Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12154 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12154 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato in PAKISTAN il 01/02/1982 avverso l’ordinanza del 12/08/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
NOME Ł stato sottoposto, il 29/02/2024, a fermo di p.g., in quanto ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 630 cod. pen.
1.1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena, in data 02/03/2024, ha convalidato il fermo ed ha contestualmente declinato la propria competenza, per essere contestato anche il delitto associativo ex art. 416 cod. pen., applicando all’indagato, altresì, la misura cautelare dell’obbligo di dimora in Asciano, con prescrizione di permanenza notturna.
1.2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, con ordinanza del 22/03/2024, ha disposto l’aggravamento di tale misura di tipo coercitivo non custodiale, adottando nei confronti dell’indagato la misura carceraria; il provvedimento restrittivo della libertà personale di massimo rigore ha tratto origine dalla nota inoltrata dai Carabinieri della Compagnia di Siena il 14/03/2024, dalla quale si evinceva come l’indagato fosse stato sorpreso – all’esterno del Comune di residenza a bordo della propria autovettura.
1.3. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Firenze ha disatteso l’appello presentato dall’indagato, a norma dell’art. 310 cod. proc. pen., così confermando l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME deducendo un motivo unico, seppur variamente articolato.
In via preliminare, viene denunciata violazione dell’art. 124 cod. proc. pen. in quanto – a fronte di un appello cautelare presentato il 23/05/2024 – l’udienza Ł stata fissata il 12/08/2024, ossia dopo
quasi tre mesi; la decisione, inoltre, Ł stata depositata allorquando erano trascorsi oltre due mesi dallo svolgimento dell’udienza stessa.
La difesa ha poi dedotto mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione. In ipotesi difensiva, Ł errato sostenere – come fatto dal Tribunale del riesame – che la misura originariamente in esecuzione sia stata imposta dopo l’arresto dell’indagato, dato che questi, al contrario, Ł stato assoggettato a fermo. Il ricorrente, inoltre, non intendeva violare le prescrizioni alle quali era sottoposto, bensì solo recarsi a esercitare la propria attività lavorativa (trattasi, come da documentazione allegata, di un soggetto titolare di ditta individuale, attiva nel settore dell’agricoltura). Erra il Tribunale, pertanto, laddove giudica la violazione sopra descritta, della quale si Ł reso protagonista NOME COGNOME priva di una plausibile giustificazione e sintomatica di una scarsissima attitudine all’osservanza delle prescrizioni. Tanto ciò vero che l’indagato – trascorsi pochi giorni dalla segnalazione che ha dato origine all’aggravamento della misura a suo carico – ha presentato una istanza, volta a ottenere l’autorizzazione all’allontanamento dal luogo di dimora, per poter svolgere attività lavorativa. L’inidoneità delle prescrizioni imposte in prima battuta, inoltre, Ł fondata esclusivamente sul rilievo della gravità del fatto commesso, restando sganciata dalla concreta valutazione inerente alla personalità del soggetto.
Infine, contrariamente a quanto dedotto nell’impugnato provvedimento, era stata formulata richiesta in via subordinata, volta all’ottenimento degli arresti domiciliari; tale istanza era stata supportata, inoltre, da documentazione idonea a dimostrare come l’indagato, titolare di contratto di locazione, vantasse una stabile e lecita dimora. NØ vi Ł motivazione, infine, quanto all’ulteriore richiesta difensiva, avente a oggetto l’applicazione degli arresti domiciliari con applicazione di dispositivo elettronico.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, nei termini di seguito chiariti.
Come già sintetizzato in parte narrativa, NOME COGNOME all’indomani dell’adozione, a suo carico, del fermo di p.g., originato dalla ritenuta sussistenza di un grave compendio indiziario, relativamente all’ipotesi di reato ex art. 630 cod. pen. – Ł stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora, con prescrizione di permanenza domiciliare notturna; Ł stato poi sorpreso fuori dal territorio nel quale era ristretto e, consequenzialmente, Ł stato colpito da un provvedimento di aggravamento di tale misura cautelare, che Ł stata inasprita mediante l’imposizione diretta della restrizione carceraria. A fronte del rigetto dell’appello cautelare, NOME COGNOME ha proposto l’attuale ricorso per cassazione.
L’impugnazione si articola, come accennato in parte espositiva, in una pluralità di doglianze tra loro distinte, la gran parte delle quali deve incontrare lo stigma della inammissibilità; merita accoglimento, invece, la censura inerente al mancato esame della documentazione depositata in atti, a sostegno della richiesta di applicazione della meno rigorosa misura degli arresti domiciliari.
2.1. In primo luogo, la difesa deduce genericamente un mancato rispetto di termini, senza però sostanziare la critica e, soprattutto, senza trarre dalla specifica deduzione alcuna apprezzabile conseguenza di natura processuale. ¨ la stessa difesa, infatti, a ricordare il consolidato principio di diritto, in base al quale – in tema di appello cautelare – il termine di cui all’art. 310, comma 2, cod. proc. pen. riveste una natura meramente ordinatoria, stante il mancato richiamo testuale, all’interno della specifica disposizione normativa, all’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., nØ essendo espressamente prevista alcuna diversa sanzione, in caso di inosservanza del termine previsto per la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame e per l’assunzione della relativa decisione (Sez. 6, n.
16802 del 24/03/2021 COGNOME, Rv. 281303 – 01; Sez. 5, n. 6221 del 08/01/2020, COGNOME, Rv. 278308 – 01; Sez. 1, n. 3630 del 17/05/2000, COGNOME, Rv. 216176 – 01).
La lamentata inosservanza di tali termini, pertanto, non Ł causa di nullità o di inefficacia del provvedimento successivamente adottato; la doglianza, in definitiva, Ł priva di fondamento.
2.2. Vi Ł poi una parte del motivo che punta a sostenere come NOME COGNOME allorquando venne sorpreso fuori dal territorio del Comune nel quale era tenuto a trattenersi – si stesse recando al lavoro, in quanto titolare di una impresa individuale, attiva nel settore dell’agricoltura; la tesi propugnata dalla difesa, quindi, Ł nel senso che egli non intendesse, in realtà, violare le prescrizioni connesse alla misura cautelare in esecuzione, bensì che avesse semplicemente intenzione di andare regolarmente a svolgere la propria attività lavorativa.
Trattasi di una censura che si sviluppa interamente sul piano del fatto e che Ł tesa a sovrapporre una nuova interpretazione delle risultanze probatorie, diversa da quella recepita nell’impugnato provvedimento, piø che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati dall’art. 606 cod. proc. pen. Tale operazione, con tutta evidenza, fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, infatti, l’epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una “mirata rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perchØ illustrati come maggiormente plausibili, o perchØ assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si Ł in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
D’altronde, non vi Ł chi non rilevi come nessun vizio logico o argomentativo sia ravvisabile, nell’avversata decisione; questa si Ł specificamente soffermata sulla prospettazione difensiva e ne ha ritenuto l’infondatezza, sulla base essenzialmente della rilevante gravità del fatto per il quale si procede e degli acclarati contatti, intessuti dal soggetto con una ramificata organizzazione criminale, attiva in ambito sovranazionale.
2.3. In sede di appello cautelare, la difesa aveva però domandato – in via subordinata l’applicazione della piø gradata misura degli arresti domiciliari, anche con imposizione del braccialetto elettronico.
Il Tribunale del riesame ha disatteso la richiesta, affermando – in via generale – come il ricorrente, con l’accertata condotta, abbia dato prova di scarsa attitudine all’autocontrollo comportamentale. A parte questa affermazione, nell’ordinanza impugnata si sostiene non esser stata dimostrata la sussistenza di una stabile e lecita dimora, ponendosi proprio tale assunto a fondamento della decisione reiettiva dell’istanza di arresti domiciliari. Questa asserzione, però, manca di confrontarsi con due elementi ulteriori, così rapidamente riassumibili:
il ricorrente ha la titolarità di una ditta individuale, che annovera anche un dipendente (della rilevanza di questo dato – oggetto di prova documentale, versata nell’incarto processuale – il provvedimento impugnato avrebbe dovuto farsi carico);
NOMECOGNOME inoltre, ha dimostrato per tabulas – ossia, depositando un regolare contratto di locazione – di poter contare su una fissa dimora in Italia (altro dato che sarebbe stato necessario tener presente, in sede di valutazione circa il radicamento del soggetto sul territorio).
Risulta così integrato il dedotto vizio di motivazione, per omessa risposta alle argomentazioni difensive; trattasi di un vuoto argomentativo che riveste un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, atteso che gli elementi di valutazione e conoscenza trascurati presentano, almeno potenzialmente, l’attitudine a fornire difformi lumi (fra tante, si veda Sez. 2, n.
37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445 – 01).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Firenze.Non comportando – la presente decisione – la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze, competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 09/01/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME