Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 33532 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 33532 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/04/2025 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, in persona della sostituta NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME NOME che ha insistito nell’accoglimento dei motivi.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 3 aprile 2025 ,il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero, ha applicato a NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110 642, 625 nn. 2 e 7 e 61 n. 5 cod. pen.in luogo di quella degli arresti domiciliari applicata dal Gip in data 6 dicembre 2024.
Avverso l’ordinanza del Tribunale è stato proposto ricorso affidato a quattro motivi.
2.1.Con i primi tre si deducono violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla scelta della misura applicata, in mancanza di elementi di novità rispetto al provvedimento del 23 dicembre 2024 che aveva ritenuto gli arresti domiciliari misura adeguata a fronteggiare le esigenze di cautela sociale. Secondo la difesa il Tribunale si sarebbe limitato a recepire l’appello proposto dal pubblico ministero senza spiegare le ragioni della “impraticabilità” della misura che il rp aveva ritenuto adeguata né ha motivato in merito alla attualità e concretezza del pericolo di reiterazione di reati avuto, peraltro, riguardo, alla risalenza delle condanne per reati contro il patrimonio annoverate dal ricorrente. Se è vero che il ricorrente ha errato, commettendo il furto, per il quale iperaltro, ha reso confessione, è anche vero che le condotte ascritte sono state commesse non violando il regime della detenzione domiciliare cui era sottoposto ma in occasione delle autorizzazioni concessegli.
2.2.Con il quarto motivo si deduc Le.violazione di legge e falsa applicazione degli t LO artt. 275 e 299 cod. proc. pen. nonché gart. 6 CEDU e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inidoneità di una misura diversa rispetto a quella intramuraria, senza neppure prendere in esame la possibilità di applicare gli arresti domiciliari eventualmente con l’installazione del braccialetto elettronico così scongiurando il pericolo di fuga e quello di reieterazione del reato predatorio.
Il P.G. ha depositato conclusioni scritte l chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato, ha fatto pervenire memoria scritta con la quale ha insistito nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
2. Il Tribunale di Catanzaro investito del ricorso proposto dal pubblico ministero che censurava la motivazione posta dal kip a fondamento della asserita adeguatezza della misura degli arresti domiciliari applicata al ricorrente, passata in rassegna / giurisprudenza di questa Corte di legittimità in merito ai criteri di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari e al rigoroso obbligo di valutazione dei presupposti applicativi degli stessi, ha ritenuto “inadeguata” la motivazione posta a fondamento della decisione secondo cui “in punto di proporzionalità e adeguatezza ex art. 275 c.p.p. per la natura e il grado delle esigenze cautelari … nonché per la gravità del fatto e la personalità degli indagati e per la pena che potrà essere irrogata con la definizione del giudizio, appare idonea, adeguata e proporzionata per il COGNOME, in ragione del suo curriculum criminale, la misura degli arresti domiciliari”.
3. Facendo corretta applicazione dei principi sanciti da questa Corte /secondo cui in presenza di un provvedimento genetico assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche stringata, il Tribunale del riesame, che ha pieno accesso agli atti, può sempre integrare la motivazione a meno che non si sia in presenza dell’evenienza in cui di tale valutazione non vi sia tr ! accia nel provvedimento ; (Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2018, dep. 2019. Rv. 272596),Vha proceduto all’esame dei plurimi elementi che sono stati posti a fondamento del percorso logico,-giuridico sulla scorta del quale, in accoglimento del ricorso proposto del p.m., è stata ritenuta inadeguata la misura prescelta dal AVV_NOTAIO in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
Nel solco dei principi regolativi della materia e con motivazione affatto carente, né contraddittoria o manifestamente illogica, il Tribunale ha passato in rassegna tutti gli elementi sulla scorta dei quali ha ritenuto inadeguata la misura originariamente applicata dal hp e quelli per i quali ha ritenuto meritevole di accoglimento il ricorso proposto dal pubblico ministero. In particolare è stato evidenziato che il COGNOME in plurime occasioni aveva dato prova di non meritare “fiducia” e della incapacità di un o “autocontrollo”, desumendo lp dalle tre condanne irrevocabili per evasione.
E’ stata, inoltre, valorizzata la circostanza che il ricorrente aveva posto in essere le condotte a lui ascritte mentre si trovava sottoposto al regime della detenzione domiciliare, approfittando delle autorizzazioni ad allontanarsi dall’abitazione per sei ore al giorno, per motivi di salute.
E’ stato dunque ritenuto violato quello che il Tribunale ha definito “credito fiduciario” concesso al ricorrente, da parte del magistrato di sorveglianza.
Non si è mancato di porre in evidenza il “curriculum” del ricorrente, richiamando le nove condanne definitive per reati di furto, ivi compreso un furto in appartamento, nonché le diverse condanne per resistenza a pubblico ufficiale, quella per ricettazione,
motivi per i quali gli era stata contestata la recidiva reiterata, specifica infraquinquennale.
E’ stato, ancora, ritenuto elemento di particolare allarme e di stabile dedizione alla commissione di reati della stessa specie il fatto che, all’atto gel controllo, i I ricorrente sia stato trovato in possesso di strumenti per l’effrazione’di una patente svizzera che ammetteva di avere asportato.
Tutti gli elementi sopra riportati sono stati ritenuti, con motivazione coerente e non contraddittoria, indici univoci della serialità delle condotte, poste in essere secondo un modus operandi collaudato da cui si è ritenuto che egli tragga dall’attività illecita i mezzi per il proprio sostentamento.
All’esito della compiuta analisi dell’intero compendio il Tribunale ha ritenuto l’impossibilità di poter fare affidamento sullo spontaneo rispetto da parte del prevenuto delle prescrizioni connesse ad un regime di autocustodia.
In proposito va rammentato che il controllo di legittimità nel giudizio cautelare personale, susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato poiché tali valutazioni rientrano nelle valutazioni prima del GIP e poi del Tribunale del riesame. Al giudice di legittimità si chiede di esaminare l’atto impugnato al fine di verificare che esso contenga l’esposizione delle ragioni che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti (tra le tante Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 – 01 ).
Il ricorso, connotato da genericità e aspecificità, non si confronta con l’apparato motivazionale posto dal Tribunale a sostegno del giudizio posto a fondamento del quadro cautelare e della scelta della misura ritenuta idonea ad infrenare il pericolo di recidivanza. La infondatezza dei motivi / in definitiva, discende dal mancato confronto con il provvedimento impugnato del quale si obliterano i passaggi dirimenti laddove vengono spiegate le ragioni dell’aggravamento ritenuto necessario, insistendo sul solo elemento nuovo, rappresentato dal “pentimento” che risulta, peraltro, oggetto di compiuta valutazione da parte del giudice, senza che per ciò stesso il legittimo esercizio dei poteri ex art. 309 cod. proc. pen. da parte del ricorrente possa precludere la possibilità per il P.M., come è avvenuto nel caso in esame, di impugnare, a sua volta il titolo cautelare.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre al pagamento della somma di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.
Va, inoltre, disposto che la Cancelleria provveda agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. Cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Deciso in data 8 luglio 2025