Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1895 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1895 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA a PALUDA
avverso l’ordinanza del 03/02/2022 del TRIBUNALE DI POTENZA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, a mezzo del proprio difensore, impugna l’ordinanza in data 03/02/2022 del Tribunale di Potenza, che ha confermato l’ordinanza in data 19/01/2022 con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di tentativo di estorsione pluriaggravata, anche ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod.pen..
Deduce:
1.1. GLYPH “Violazione e falsa applicazione della legge penale con riferimento all’art. 416-bis.1 cod.pen., nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione”.
Il motivo si rivolge all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod.pen. declinata nel senso dell’agevolazione.
A tale riguardo il ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui, da un lato, riconosce che la configurazione dell’aggravante in questione necessita dell’esistenza di una compagine di tipo mafioso e, dall’altro lato, rintraccia tale compagine nel RAGIONE_SOCIALE COGNOME, nonostante la sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione quanto all’esistenza di gruppo criminale.
Denuncia, poi, il vizio di omessa motivazione circa l’effettiva conoscenza di COGNOME dell’esistenza del sodalizio criminale e sulla sua consapevolezza di agevolarlo, nonostante le argomentazioni difensive esposte a tale riguardo.
Secondo la difesa, invero, «l’inconsapevolezza di COGNOME di agevolare con la sua condotta l’associazione mafiosa indicata e la non conoscenza da parte sua dell’esistenza della stessa, sono invece dimostrate da elementi acquisiti agli atti delle indagini preliminari svolte», che vengono illustrati e compendiati.
1.2. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 273, 274 co. 1 lett. c), in riferimento alla assenza di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato, nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione”.
«Relativamente alla assenza dell’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato il Tribunale nulla rileva su quanto evidenziato in sede di riesame relativamente a quanto prospettato dalla difesa – diversamente ritenendo la sussistenza del pericolo di reiterazione sulla base del curriculum del COGNOME, tra l’altro, facendo riferimento a dati non veritieri».
Il ricorrente, in particolare, sostiene che il Tribunale è rimasto silente in relazione alla dedotta necessità di pervenire a un giudizio di certezza o comunque di elevata probabilità circa l’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione; che il Tribunale ha valorizzato elementi insussistenti, quali il collegamento con il RAGIONE_SOCIALE Battipaglia, il procedimento a suo carico per i reati di riciclaggio e trasferimento di valori, l’appello del Pubblico minister sull’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod.pen.. Lamenta la mancata considerazione dell’annotazione di NOME che evidenziava il suo allontanamento da contesti malavitosi.
1.3. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 275 e 275 bis c.p.p., in riferimento alla scelta ed alla adeguatezza della misura applicata, nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione”.
Con l’ultimo motivo il ricorrente sostiene che le esigenze cautelari potevano essere soddisfatte anche l’obbligo di dimora, mentre il tribunale ha giustificato la custodia in carcere sulla base della biografia di COGNOME, siccome ricavata dagli elementi di cui si è già detto nel secondo motivo.
Il ricorso è fondato, nel senso di seguito specificato.
1.1. Va premesso -per quello che qui interessa- che l’aggravante dell’agevolazione viene fondata sulla base delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia COGNOME NOME, che ha riferito dell’esistenza di «un giro di recupero crediti, gestito dal RAGIONE_SOCIALE, cui i creditori si rivolgevano pe ottenere per ottenere la propria soddisfazione delle proprie pretese creditizie, in cui parte dei crediti che venivano recuperati, con modalità chiaramente illecite venivano corrisposti all’effettivo creditore, e altra parte, spesso in misura prevalente, veniva corrisposta al RAGIONE_SOCIALE, e destinata tendenzialmente, ad alimentare le finanze, per sostenere le attività illecite nonché le famiglie degli affiliati in carcere».
Fatta questa premessa generale, il Tribunale ritiene configurata l’aggravante dell’agevolazione nei confronti di COGNOME sulla base della seguente argomentazione: «E’ evidente, dunque, l’interesse ulteriore la cui ricorrenza è richiesta dal Giudice di Legittimità perché sia integrato il concorso nel reato di cui all’art. 629 c.p.: attraverso l’intervento in favore del COGNOME, tutti gli indagat dunque in particolare il COGNOME, oltre che offrire un contributo alla pretesa del creditore COGNOME, hanno inteso soddisfare un interesse ulteriore, evidentemente illecito, in quanto estraneo alla pretesa azionata e riferibile a terzi, in particola ai RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE di criminalità organizzata la cui esistenza si assume acclarata quanto meno a livello di gravi indizi, come è sufficiente in sede cautelarenell’ambito del procedimento primigenio, n. 2047/2018 ribadendosi che, allo stato, l’annullamento dell’ordinanza applicativa delle misure cautelari nell’ambito del suddetto procedimento è stato effettuato dalla Suprema Corte con rinvio e che, pertanto, le misure ivi applicate risultano, dunque, ancora pienamente in essere».
Va ulteriormente precisato che lo stesso tribunale ritiene l’aggravante dell’agevolazione «importante (…) per sussumere la condotta di cui al capo 2 nel delitto di estorsione e non in quello di esercizio arbitrario».
1.2. A questo punto, va evidenziato che -per come indicato nell’ordinanza impugnata- il presente procedimento trae spunto da una precedente indagine, relativa al procedimento penale numero 2047/2018 RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, all’esito della quale sarebbe emersa la presenza di un’associazione per delinquere di stampo mafioso, denominata RAGIONE_SOCIALE, operante in Pignola e nella provincia di Potenza, che -avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e del conseguente stato di assoggettamento e d’omertà- eseguiva una serie indeterminata di delitti, specializzandosi in particolare, per quello che rileva in questa sede, nel settore del recupero crediti con modalità estorsive. Detta attività di indagine portava
all’adozione dell’ordinanza cautelare depositata dal Gip del Tribunale di Potenza in data 23 Aprile 2021; provvedimento confermato dal tribunale del riesame, ma annullato dalla Suprema Corte di Cassazione con riferimento ad alcuni imputati, tra cui proprio COGNOME NOME.
La sentenza di annullamento, dopo avere affermato che il tribunale del riesame aveva correttamente richiamato il principio secondo cui in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso la condotta tipica deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall’imputazione, con la conseguenza che in caso di successione di condotte contestate a titolo di partecipazione o di direzione la rivalutazione delle prove acquisite valutate nel corso di un precedente procedimento per il delitto di cui all’articolo 416-bis codice penale, conclusosi con sentenza assolutoria in relazione ad un differente arco temporale, è subordinata alla circostanza che quegli elementi riguardino comunque il nuovo periodo temporale oggetto di contestazione e non attengano invece al periodo coperto dal giudicato assolutorio, ha ritenuto che tale principio nel caso di specie non fosse stato correttamente applicato. La sentenza assolutoria, pronunciata nel procedimento numero 3294/2006 RGNR, aveva accertato l’insussistenza dell’associazione per delinquere di tipo mafioso “RAGIONE_SOCIALE” fino a luglio 2012. Gli elementi oggetto di valutazione dovevano perciò essere limitati a comportamenti intervenuti dopo tale data, anche se non era precluso utilizzare fonti di prove antecedenti, se riferibili al nuovo arco temporale. La sentenza rescindente ha ritenuto che nel caso sottoposto al suo esame mancasse la contestualizzazione temporale delle condotte riferite dai collaboratori di giustizia, così come riportate, e che in assenza di tale contestualizzazione non potevano considerarsi idonee a fondare il giudizio di gravità indiziaria le ulteriori emergenze che venivano indicate quali riscontri e che in quanto tali svolgevano una funzione accessoria. Il riferimento era alle tre intercettazioni registrate fra il 29 giugno ed il 2 luglio 201 all’intercettazione registrata il 24/12/2016; ai viaggi in Calabria (in relazione a quali gli investigatori non avevano precisato le finalità); alle celebrazioni festose seguite alla liberazione di COGNOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In sede di rinvio il Tribunale del riesame di Potenza dava atto di come nell’ordinanza di riesame, impugnata in Cassazione, fosse stato dato conto di tutte le risultanze d’indagine suscettibili di considerazione ai fini del giudizio colpevolezza richiesto dall’art. 273 c.p.p. Non poteva, pertanto, che constatarsi l’impossibilità di superare, ferme quelle risultanze investigative, le carenze e le illogicità motive rilevate dalla Suprema Corte. Per questo annullava l’ordinanza e revocava le misure in esecuzione disponendo la scarcerazione degli imputati, se non detenuti per altra causa.
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1.3. Le vicende cautelari fini qui riportate in relazione al RAGIONE_SOCIALE conducono all’accoglimento del primo motivo di ricorso, con cui si censura il provvedimento impugNOME in relazione alla ritenuta configurabilità dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa, cui il tribunale collega la qualificazione giuridica del fatto.
Il tribunale del riesame -infatti e per come già evidenziato- ritiene che il fatto debba qualificarsi come estorsione e non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni sul presupposto della sussistenza della circostanza aggravante della agevolazione mafiosa che postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l’attività di un’associazione di tipo mafioso implica necessariamente l’esistenza reale e non semplicemente supposta di questa.
Ne discende che nel giudizio de libertate deve essere provata l’elevata probabilità dell’esistenza dell’associazione.
Il tribunale ha ritenuto che le indagini abbiano messo in luce un giro di recupero crediti, gestito dal RAGIONE_SOCIALE, cui i creditori si rivolgevano pe ottenere la soddisfazione delle proprie pretese. I crediti che venivano recuperati, con modalità chiaramente illecite, in parte venivano corrisposti all’effettivo creditore e in parte venivano corrisposti al RAGIONE_SOCIALE e destinati tendenzialmente ad alimentarne le finanze per sostenere le attività illecite nonché le famiglie degli affiliati in carcere. Le produzioni documentali della difesa -però- hanno dimostrato, come a seguito della sentenza di annullamento di questa Corte nell’ambito del procedimento n. 2047/2018 RGNR che ha riguardato la partecipazione del COGNOME all’associazione mafiosa in argomento, il giudice del rinvio ha ritenuto che non vi fossero elementi per affermarne la sussistenza e ha annullato l’ordinanza revocando la misura.
L’ordinanza deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame in punto sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa e qualificazione giuridica del fatto in quanto la condotta in esame è stata qualificata come violazione dell’articolo 629 cod. pen. sul solo presupposto della sussistenza dell’associazione denominata RAGIONE_SOCIALE alla quale andavano parte dei crediti recuperati; presupposto che è venuto meno all’esito della decisione del Tribunale di Potenza nel giudizio di rinvio disposto da questa Corte nell’ambito del procedimento n. 2047/2018 RGNR.
Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono assorbiti, in quanto l’esame dei profili afferenti alle esigenze cautelari è condizioNOME dall’esito del giudizi rinviato al tribunale.
Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non
..,
consegue la rimessione in libertà del detenuto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Potenza sezione per le misure cautelari personali per nuovo giudizio. Manda alla Cancelleria p gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen..
Così deciso il 30 settembre 2022
Il Consigliere estensore
GLYPHIl Presiden