Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3581 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3581 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME NOME IMPERIALI NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Relatore –
Sent. n. sez. 2124/2025 CC – 27/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME NOME VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/06/2025 del TRIBUNALE’ di CATANZARO, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 17 giugno 2025 il Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, in accoglimento dell’appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro applicava a COGNOME NOME, in aggravamento rispetto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, quella della custodia in carcere in relazione al reato di concorso esterno in associazione mafiosa.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione lo COGNOME, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un
unico motivo di doglianza, con il quale deduceva inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 125, 274, 275, 276 e 299 cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in reazione alla valutazione dei fatti sopravvenuti posti a fondamento dell’aggravamento della misura cautelare.
Rassegnava, in particolare, che il Tribunale aveva fondato la propria decisione su due fatti costituiti, il primo, dal dato della condanna, intervenuta all’esito del giudizio di primo grado, alla grave pena di anni sedici di reclusione e, il secondo, dal comportamento serbato dal ricorrente in regime di applicazione della misura degli arresti domiciliari, quando lo COGNOME aveva danneggiato l’autovettura del sostituto processuale del proprio precedente difensore di fiducia, avendo disapprovato la linea difensiva prescelta.
Assumeva, quanto a tale ultimo fatto, che in realtà la condotta di danneggiamento era stata determinata da uni scatto d’ira dello COGNOME e che tale comportamento, che aveva portato a un primo aggravamento della misura cautelare applicata all’indagato, era stato successivamente rivalutato dal giudice della cautela che, alla luce delle spiegazioni fornite dallo COGNOME e del fatto che lo stesso aveva provveduto a risarcire il danno alla vittima, aveva sostituito la misura cautelare massima con quella degli arresti domiciliari.
Deduceva che un fatto di danneggiamento dovuto a uno stato d’ira non poteva essere ritenuto specificamente sintomatico del pericolo di recidiva.
Assumeva, per altro verso, che il Tribunale, con il provvedimento impugNOME, aveva violato il giudicato cautelare formatosi in relazione alla ritenuta adeguatezza della misura degli arresti domiciliari e che l’unico fatto nuovo, costituito dalla condanna dello COGNOME all’esito del giudizio di primo grado, si era risolto, in realtà, in una riqualificazione in melius del fatto ascritto all’imputato, originariamente qualificato nel reato di associazione di tipo mafioso e quindi derubricato nel reato di concorso esterno in associazione mafiosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Con la sentenza rescindente la Corte di cassazione ha ritenuto che nel caso di specie il rischio di recidiva dovesse essere valutato anche alla luce del comportamento tenuto dall’imputato nel corso del processo (il riferimento è alla
condotta di danneggiamento sopra richiamata), oltre che dell’esito del giudizio di primo grado (conclusosi con la condanna dell’imputato a una pena detentiva assai elevata), considerato che ‘ anche il fatto costituito dalla pronuncia di una sentenza di condanna in primo grado a pena elevata può fondare un provvedimento di aggravamento della misura cautelare già in atto … all’esito di una valutazione congiunta ad altri e preesistenti elementi specificamente sintomatici del pericolo di fuga o di recidiva ‘ (v. pag. 3 della sentenza rescindente).
A fronte di tali indicazioni il Tribunale, in ossequio a quanto statuito con la sentenza di annullamento, ha valutato i suddetti due elementi rendendo al riguardo una motivazione che appare immune da vizi con il congruo richiamo, oltre che alla grave pena inflitta allo COGNOME all’esito del giudizio di primo grado (anni sedici di reclusione), al ‘ comportamento serbato dal ricorrente in regime cautelare autocustodiale ‘ (v. pag. 3 della sentenza impugnata) e in particolare alla grave condotta di danneggiamento ascritta allo COGNOME, in relazione alla quale ‘… il Collegio rileva che le modalità e le ragioni sottese al danneggiamento, connotato da chiari contenuti intimidatori e posto in essere con modalità efferate e simili ad esecuzioni di stampo mafioso, siano espressivi di logiche mafiose e si legano a filo doppio con quanto accertato in seno al procedimento penale, che ha visto COGNOME stringere rapporti e cointeressenze costanti con i partecipo all’associazione, collaborando attivamente con gli stessi pur non essendo animato da affectio societatis’ (v. pag. 4 del provvedimento impugNOME).
Deve, in particolare osservarsi che l’indicazione del ricorrente secondo la quale la condotta di danneggiamento della vettura del difensore ad opera dello COGNOME sarebbe stata soltanto il frutto di un momentaneo stato d’ira, piuttosto che di una disapprovazione delle scelte difensive adottate, risulta meramente assertiva, e che il Tribunale, proprio in ragione di tale causale, ha ritenuto che tale condotta risultasse connotata da ‘ chiari contenuti intimidatori … espressivi di logiche mafiose ‘ (v. pag. 4 citata).
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condanNOME, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato
senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 27/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME