Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28502 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28502 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/07/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
XXXXXXXXXXXXXX a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza dell’8 maggio 2025 con cui il Tribunale di Salerno ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza del 17 aprile 2025 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo di Lucania, ai sensi dell’art. 276 cod. proc. pen., ha disposto nei suoi confronti la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 612-bis e 629 cod. pen.
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta vizio di motivazione in ordine ai presupposti per l’aggravamento della misura del divieto di dimora disposto dal giudice per le indagini preliminari.
Il Tribunale si sarebbe limitato ad affermare che il giudice della cautela avrebbe correttamente esercitato il proprio potere discrezionale in considerazione della gravità delle plurime violazioni delle misure impostegli, senza tenere conto delle condizioni di salute del ricorrente (soggetto affetto da disturbo psicotico con conseguente invalidità del 75%).
A giudizio della difesa, tale patologia avrebbe reso necessaria l’applicazione di una misura cautelare compatibile con l’inserimento del ricorrente in un programma terapeuticoriabilitativo così come suggerito dal perito nominato in un diverso procedimento penale a carico del XXXXX.
Il Tribunale, inoltre, non avrebbe tenuto conto della effettiva gravità dei fatti, della necessita di procedere alla cura ed alla rieducazione del ricorrente nonchØ del fatto che, in occasione di una pregressa sottoposizione alla misura di sicurezza presso una struttura residenziale, i familiari del XXXXX avrebbero riscontrato un concreto miglioramento delle condizioni di salute del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– Relatore –
Sent. n. sez. 1362/2025
CC – 10/07/2025
R.G.N. 17688/2025
1.L’unico motivo di ricorso Ł generico ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, la cui valutazione Ł, in via esclusiva, riservata al giudice di merito.
In particolare, la difesa si Ł limitata ad affermare, con argomentazioni apodittiche, che il disturbo psicotico da cui Ł affetto il ricorrente potrebbe essere affrontato in maniera piø congrua mediante l’inserimento in un percorso terapeutico, senza in alcun modo fornire elementi da cui desumere un’incompatibilità tra la custodia cautelare in carcere e le condizioni di salute del ricorrente e senza argomentare in ordine a quanto affermato dai giudici di merito in ordine alla gravità delle violazioni delle prescrizioni indicate nell’ordinanza impugnata e della conseguente inidoneità di misure piø gradate ad impedire la reiterazione di condotte illecite.
Ciò premesso deve essere rimarcato che l’ordinanza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine ai motivi dell’aggravamento della cautela personale, con argomentazioni prive di illogicità manifeste e di contraddittorietà.
Appare necessario, in proposito, rammentare che, in tema di aggravamento ex art. 276 cod. proc. pen., la sostituzione della misura in atto con una piø grave, quale che sia la prescrizione violata, rientra tra i poteri discrezionali del giudice, previa verifica di una condotta di trasgressione che presenti caratteri rivelatori della sopravvenuta inadeguatezza della misura in corso a fronteggiare le inalterate esigenze cautelari (Sez. 6, n. 58435 del 04/12/2018, COGNOME, Rv. 275040-01; Sez. 5, n. 36060 del 09/10/2020, COGNOME, Rv. 280036 – 01).
Tale previsione normativa – nel prevedere la sostituzione della misura cautelare già disposta con altra piø grave in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte – attribuisce al giudice un potere discrezionale che deve essere esercitato mediante la valutazione della gravità e delle circostanze della violazione al fine di verificare se la trasgressione abbia reso manifesta l’inidoneità della misura in atto a salvaguardare le esigenze cautelari (Sez. 5, n. 3175 del 08/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275260-01).
Ciò posto, l’ordinanza impugnata, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, ha fondato l’aggravamento della misura sulla pluralità di violazioni delle prescrizioni imposte al ricorrente (poste in essere anche a seguito di un precedente aggravamento di misura non custodiale), dando prova della assenza di freni inibitori e della conseguente incapacità di rispettare i vincoli connessi alle misure cautelari non custodiali. Le condotte del ricorrente sono state, pertanto, ritenute indicative di disinvolta spregiudicatezza, pericolosità ed inaffidabilità, necessitanti di un inasprimento del presidio cautelare (vedi pagg. 2 e 3 dell’ordinanza oggetto di ricorso).
La valutazione, pertanto, Ł fondata sull’inadeguatezza di ogni altra misura cautelare in considerazione della pericolosità sociale dell’indagato accertata in occasione della perizia psichiatrica svolta in altro procedimento e dell’incapacità di autocontrollo del ricorrente desumibile anche dalla manomissione del dispositivo elettronico di controllo che era stato applicato al XXXXX in data 6 marzo 2025, elementi logico-fattuali che dimostrano inconfutabilmente l’inidoneità di misura diverse dalla custodia in carcere a contenere il pericolo di reiterazione di delitti della medesima specie di quelli in relazione ai quali Ł stata disposta la cautela (vedi pagg. 2 e 3 dell’ordinanza oggetto di ricorso).
A fronte di tali elementi e dell’accertata reiterazione sistematica delle prescrizioni imposti dall’autorità giudiziaria, ritenuti concretamente espressivi della trasgressività e
dell’incapacità di autocontrollo dell’indagato, coerentemente il Tribunale ha ritenuto smentita in concreto la pregressa valutazione di adeguatezza della misura del divieto di dimora nella provincia di Salerno.Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, Ł fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter , disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 10/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME