Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27812 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27812 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LECCO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa in data 12/03/2024 dal TRIBUNALE di MILANO – sez. riesame misure cautelari.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto, in accoglimento del ricorso e dei motivi nuovi nelle more depositati, l’annullamento dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Milano, sezione riesame misure cautelari, con l’ordinanza indicata in epig ha rigettato l’appello cautelare presentato nell’interesse di NOME COGNOME contro l’ordinanza con la quale, in data 24/01/2024, il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva disposto l’applicazi all’indagato della misura cautelare degli arresti domiciliari, in aggravamento di quella dell’o di dimora nel Comune di Lecco in precedenza impostagli in relazione ai reati di rapina ed altr
Avverso la predetta ordinanza del Tribunale del riesame, ha proposto ricorso il difenso dell’imputato, lamentando, con motivi qui riassunti nei limiti d’interesse, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazioni di plurime leggi e vizi di motivazione, in particolare per n qualificato la condotta valorizzata ai fini del disposto aggravamento come fattispecie di legi difesa domiciliare, ovvero di eccesso colposo della stessa, per avere indebitamente valorizza la mancata richiesta post factum di intervento delle forze dell’ordine, e per avere, nel complesso indebitamente desunto dall’episodio che aveva legittimato la richiesta di aggravamento un manifestazione di maggiorata pericolosità sociale dell’indagato, tale da imporre la sostituz della misura cautelare non detentiva in precedenza applicatagli con una misura cautelare detentiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, nel complesso, fondato.
Deve premettersi l’inammissibilità del motivo nuovo, non consentito poiché amplia il petitum evocando una violazione di legge (per difetto di domanda cautelare in relazione all’applicazi del divieto di comunicare con terzi) non dedotta nel ricorso introduttivo.
1.1. Questa Corte è, infatti, ferma nel ritenere che:
in tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti emessi nel giudizio cautelare appello, è preclusa la deduzione di questioni nuove, non proposte con l’istanza di revoca de misura e non esaminate in sede di appello, in ragione della natura devolutiva del giudizi legittimità e della necessità di un previo esame del merito della questione, indispensabile p corretta individuazione del fatto cui si riferisce la norma giuridica di cui si discute l’ap (Sez. 3, n. 45314 del 04/10/2023, Scaglione, Rv. 285335 – 01: fattispecie relativa a cens attinenti alla sussistenza del “fumus” del reato, dedotte per la prima volta con il ricorso pe cassazione e basate su elementi nuovi desunti da una perizia);
il principio generale delle impugnazioni, concernente la necessaria connessione tra i mot originariamente proposti e i motivi nuovi, non è derogato nell’ambito del ricorso per cassazi contro i provvedimenti “de libertate”, l’unica diversità attenendo al termine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorni prima dell’udienza, ma è spostato all della discussione (Sez. 3, n. 2873 del 30/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284036 – 01:
fattispecie in cui questa Corte ha ritenuto inammissibili motivi nuovi in tema di esigenze caut e di scelta della misura in un caso in cui il ricorso originario aveva riguardato esclusivame gravi indizi di colpevolezza).
1.2. Per entrambe le ragioni, l’odierno motivo nuovo (non dedotto in appello né in ricorso) no è consentito.
L’impugnato aggravamento è stato disposto perché, in corso di applicazione della misura non detentiva in origine impostagli, l’imputato aveva esploso alcuni colpi d’arma (risultata es una pistola ad aria compressa, caricata a pallini, legittimamente detenuta) all’indirizzo conoscente/amico (a seconda delle diverse qualifiche attribuite dagli interessati ai pregre rapporti tra gli stessi intercorrenti) che stava cercando di introdursi nel domicilio dell’ contro la volontà di quest’ultimo.
Ciò premesso, manifestamente infondata è la doglianza inerente alla mancata qualificazione della condotta valorizzata ai fini del disposto aggravamento come fattispecie di legittima di domiciliare, ovvero di eccesso colposo della stessa, poiché pacificamente non ricorrevano l condizioni di cui all’art. 52, comma quarto, cod. pen., e nulla dimostrava un intento aggress dell’indesiderato ospite, tal COGNOME, la cui condotta era finalizzata unicamente a far visita – pur non essendo desiderato – al conoscente/amico NOME COGNOME, che si trovava nelle more in diversa compagnia, ma non a metterne a repentaglio l’incolumità od il patrimonio. NOME COGNOME voleva semplicemente partecipare all’incontro in corso in casa di NOME, pur non essendovi stato invitato e non essendo accetto.
Fondate sono, al contrario, le doglianze ulteriori.
4.1. Desta meraviglia l’intervenuta valorizzazione, ad opera del Tribunale (f. 6 s. dell’ordin impugnata), del comportamento, estremamente riprovevole, perché immotivatamente arrogante, tenuto dall’imputato all’atto dell’esecuzione dell’ordinanza di aggravamento, anche e soprattutto illegittimo, essendosi in quella sede accertato che egli aveva violato l’obb di dimora impostogli: trattasi, con assoluta evidenza, di comportamento successivo, suscettibil in ipotesi, a sua volta di legittimare un aggravamento, ma non certo idoneo ad avvalorare ex post la legittimità di quello in precedenza disposto sulla base di diversi presupposti fattual
4.2. Ciò premesso, il Tribunale ha essenzialmente desunto dall’episodio verificatosi l “spregiudicatezza nell’uso delle armi” dell’imputato e la sua “indifferenza verso le più elemen regole della convivenza civile, atteso che non si assicuravano neppure le cure al ferito”.
Proprio tale conclusivo rilievo, atto – nell’apparato argomentativo che sorregge l’ordin impugnata – ad evidenziare in sintesi le ragioni della ritenuta necessità del disp aggravamento per far fronte alla già ritenute esigenze cautelari, poiché l’episodio verific avrebbe palesato un incremento dell’intensità di esse, evidenzia una triplice ed esiziale caren motivazionale.
4.2.1. Il Tribunale, nel valorizzare la “spregiudicatezza nell’uso delle armi” dell’imputato e l “indifferenza verso le più elementari regole della convivenza civile”, non ha minimamente tenut in considerazione il (parimenti spregiudicato ed in contrasto con le medesime regole comportamento di COGNOME che, dopo avere invano insistentemente citofonato a casa del conoscente/amico NOME COGNOME, e non pago di aver verificato che questi era in casa (dal balcone si percepiva che la luce era accesa e vi era gente in casa), non intendeva aprirgli il portone, né rispondergli, non aveva esitato a tentare, con pervi invero inusuale, di introdursi ugualmente in casa, e ciò, si badi, non, ad esempio, semplicemen entrandovi attraverso un retrostante ingresso di servizio agevolmente praticabile, concependo di “arrampicarsi sul balcone della sua abitazione al secondo piano” di un edifici condominiale.
Comportamento, questo, sicuramente anomalo, extra ordinem, non convenzionale, cui l’imputato ha reagito in maniera parimenti anomala, extra ordinem, non convenzionale, penalmente illecita, se si vuole, ma che di per sé non legittima necessariamente l’assunto di u sua maggiorata pericolosità sociale nei confronti della collettività, ovvero nei confronti che comportamenti anomali, extra ordinem, non convenzionali, del tipo di quello tenuto da COGNOME, non tengano abitualmente.
4.2.2. Il Tribunale non ha, inoltre, tenuto conto delle giustificazioni fornite dall’imputato i alle ragioni delle sua scomposta reazione (essere il conoscente/amico COGNOME “persona molesta e dedita all’uso di alcool”), ed ai soccorsi prestati (secondo la difesa, COGNOME “aveva prontamente soccorso la persona offesa, facendola riposare sul proprio divano sino alla mattina seguente ed offrendosi di accompagnarla al pronto soccorso” come si legge a f. 3 dell’ordinanza impugnata, il teste NOME COGNOME avrebbe riferito di aver saputo da NOME COGNOME che proprio quest’ultimo, per non creare problemi a NOME COGNOME, avrebbe preferito nell’immediatezza non rivolgersi “né alle forze dell’ordine né ai sanitari”), certo non incondizionatamente attendibili, perché all’evi interessate, ma comunque pur sempre da vagliare, anche perché, almeno in apparenza, avvalorate dalle dichiarazioni della stessa p.o. oltre che di un teste “neutro”.
L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale Milano competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen., che colmerà le evidenziate lacune motivazionali.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente a sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Roma, 20 giugno 2024
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