Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2502 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2502 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MAZZARINO il 07/06/1997
avverso l’ordinanza del 05/09/2024 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in manca richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale di Caltanissetta, ha rigett l’appello proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza con cui la Cor d’Assise di Appello di Caltanissetta aveva disposto l’aggravamento della mis cautelare degli arresti domiciliari applicata nei confronti dell’indagato con la in carcere a seguito di una violazione delle prescrizioni imposte al Morg commessa il 28 giugno 2024 allorché il predetto, autorizzato a lasciare il luo esecuzione della misura per partecipare ad una udienza, si recava, da solo e a presso la Stazione dei Carabinieri di Riesi per comunicare il rientro nell’abit ma veniva poi osservato salire a bordo di una autovettura con altre persone ( delle quali pregiudicate) per allontanarsi immediatamente dopo in direzione
centro cittadino. La gravità della violazione veniva desunta dalla commissione parte dell’indagato di ulteriori due violazioni precedenti, la prima in data 9 nov 2021 e la seconda il 26 gennaio 2022. Nel primo episodio, il Morgana si rifiutava rimuovere un sistema di telecamere predisposto nella propria abitazione, tali annullare l’effetto sorpresa in caso di controlli da parte dei Carabinieri. Nel se l’imputato veniva trovato presso la propria abitazione in compagnia di un sogge terzo, contattato a mezzo Instagram.
Presentando ricorso per Cassazione, la difesa dell’imputato deduce errone applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogic della motivazione (art. 606 lett. b ed e, cod. proc. pen.).
In particolare, si evidenzia che in maniera del tutto congetturale si è nega modestia dell’episodio da ultimo verificato, in aggiunta aggravandone la port alludendo ad episodi precedenti che da un lato (quello del 2021) non costituiva violazione alcuna e che, comunque, individualmente o complessivamente considerati, sono inidonei, per la modestia e per la vetustà, a corroborare la g dell’episodio avvenuto a fine giugno del corrente anno.
Carenza motivazionale viene dedotta anche in relazione alla mancata risposta al profilo evidenziato nell’atto di appello, laddove si osservava che la mod dell’episodio era rivelata altresì dalla richiesta del Procuratore Genera procedimento d’assise d’appello) che le esigenze cautelari potessero ess soddisfatte anche dalla applicazione del braccialetto elettronico all’imputato arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dell’unico motivo.
Va innanzi tutto considerato che in materia vige il principio da tem affermato da questa Corte di legittimità, e dal quale questo Collegio ritiene d doversi distanziare, per cui in tema di aggravamento delle misure cautelari pe violazione alle prescrizioni imposte, il giudizio sulla gravità della co trasgressiva è riservato al giudice del merito e, ove fornito di adeguata, cor logica motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 2, n. 362 18/8/1994, COGNOME, Rv. 201400, Sez. 5, n. 36060 del 09/10/2020, Hajdari, Rv 280036 – 01).
Ciò premesso, incontestata essendo la violazione della misura cautelare l’apprezzamento della sua gravità, anche depurato da quella che appare non esse
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una effettiva violazione della misura (l’installazione di un siste videosorveglianza ed il rifiuto di rimuoverlo, nel novembre del 2021), è rimesso giudice di merito.
Nel caso specifico, la decisione del Tribunale di Caltanissetta enuclea chiarezza le ragioni per cui la condotta del giovane, pur soggetto a procedimento penale per reato associativo, giunto alla fase d’appello innanzi Corte d’assise d’appello del capoluogo nisseno, abbia i connotati di gravità suffi da giustificare l’aggravamento della misura, dagli arresti domiciliari al carce tal senso, si evidenzia la particolare intenzionalità, insita nell’inganno pred per far intendere all’autorità preposta al controllo della misura (i Carabinieri d la propria volontà di fare rientro autonomo e solitario all’abitazione, proprio di disattendere le prescrizioni di cui era ben consapevole.
L’accompagnarsi con soggetti non autorizzati e pregiudicati, replicando, graz all’inganno ordito ai danni delle Forze dell’Ordine, una precedente violazione (qu del 29 gennaio 2022), costituisce la premessa dell’aggravamento, secondo u giudizio che non appare a questa Corte illogico, e tanto meno manifestament illogico.
4. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso e, conseguentemente, ai sensi dell 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della caus di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Alla mancata liberazione del ricorrente a seguito della decisione deriva trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell’ist penitenziario di custodia del ricorrente per l’inserimento nella cartella persona detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1-ter, dis att. cod. proc. pen..
Così deciso il 21 novembre 2024 GLYPH
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