Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40743 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40743 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 05/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato in XXXXXXX il giorno XXXXXXXX
avverso l’ordinanza in data 12/6/2025 del Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia del riesame,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non Ł stata richiesta la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 12 giugno 2025, a seguito di giudizio di appello ex art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’impugnazione presentata nell’interesse di NOME avverso l’ordinanza in data 13 febbraio 2025 della Corte di appello della medesima città con la quale era stata disposta nei confronti dello stesso la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere.
Risulta dagli atti che il XXXX era stato posto agli arresti domiciliari con ordinanza in data 23 settembre 2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza in quanto indagato per il reato di rapina.
Detta misura con ordinanza in data 18 dicembre 2023 era stata sostituita con quella della custodia in carcere il quanto il predetto si era nel frattempo reso responsabile di evasione e di altra rapina.
La misura cautelare veniva nuovamente modificata con ordinanza del Tribunale di Cosenza in data 23 ottobre 2024 allorquando i Giudici, ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. n. 309/90 ponevano il XXXX agli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica.
Infine, il predetto si rendeva nuovamente responsabile di evasione e per tale ragione la Corte di appello di Catanzaro con la menzionata ordinanza del 13 febbraio 2025 ripristinava nei confronti dello stesso la misura cautelare di maggior rigore.
Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’imputato, deducendo:
2.1. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione
alla applicabilità della misura cautelare degli arresti domiciliari ‘ordinari’ ai sensi dell’art. 284 cod. proc. pen. nelle forme di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen.
Dopo avere premesso la storia personale e clinica dell’imputato, utilizzatore di sostanze oppiacee e cocaina ed affetto da un ‘disturbo di personalità ClusterB in soggetto che manifesta un passato di tossicodipendenza’ ed illustrato le ragioni per le quali il XXXX era da ultimo evaso dalla RAGIONE_SOCIALE ove era stato posto da ultimo al regime degli arresti domiciliari in quanto mussulmano ed insofferente alle regole di culto impartite dalla predetta RAGIONE_SOCIALE, deduce la difesa del ricorrente che l’ordinanza impugnata sarebbe viziata e contraddittoria nella parte in cui non risulta valutata la praticabilità degli arresti domiciliari ‘ordinari’ ai sensi dell’art. 284 cod. proc. pen. eventualmente integrata da meccanismi di controllo previsti dall’art. 275-bis cod. proc. pen. come richiesto in via subordinata nell’atto di impugnazione.
Inoltre, secondo la difesa del ricorrente, tale omissione sarebbe irragionevole se posta in relazione alla pena inflitta al XXXX, inferiore a sei anni, tale da consentire l’applicazione della misura prevista dall’art. 94 del D.P.R. n. 309/90 nonchØ dall’art. 47-bis l. 354/1975.
2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 276, 277 cod. proc. pen. e 89 D.P.R. n. 309/90.
Rileva la difesa del ricorrente che il Tribunale del riesame nell’ordinanza impugnata si sarebbe limitato a rilevare la violazione della misura imposta senza effettuare l’ulteriore necessaria valutazione degli elementi di cui all’art. 275 cod. proc. pen. e, in particolare, senza confrontarsi con le deduzioni ed allegazioni difensive legate alle ragioni terze ed estranee al programma terapeutico che avevano indotto il XXXX ad allontanarsi dalla comunità terapeutica, ragioni che non erano legate alla volontà del soggetto di sottrarsi al programma in atto, omettendo quindi l’analisi di elementi che erano stati invece presi in considerazione dal G.i.p. che invece lo aveva nuovamente posto agli arresti domiciliari. In tal modo operando la Corte di appello ed il Tribunale del riesame non avrebbero affrontato nØ la questione dell’esistenza di esigenze cautelari di particolare rilevanza, nØ avrebbero tenuto conto dei principi di adeguatezza e proporzionalità ai quali deve sottostare l’applicazione di una misura cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł manifestamente infondato in entrambe le sue articolazioni che appaiono meritevoli di trattazione congiunta.
Il tribunale del riesame dopo avere debitamente dato atto RAGIONE_SOCIALE vicende dell’imputato, resosi responsabile di gravi fatti delittuosi anche da minorenne che avevano portato il Magistrato di Sorveglianza di Cosenza ad ammettere provvisoriamente il XXXX all’espiazione della pena in regime di affidamento in prova terapeutico e che la nuova evasione del predetto soggetto dalla RAGIONE_SOCIALE terapeutica ha comportato l’interruzione del programma in atto con la conseguenza che Tribunale di Sorveglianza di Cosenza ha emesso provvedimento di revoca dell’affidamento in prova, ha correttamente osservato come, in tema di aggravamento del regime cautelare in atto, il sindacato rimesso al giudice dell’appello cautelare Ł circoscritto all’apprezzamento della legittimità del provvedimento di aggravamento, laddove eventuali ulteriori profili – in specie, quello della incompatibilità con il regime carcerario – devono essere previamente sottoposti alla valutazione del giudice che procede.
A ciò si aggiunge che – come correttamente osservato degli stessi Giudici dell’incidente cautelare – ai sensi dell’art. 89, comma 3 del d.P.R. n. 309/90, «il Giudice
dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l’esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione, o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l’esecuzione».
Risulta, ancora, che il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale secondo il quale «nell’ipotesi di avvenuto ripristino, ai sensi dell’art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990, della custodia cautelare in carcere nei confronti del tossicodipendente che interrompa o, comunque, mantenga un comportamento contrario al programma di disintossicazione cui ha scelto di sottoporsi in regime di arresti domiciliari presso un centro di recupero il giudice, laddove intenda aggravare la misura o comunque sostituirla, non ha l’obbligo di valutare preventivamente la presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» (Sez. 2, n. 49862 del 19/11/2019, COGNOME, Rv. 277995 – 01; Sez. 4, n. 8057 del 21/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252335 – 01).
Alla luce di tali corrette premesse, il Tribunale nell’ordinanza impugnata ha debitamente evidenziato che il provvedimento di attenuazione della misura cautelare carceraria emesso in origine dal Tribunale di Cosenza trovava causa proprio nelle esigenze trattamentali dell’imputato e nella allegata disponibilità di una comunità terapeutica presso la quale avrebbe potuto intraprendere il programma di recupero in regime di arresti domiciliari, condizioni venute meno a seguito dell’allontanamento volontario e ingiustificato dell’appellante dalla struttura “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, situazione che certifica, ancora una volta, l’assoluta indifferenza dell’imputato verso regimi cautelari meno gravosi nonchØ la totale assenza di volontà del XXXX di intraprendere concretamente il percorso di cura.
A tale proposito, osserva l’odierno Collegio, come risulta dagli atti che non Ł la prima volta che il XXXX evade dagli arresti domiciliari tanto Ł vero che, come evidenziato in premessa nella stessa ordinanza, l’odierno ricorrente sottoposto in origine agli arresti domiciliari ‘ordinari’ – che la difesa oggi torna ad invocare nuovamente – evadendo si rendeva responsabile di un ulteriore fatto di rapina.
Emerge pertanto con palmare evidenza che, come evidenziato dai Giudici della cautela, ci si trova in presenza di un soggetto refrattario a rispettare gli obblighi connessi agli arresti domiciliari anche in comunità terapeutica Ł ciò indipendentemente dalle ragioni personali che possono averlo indotto alle violazioni compiute, soggetto in relazione al quale il ripristino della misura cautelare di maggior rigore appare giustificata e proporzionata.
Sul punto occorre solo ulteriormente ricordare che, secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l’ordinamento non conferisce alla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione alcun potere di riconsiderazione RAGIONE_SOCIALE caratteristiche soggettive dell’imputato, ivi compreso l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari e RAGIONE_SOCIALE misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha deciso l’applicazione della misura cautelare, nonchØ del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti e, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità RAGIONE_SOCIALE argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (in tal senso: Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760).
Nel caso in esame l’ordinanza impugnata risulta avere rispettato i principi sopra indicati.
3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonchØ, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
PoichØ dalla presente decisione non consegue la rimessione in liberta del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1ter , RAGIONE_SOCIALE disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchØ provveda a quanto stabilito dal comma 1bis del citato articolo 94.
Ricorrono le condizioni per disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 05/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.