Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 51058 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 51058 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato il DATA_NASCITA in Albania avverso l’ordinanza 13/06/2023 del Tribunale di Lecce, sezione per il riesame.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Lecce – sezione per il riesame – ha rigettato l’appello nei confronti dell’ordinanza della Corte di appello di Lecce che aveva aggravato la misura degli arresti domiciliari applicata all’imputato, sostituendola con la custodia cautelare in carcere.
Il ricorrente era sottoposto alla custodia domestica a far data dall’Il giugno 2020 per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
relazione ai quali era stato condannato in primo grado ad anni diciotto e mesi diciotto di reclusione. La Corte di merito aveva successivamente ridotto la pena ad anni sette e mesi otto di reclusione, essendogli stato riconosciuto il ruolo di partecipe anziché quello di organizzatore dell’associazione dedita al narcotraffico, nonché per applicazione della disciplina della continuazione con riferimento ai reati giudicati con sentenza irrevocabile del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 26 maggio 2020. Nel frattempo, con ordinanza del 30 giugno 2021, lo stesso era stato autorizzato a svolgere attività lavorativa tutti giorni dalle 6,30 alle 20,00.
La Corte di appello aveva proceduto alla sostituzione della misura cautelare dal momento che i CC. avevano comunicato in data 2 maggio 2023 che tale NOME COGNOME era stato trovato in possesso di cocaina che aveva riferito essersi procuratek .. da due cittadini albanesi, di cui uno conosciuto come “NOME“, che aveva contattato tramite utenza cellulare, per essere poi da questi dirottato all’altro soggetto, NOME COGNOME, che provvedeva alla materiale consegna dello stupefacente. COGNOME, dopo averne descritto le fattezze, identificava fotograficamente in NOME la persona da lui conosciuta come “NOME“. La Corte provvedeva pertanto all’aggravamento della misura ai sensi dell’art. 276, comma 1, cod. proc. pen., ritenendo che NOME avesse contravvenuto al divieto di comunicare con persone diverse da quelle con lo stesso conviventi, nonché ai sensi dell’art. 299, comma 4, per l’aggravamento delle esigenze cautelari, avendo lo stesso perpetrato lo svolgimento dell’attività di cessione di sostanze stupefacenti anche in regime di arresti domiciliari.
In tal senso era intervenuta in data 5 maggio 2023 la richiesta del P.G. di sostituzione della misura in atto con quella della custodia in carcere.
Il Tribunale del riesame disattendeva le richieste difensive ritenendo che la Corte di appello avesse motivatamente provveduto in relazione ad entrambi i profili segnalati (aggravamento della misura per violazione delle prescrizioni imposte ex art. 276, comma 1, cod. proc. pen. e recrudescenza delle esigenze cautelari sottese al pericolo di recidivanza ex art. 299, comma 4 cod. proc. pen.). Peraltro, il Tribunale rappresentava che, pur non essendo state considerato dalla Corte di appello, doveva intendersi violato anche il divieto di allontanamento dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari (con riferimento alla sede di lavoro) / stante l’incontro in un bar di San Giovanni Valdarno descritto dall’acquirente di cocaina.
Infine, il Tribunale rappresentava che la custodia domiciliare si era rivelata palesemente inadeguata alla luce dei rapporti evidenti che NOME continuava a intrattenere con complici, fornitori e acquirenti, tanto da usare un telefono cellulare con Sim intestata ad altra persona. Disattendeva inoltre il rilievo
difensivo relativo al limite di cui all’art. 280 cod. proc. pen., trattandosi spaccio di lieve entità, sottolineando che la norma non trova applicazione in relazione all’aggravamento di una precedente misura ai sensi degli artt. 276, comma 1, e 299, comma 4, cod. proc. pen.
Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell’indagato denunziando:
la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all’aggravamento della misura ex art. 276, comma 1, cod. proc. pen., dal momento che la commissione di ulteriori reati da parte di NOME è da provare, così come la illiceità del contenuto delle comunicazioni è una mera congettura del Tribunale. Sotto diverso profilo rappresenta che, in materia di arresti domiciliari, secondo la giurisprudenza di legittimità, per il principio di tassativi rilevano unicamente le violazioni degli obblighi tipizzati dall’art. 284 cod. proc. pen. e non anche le infrazioni di ulteriori prescrizioni;
la violazione di legge in ordine all’art. 299, comma 4, cod. proc. pen., dal momento che agli atti risulta unicamente l’invito al P.M. da parte della Polizia giudiziaria in data 2 maggio 2023 a valutare la possibilità di aggravamento della misura, cui non ha mai fatto seguito una istanza effettiva da parte del P.G.; ciò si evince dalla stessa ordinanza della Corte territoriale che fa riferimento all’aggravamento sollecitato dal P.G. ai sensi dell’art. 276, comma 1, cod. proc. pen., non potendosi attribuire spazio a richieste implicite;
il vizio di motivazione quanto alla valutazione di adeguatezza della misura della custodia in carcere; al ricorrente non è stato contestato alcun allontanamento arbitrario, non è stata rinvenuta presso la sua abitazione sostanza stupefacente, la somma di denaro inizialmente sequestrata gli è stata restituita né risultano altri contatti eccetto quello con COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
Pur deducendo formalmente una violazione di legge, in realtà il ricorrente richiede una non consentita rivalutazione di merito dell’entità delle accertate violazioni alle prescrizioni imposte con l’ordinanza genetica, delle quali si assume l’inidoneità ad aggravare le esigenze cautelari, che avevano giustificato l’originaria applicazione della misura meno grave. A tal fine, infatti, egl sminuisce la natura delle violazioni, evidenziando la mancanza di prova
dell’illiceità del contenuto delle comunicazioni e, di conseguenza, della commissione di ulteriori reati.
Contrariamente COGNOME alla COGNOME riduttiva COGNOME prospettazione COGNOME difensiva, COGNOME l’ordinanza impugnata si sottrae a censure, in quanto ha correttamente valutato ai fini dell’aggravamento l’entità, i motivi e le circostanze delle violazioni accertate, come richiesto dall’art. 276, comma 1, cod. proc. pen. iche rimette al potere discrezionale del giudice la sostituzione della misura in atto con altra più grave, quale che sia la prescrizione violata, tenuto conto dell’entità, dei motivi e dell circostanze della violazione, giudizio questo riservato al giudice del merito e, ove fornito di adeguata, corretta e logica motivazione, non sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 36060 del 09/10/2020, Hajdari, Rv. 280036).
Presupposto della sostituzione o dell’aggravamento è la verifica, da parte del giudice, di una condotta di trasgressione che, in tutte le sue connotazioni strutturali e finalistiche, presenti caratteri rivelatori della sopravven inadeguatezza della misura in corso, perciò in presenza di trasgressioni, che, per le loro caratteristiche oggettive e soggettive, siano tali da far ritenere non pi sufficiente l’originaria misura a fronteggiare le esigenze cautelari (Sez. U, n. 4932 del 18/12/2008, dep. 2009, NOME, Rv. 242028-01; Sez. 5, n. 489 del 02/07/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262209).
Inconferente è infine il richiamo del difensore alla irrilevanza della violazione di prescrizioni diverse da quelle tipizzate, con riferimento a una giurisprudenza afferente a fattispecie totalmente diversa da quella in esame.
3. Parimenti non fondato è il secondo motivo di ricorso. L’art. 299, comma 4, cod. proc. pen. («Fermo restando quanto previsto dall’art. 276, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un’altra più grave, ovvero ne dispone l’applicazione con modalità più gravose o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva») è la norma di riferimento per il caso d aggravamento delle esigenze cautelari, non determinato dalla trasgressione delle prescrizioni imposte con altra misura bensì anche dalla realizzazione di ulteriori condotte non tipizzate, quali – come nella specie – la commissione di nuovi reati.
Il Tribunale del riesame ha rappresentato che l’ordinanza impugnata richiama anche detta ipotesi di aggravamento in relazione alla quale è presente, contrariamente a quanto dedotto dalla Difesa, l’istanza, pur sinteticamente argomentata, del P.G. in data 5 maggio 2023, a seguito della richiesta di parere formulata dalla Corte di appello in pari data. La domanda del P.G., invero, redatta in calce alla richiesta della Corte, pur nella sua estrema sinteticità s esprime nei seguenti e più larghi termini: “Si chiede la sostituzione della misura
in atto con quella della custodia in carcere” dovendosi intendere quindi riferita anche e soprattutto all’art. 299, comma 4, cod. proc. pen., tanto più che nel caso di cui all’art. 276, comma 1, cod. proc. pen., il giudice può provvedere d’ufficio.
In relazione alle censure relative alla scelta della misura, si osserva che, a fronte di completa motivazione sul punto, assolutamente generiche risultano le doglianze a mente delle quali si contesta l’inadeguatezza della misura carceraria, senza in realtà efficacemente contrastare quanto sul punto osservato dal Tribunale.
Una volta esclusa la idoneità della misura cautelare degli arresti domiciliari per i motivi sopra indicati, il Tribunale ha assolto all’obbligo di fornire corretta logica motivazione in ordine alla richiesta di aggravamento della misura.
Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen Così deciso il 22/11/2023