Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4256 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6   Num. 4256  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Canosa di Puglia i’DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza dell’8/6/2023 emessa dal Tribunale di Bari visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame confermava la sottoposizione del ricorrente alla custodia cautelare in carcere, disposta in relazione a quattro contestazioni di detenzione e cessioni di stupefacenti, una delle quali (capo 15) aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen., per esser stato il reato commesso alfine di acquisire profitti da destinare al mantenimento in carcere dei vertici dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE facente capo alla RAGIONE_SOCIALE. In sede di riesame, l’indagato aveva
impugnato  GLYPH esclusivamente  GLYPH la  GLYPH ritenuta GLYPH sussistenza  GLYPH dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa.
 Nell’interesse del ricorrente è stato formulato un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione, relativamente alla configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod.pen.
Dopo aver richiamato i consolidati principi circa la natura soggettiva dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa e con la conseguente necessità di accertare, in relazione a ciascun correo, l’aver agito con tale precisa finalità, si sostiene che il quadro indiziario non fornirebbe alcuna circostanza concreta alla quale desumere la configurabilità dell’aggravante.
In particolare, non sarebbero significative le intercettazioni, dalle quali emergerebbe che l’indagato agiva essenzialmente per perseguire un interesse personale, anche in considerazione della mancanza di altri elementi dai quali desumere legami con l’RAGIONE_SOCIALE che, secondo la contestazione provvisoria, sarebbe stata agevolata.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L’oggetto del ricorso concerne esclusivamente la sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa, contestata con riferimento ad una sola delle quattro ipotesi di detenzione e cessione di stupefacenti formulate a carico del ricorrente.
Il ricorrente fonda il motivo di impugnazione sul fatto che la cessione di circa 3 chili di nnarjivana e di 500 grammi di cocaina, contestata al capo 15), rientrerebbe nell’ordinaria attività di traffico di stupefacenti, senza che possa in alcun modo esser messa in collegamento cori la ritenuta finalità di garantire le risorse per il mantenimento in carcere dei vertici del RAGIONE_SOCIALE“.
In effetti, le conversazioni intercettate – anche in ambientale – dimostrano stabili rapporti esclusivamente tra COGNOME e NOME COGNOME, all’epoca dei fatti ristretto agli arresti domiciliari, emergendo il ruolo di fornitore di COGNOME, soggetto in grado di disporre di importanti quantitativi di stupel’acenti.
Osserva il Tribunale che NOME COGNOME è notoriamente inserito nel RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” con posizione apicale, il che comporterebbe la piena consapevolezza di COGNOME
di intrattenere rapporti con appartenenti a sodalizi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Tale dato risulterebbe rafforzato dal fatto che gli interlocutori e, in particolare, NOME COGNOME utilizza frequentemente il plurale “noi” per indicare che la sostanza stupefacente fornita da COGNOME era destinata all’RAGIONE_SOCIALE.
La finalità agevolativa, inoltre, emergerebbe chiaramente da un passaggio della conversazione captata il 12/6/2020 presso l’abitazione di NOME, allorquando COGNOME afferma che preferisce dare a lui la sostanza stupefacente, trovandosi agli arresti domiciliari ed aggiungendo che così “mangia pure lui”.
Sulla base di tali elementi, il Tribunale afferma che COGNOME, oltre ad agire per finalità proprie, avrebbe anche manifestato espressamente la volontà di aiutare NOME, nonché l’RAGIONE_SOCIALE a cui questi appartiene, trovandosi questi agli arresti domiciliari.
2.1. Si tratta di una ricostruzione del fatto che presenta obiettivi aspetti di contraddittorietà, non avendo il Tribunale in alcun modo illustrato le ragioni per cui la trattativa tra fornitore ed acquirente dovesse implicare l’intenzione per il primo di contribuire alle esigenze di mantenimento dei vertici del RAGIONE_SOCIALE“, detenuti in carcere.
Invero, COGNOME sembra agire essenzialmente per finalità proprie e, soprattutto, non viene evidenziata con chiarezza la strumentalità tra il traffico di stupefacente e le esigenze dei soggetti detenuti.
Anche l’unico passaggio delle intercettazioni, lì dove NOME manifesta la volontà di fornire lo stupefacente a NOME al dichiarato fine di volerlo aiutare in considerazione del fatto che si trova agli arresti domiciliari, è di dubbia idoneità a fondare la gravità indiziaria in merito all’aggravante in esame.
A ben vedere, si tratta di un sintetico inciso, reso nell’ambito di un colloquio più ampio, che si presta a plurime interpretazioni.
In particolare, deve chiarirsi – sulla base di una rinnovata valutazione nel merito – se la disponibilità dimostrata da NOME concernesse la posizione di NOME, ovvero se si possa ritenere che l’indagato intendesse agevolare l’intera RAGIONE_SOCIALE cui il predetto appartiene.
Nel risolvere tale aspetto controverso, il Tribunale non si è neppure fatto carico di confrontarsi con il contenuto dell’imputazione provvisoria che non indica una generica condotta agevolativa, bensì specifica che la finalità della cessione di stupefacente era quella di “acquisire cospicui profitti da riversare nelle casse del RAGIONE_SOCIALE e da destinare al mantenimento in carcere dei capi detenuti” individuati in COGNOME NOME NOME NOME.
Orbene, premesso che in fase cautelare è consentita una fisiologica duttilità della contestazione provvisoria, cionondimeno la ricostruzione del fatto e,
conseguentemente, della gravità indiziaria’ non può che conformarsi alla descrizione della condotta descritta nella contestazione.
Quanto detto comporta che il Tribunale, nel motivare in ordine alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. nella forma dell’agevolazione, si sarebbe dovuto far carico di accertare se ed in che misura la condotta di COGNOME potesse essere realmente diretta allo scopo ultimo di consentire risorse da destinare al mantenimento dei detenuti.
Si tratta di un aspetto che, invero, non pare emergere dalle intercettazioni richiamate nell’ordinanza impugnata, dalla quale sembrerebbe piuttosto che COGNOME agisca per finalità di lucro personale e senza un’effettiva volontà di agevolare l’RAGIONE_SOCIALE, secondo la modalità descritta nella contestazione provvisoria.
2.2. Nel colmare la lacuna motivazione sopra indicata, inoltre, il Tribunale dovrà tener conto del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui ai fini della sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa è necessario che la condotta sia finalizzata a far sì che l’RAGIONE_SOCIALE mafiosa nel suo insieme tragga beneficio dall’attività svolta, non essendo sufficiente che serva gli interessi dei singoli associati, pur se collocati ai vertici del sodalizio criminale (Sez.5, n. 28648 del 17/3/2016, NOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Recentemente, sia pur con riguardo alla fase del giudizio di merito, è stato anche precisato che Ai fini della configurabilità dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., la finalità perseguita dall’autore del delitto, onde evitare il rischio della diluizione della circostanza nell semplice contestualità ambientale, dev’essere oggetto di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova, sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l’attività dell’RAGIONE_SOCIALE mafiosa e della consapevolezza dell’ausilio prestato al sodalizio (Sez.3, n. 45536 del 15/9/2022, Coluccio, Rv. 284199-02).
I principi sopra indicati assumono rilevanza nel caso di specie, posto che il semplice svolgimento di una acclarata attività illecita, che veda coinvolto anche un soggetto appartenente ad una consorteria di tipo RAGIONE_SOCIALE, non può per ciò solo far presumere che l’autore della condotta abbia agito con il dolo specifico richiesto dall’aggravante dell’agevolazione mafiosa, occorre una verifica in concreto di tale finalità.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, l’ordinanza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame competente, affinchè provveda a rivalutare il motivo di impugnazione dedotto dal ricorrente sulla scorta
delle indicazioni sopra fornite.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari competente ai sensi dell’art. 309, co.7, c.p.p.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. proc. pen.
Così deciso il 28 novembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Pre idente