Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3193 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3193 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
IMBURGIA NOME n. a Cerda il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo in data 28/6/2023
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell’art. comma 8, D.L. 137/2020;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore, AVV_NOTAIO
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Palermo, in accoglimento dell’appello proposto dal P.m. avverso l’ordinanza del Gip del locale Tribunale che aveva applicato a COGNOME NOME la misura cautelare degli arresti domiciliari per il delitto di
all’art. 378, comma 2, cod.pen., escludendo l’aggravante di cui all’art. 416bis.1 cod.pen. riconosceva la sussistenza della circostanza dell’agevolazione mafiosa.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, il quale ha dedotto:
2.1 la violazione di legge in relazione all’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod.p Secondo il difensore il collegio cautelare ha errato nel ritenere la sussistenza dell’aggravan dell’agevolazione mafiosa in quanto il contenuto dell’intercettazione tra l’COGNOME e Rizz COGNOME in data 27/1/2022 non consente di ritenere che la condotta estorsiva attribuita al COGNOME per l’assoluta modestia della somma richiesta, rientrasse nel programma e nelle dinamiche dell’associazione mafiosa. Siffatta interlocuzione, volta a far desistere il COGNOME dalla ass pretesa illecita, trova spiegazione nel rapporto amicale esistente tra il COGNOME e il COGNOME ste e dalla captazione emerge la disistima del prevenuto nei confronti del predetto COGNOME e i sostanziale disinteresse del COGNOME per la vicenda. L’intervento dell’indagato, come correttamente ritenuto dal Gip, era inteso a favorire il singolo soggetto e non il sodali criminoso, difettando peraltro il quid pluris costituito dalla consapevolezza dell’agente di agevolare con la propria condotta l’associazione nel suo complesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso non merita accoglimento siccome infondato, per taluni profili ai limi dell’inammissibilità. Infatti, le doglianze difensive fanno leva su una lettura alternativa conversazione intercettata tra l’indagato e COGNOME COGNOME, cui il primo chiede di essere autorizzat ad intervenire sul COGNOME in relazione ad un’estorsione che lo stesso ha in corso.
1.1 Il collegio cautelare ha fornito una lettura degli esiti captativi che appare immune patenti illogicità e mette in luce, contrariamente all’assunto difensivo, una dimensione no esclusivamente personale dell’intervento del prevenuto. Basti por mente alla richiesta di autorizzazione che l’COGNOME rivolgeva al COGNOME al fine di intervenire nei confronti del COGNOME (“prenderlo per un orecchio e dirgli amico mio cerca di ritirarti”), al condiviso riferime pregresse vicende illecite, al suggerimento del COGNOME di quanto l’COGNOME avrebbe dovuto comunicare al COGNOME, facendo cenno a altri due, tre ” imbrogli” che se scoperti potevano complicare la sua situazione facendogli rischiare non solo l’accusa di estorsione ma anche quella associativa.
Il complessivo tenore della conversazione indiziante nella coerente interpretazione fornita dal collegio cautelare evidenzia che il condiviso tentativo di indurre il COGNOME ad abbandonar il piano estorsivo non era ispirato da personali intenti amicali dell’indagato ma sotteso esigenze di salvaguardia del gruppo criminale mafioso, come emerge dall’informativa effettuata al COGNOME sulla condotta del COGNOME, dalla richiesta di” autorizzazione” ad interven dall’esplicito riferimento del COGNOME stesso alle conseguenze cui si sarebbe trovato esposto i
COGNOME in caso di denunzia della condotta estorsiva, circostanze che evocano specifiche dinamiche relazionali di natura mafiosa e lumeggiano la fattispecie contestata, evidenziandone la funzione ausiliatrice rispetto al sodalizio di riferimento.
Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 15 Dicembre 2023
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La Consigliera estensore
Il Presidente