Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16137 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16137 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/09/2023 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; , letteistptUe le conclusioni del PG NOME COGNOME per I4inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli, decidendo sull’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza di diniego dell’aggravamento della misura degli arresti donniciliari adott dal Giudice per le indagini preliminari di Napoli, ha accolto la richiesta e ha dispos l’applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, in relazione a delitto di evasione, avendo escluso la lieve entità della condotta trasgressiva.
Il ricorso per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, è affidato a un unico motivo, con il quale è denunciata erronea applicazione dell’art. 51 cod. pen. dolendosi il ricorrente che il Tribunale distrettuale di Napoli avrebbe omesso di considerare che l’indagato si era ripetutamente allontanato dal domicilio coatto per ragioni di salute, recandosi presso il locale nosocomio, come accertato dagli inquirenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
1.La censura di violazione dell’art. 51 cod. pen., per non avere il Giudice a quo considerato le ragioni dell’allontanamento dal domicilio coatto, è in primo luogo, priva di autosufficienza contenendo un generico riferimento agli accertamenti dei verbalizzanti; inoltre, risulta anche manifestamente infondato.
2.Nell’accogliere l’appello del Pubblico Ministero, il Tribunale della cautela riteneva contrariamente al primo giudice – che l’accertato e incontestato allontanamento del RAGIONE_SOCIALE dall’abitazione presso la quale si trovava agli arresti domiciliari, in orario notturno e – per qua dichiarato dalla madre – per prendere un gelato, non fosse un fatto di lieve entità, sia i considerazione dell’orario, sia perché l’indagato, al suo rientro, non aveva fornito alcuna giustificazione, sia perché, durante il periodo di allontanamento dal domicilio, si era res irreperibile.
La motivazione del Tribunale, che ha escluso sulla base delle modalità della condotta, che la violazione della misura presentasse i connotati della “lieve entità”, risulta sorretta da u congrua e razionale argomentazione, tanto più che l’indagato risultava essere stato già denunciato molte volte per evasione.
4.A fronte di tale specifica argomentazione, il ricorso non censura la motivazione del provvedimento impugnato o l’errata applicazione dell’art. 276 co. 1 ter cod. proc. pen., ma lamenta la violazione dell’art. 51 cod. pen., in relazione – tuttavia – a precedenti “evasioni’ c secondo la Difesa, sarebbero state giustificate dall’esigenza di recarsi in ospedale (sul punto, i ricorso è del tutto privo del requisito dell’autosufficienza), con deduzione del tu decontestualizzata rispetto alle circostanze della specifica evasione che ha condotto all’aggravamento della misura.
In tal modo, il ricorso risulta viziato da genericità, che, unitamente a quanto altro osservat ne comporta la declaratoria di inammissibilità, alla quale segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186
del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, addì 08 febbraio 2024
Il Consigliere estensore