restano, pertanto, escluse le doglianze proposte con il presente ricorso per cassazione, afferenti ad una diversa qualificazione delle condotte sulle quali si è, per l’appunto, formato il giudicato cautelare, dovendosi altresì evidenziare che il rinvenimento di vari quantitativi di sostanza stupefacente presso l’abitazione dell’indagato non ha condotto alla formulazione di ulteriori incolpazioni sulla base’ delle quali è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere. Diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, infatti, con l’ordinanza di aggravamento oggetto di appello cautelare, non è stata applicata all’indagato una nuova e autonoma misura cautelare, ma è stato operato un vaglio di adeguatezza della misura degli arresti domiciliari in origine applicata e rivelatasi inadeguata proprio in ragione di quanto rinvenuto nell’abitazione dell’indagato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
lieve. COGNOME L’insegnamento COGNOME delle COGNOME Sezioni COGNOME Unite COGNOME COGNOME (sentenza n. 51063 del 27/09/2018) ha tuttavia puntualizzato che l qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, non essere desunta sulla base del solo parametro quantitativo; ciò vale anche rapporto al dato statistico relativo alle pronunce rese in un determinato uf giudiziario che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto. Per l’accertame della lieve entità si deve far riferimento, come si è detto, all’apprezzam complessivo degli indici che la norma richiama (Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019 dep.2020, Rv. 278615 -01). Occorre, peraltro, rimarcare che la valutazion operata dal Gip nell’ordinanza di aggravamento della misura cautelare ha avut ad oggetto la gravità della violazione commessa, sotto il profilo dell’adeguate del presidio cautelare applicato in origine, risultando così, come si l nell’ordinanza impugnata con il presente ricorso, del tutto inconferente la cens relativa alla qualificazione giuridica del fatto accertato il 28/11/ conseguendone che il Gip non era tenuto a motivare negli esatti termini del anzidette Sezioni Unite COGNOME.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 9 maggio 2024
Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Pr– .;nte