Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25652 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25652 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Laureana di Borrello il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Taurianova DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Luisago il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 12/05/2023
visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo per COGNOME NOME l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria, con conseguente sua eliminazione, e l’inammissibilità del ricorso per il resto nonchè il rigetto dei ricorsi proposti da NOME e NOME.
udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME COGNOME, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
uditi gli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, difensori di fiducia rispettivamente di NOME COGNOME e NOME COGNOME, che hanno concluso insistendo per l’accoglimento dei rispettivi motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui:
COGNOME NOME è stato condannato per i reati previsti dagli artt. 416 bis (capi
– 629 (capo 2)- 512 bis (capi 4- 7) – 646 cod. pen. (capo 8) cod. pen.;
COGNOME NOME è stato condannato per i reati previsti dagli artt. 512 bis (cap
4- 7), 646 cod. pen. (capo 8).
La Corte di appello, sull’accordo delle parti, ha rideterminato la pena nei confront di COGNOME NOME.
Ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME articolando tre motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge; a seguito della rideterminazione della pena in due anni, otto mesi e giorni 20 di reclusione, avrebbe dovuto essere eliminata la pena accessoria della interdizione dei pubblici uffici per la durata di anni cinque.
2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di consenso al momento della sottoscrizione del “concordato”; l’imputato sarebbe stato “costretto” ad accettare la riduzione di pena per soli 5 mesi e 10 giorni di reclusione e la richiesta sarebbe stata sottoscritta solo per potere ottenere la sostituzione della misura degli arresti domícili con quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e poter chiedere a magistrato di sorveglianza la “trasformazione” della detenzione domiciliare in affidamento in prova.
2.3. Con il terzo motivo si deduce l’erronea qualificazione dei fatti, atteso che COGNOME non sarebbe mai stato amministratore di fatto delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
In mancanza di prove, COGNOME avrebbe dovuto essere assolto.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME articolando quattro motivi.
3.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il reato associativo.
Il tema attiene alla prova della esistenza “di una casa madre alla quale ancorare una locale decentrata in Milano”.
Secondo l’imputazione, COGNOME avrebbe fatto parte della ‘RAGIONE_SOCIALE operante da anni sul territorio di Milano e province limitrofe e costituita da numerose locali coordina da un organo denominato “la Lombardia”; detta associazione sarebbe stata collegata e in costante rapporto con un analoga struttura in Calabria e, nella specie, con quella riferibile alla famiglia COGNOME di RAGIONE_SOCIALE.
Di tale “locale” avrebbero fatto parte, oltre al ricorrente, COGNOME NOME, con ruolo apicale, e COGNOME NOME, con ruolo di partecipe; l’odierno ricorrente sarebbe stato un uomo di fiducia di COGNOME NOME.
Assume invece l’imputato che la Corte si sarebbe limitata, da una parte, ad elencare i procedimenti penali comprovanti l’esistenza della ‘RAGIONE_SOCIALE in Lombardia e, dall’altra, a menzionare la precedente condanna per il reato di cui all’art. 416 bis co pen. di COGNOME NOME, quale affiliato alla RAGIONE_SOCIALE
La Corte sarebbe invece silente sulla prova della esistenza di un gruppo autonomo da identificarsi quale “ndrina COGNOME“, a cui collegare la “locale” per cui si procede
Si richiama al riguardo la sentenza emessa nel processo c.d. Crimine in base alla quale sarebbe stata accertata l’autonomia della famiglia COGNOME dalle locali ‘ndrine di RAGIONE_SOCIALE, e, soprattutto, la inesistenza di una ‘ndrina COGNOME.
Gli COGNOME sarebbero appartenenti alla “RAGIONE_SOCIALE ” nel suo complesso ma non avrebbero una loro ‘ndrina familiare.
Né la Corte avrebbe specificato la fisionomia della pretesa locale per cui si procede, asserita costola di una ‘ndrina non esistente, e neppure in cosa consisterebbe la presunta connessione tra la locale milanese e quella calabrese.
La Corte, per ritenere provato il collegamento tra la “locale” e la c.d. casa madre avrebbe valorizzato – in particolare – una conversazione del 13.6.2019 tra COGNOME NOME e COGNOME; si tratterebbe di una conversazione che avrebbe una portata suggestiva ma che evocherebbe al più lo spessore criminale individuale di alcuni soggetti che, tuttavia, non avrebbero mai costituito un autonomo sodalizio.
Non diversamente, la sentenza sarebbe viziata anche quanto alla prova della partecipazione di NOME al sodalizio, fatta discendere dalla partecipazione a quattro reati fine, dal suo rapporto fiduciario con COGNOME e dal contenuto di una conversazione intercettata, da cui emergerebbe la conoscenza della composizione delle famiglie di RAGIONE_SOCIALE, circostanza, questa, spiegabile, secondo la Corte, solo con la sua intraneità.
La difesa aveva invece segnalato come dagli episodi estorsivi non emergesse l’uso di un metodo mafioso e neppure l’evocazione di COGNOME a fini intimidatori; sul tali temi la sentenza sarebbe silente.
Quanto alla conversazione intercettata, si tratterebbe di un dato travisato, essendosi limitato l’imputato nell’occasione a menzionare nomi di famiglie calabresi in modo generico, senza fare riferimento a episodi specifici e senza mai citare il nome “COGNOME“; né sarebbe stata considerata la notorietà dei procedimenti penali di RAGIONE_SOCIALE, sicchè le informazioni spese in quel dialogo avrebbero potuto essere apprese anche solo consultando internet; né, ancora, la Corte avrebbe confrontato il contenuto di detta conversazione con altra conversazione tra COGNOME NOME e COGNOME NOME.
3.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione quanto alla prova del concorso nei reati fine.
La sentenza non avrebbe tenuto conto delle doglianze difensive.
Quanto alla estorsione di cui al capo 2), in cui si contesta a COGNOME di avere, in concorso con altri, costretto tre promotori finanziari – RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME– a consegnare loro, in più occasioni, denaro e a mettere a disposizione le proprie competenze professionali), la Corte avrebbe valorizzato l’incontro del 9.5.2019, 14 video registrato al Paper Market di Correzzana – una sorta di base logistica -, che avrebbe attestato anche la presenza di COGNOME, senza, tuttavia, considerare il rilievo difensivo secondo cui l’imputato aveva preso parte solo ad un altro incontro con COGNOME e le persone offese.
Una motivazione insufficiente.
Peraltro gli ulteriori incontri tra i promotori finanziari – persone offese – e il ” COGNOME” (così il ricorso) avvenuti il 17 e il 27 giugno 2019 sarebbero stati sì ripres ma non si avrebbe prova del contenuto dei dialoghi intercorsi.
Anche la prova delle dazioni del denaro del 26.7 e del 28.10 2019 sarebbero state ritenute provate sulla base di alcune conversazioni il cui contenuto- in parte riportato non sarebbe dotato di certa capacità dimostrativa; né sarebbe stato considerato l’elemento indiziario a discarico segnalato dalla difesa e riveniente da altr conversazione.
Anche quanto ai reati di cui ai capi 4- 7, la sentenza sarebbe viziata quanto alla prova del dolo del reato di cui all’art. 512 bis cod. pen.
Quanto al capo 8), in cui si contesta a COGNOME, in concorso con altri, di essersi appropriato di beni e dei materiali conservati all’interno di un supermercato di cu avevano la disponibilità e di proprietà di altro soggetto, la responsabilità sarebbe sta fatta discendere da alcuni filmati e da una sostanziale inversione dell’onere probatorio, senza peraltro valutare la giustificazione alternativa lecita fornita dall’imputato.
3.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen.
Non sarebbe chiaro se l’aggravante sia stata confermata quanto al metodo mafioso ovvero alla finalità agevolatoria e, posto che lo sia stato anche sotto tale ultimo profi la sentenza sarebbe viziata quanto alla prova della finalità.
3.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.
Ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME articolando tre motivi.
4.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il reati di cui agli artt. 512 bis (capi 4-7).
Il tema attiene alla prova del dolo; COGNOME sarebbe stato amministratore per soli due mesi delle due RAGIONE_SOCIALE e non avrebbe fatto alcunchè, non avrebbe aperto conti correnti e non avrebbe movimentato nulla.
Non vi sarebbero elementi da cui desumere che egli sapesse che NOME e gli altri temessero di poter essere destinatari di una misura di prevenzione, peraltro poi non applicata.
4.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il capo 8), appropriazione indebita.
I beni asportati sarebbero stati concessi in comodato d’uso e non vi sarebbe la prova del dolo di appropriazione, atteso che la mancata restituzione costituirebbe solo un inadempimento contrattuale.
4.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen.
La Corte di cassazione in sede cautelare aveva annullato quanto all’aggravante, peraltro non riconosciuta nemmeno dal Giudice per le indagini preliminari.
Il tema attiene alla prova del dolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati nei limiti di cui in motivazione.
2 n ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è fondato limitatamente al primo motivo di ricorso mentre è inammissibile per il resto.
2.1. A seguito del concordato sulla pena e della rinuncia a tutti i diversi motivi impugnazione, l’imputato è stato condannato alla pena di due anni, otto mesi e venti giorni di reclusione.
Ne consegue che, in ragione della pena inflitta, la Corte non poteva confermare la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.
La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena accessoria che deve, dunque, essere eliminata.
2.2. Sono invece inammissibili il secondo e il terzo motivo di appello, che possono essere valutati congiuntamente.
In tema di concordato in appello, è ammissibile solo il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che, come nel caso di specie non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta.
In tale quadro di riferimento è inammissibile il secondo motivo di ricorso, non essendo stato affatto indicatq quale sarebbe stata la costrizione cui sarebbe stata sottoposta la parte nella manifestazione del consenso al concordato, essendosi sul punto il ricorrente limitato a dedure genericamente valutazioni personali relative alla util personale, sotto il profilo processuale, che egli avrebbe potuto conseguire dalla definizione della propria posizione.
È inammissibile il terzo motivo, riguardante i motivi rinunciati.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è fondato limitatamente alla ritenuta sussistenza, quanto al capo 8), della circostanza aggravante prevista dall’art. 416 bis cod. pen., mentre è inammissibile nel resto.
3.1. Sono inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente, che attengono alla responsabilità per il reato associativo e per quelli contestati ai capi 2- 4-7-8.
Quanto alla esistenza dell’associazione, il tema attiene alle organizzazioni criminali formate da soggetti, emigrati nelle regioni settentrionali o in altri Stati, ma comunqu “legate” alle associazioni mafiose tradizionali.
Il problema non si pone in tutti i casi in cui il nuovo aggregato costituisca u struttura autonoma ed originale che si proponga di adottare la medesima metodica delinquenziale delle “mafie storiche”, atteso che in tali casi è necessario accertare l sussistenza di tutti i presupposti costitutivi del reato di cui all’art. 416-bis cod. p dunque, l’esternazione del metodo mafioso con le sue ricadute nell’ambiente esterno in termini di assoggettamento e di omertà.
Più controversi sono invece i casi in cui il sodalizio è una mera articolazione territoria di una tradizionale organizzazione mafiosa, in stretto rapporto di dipendenza da essa o, comunque, in collegamento funzionale con la “casa madre”.
Si discute se la “cellula”, cioè il gruppo derivato, debba esplicitare fin concreto ed in termini di attualità nell’ambiente in cui opera, un’effettiva capacità di intimidazi ovvero sia sufficiente accertare il solo collegamento tra la “cellula” delocalizzata e “casa madre”, nonché la nnutuazione da parte della prima delle caratteristiche di quest’ultima per “ritenere sussistente il pericolo presunto per l’ordine pubblico”, ch connota una associazione di tipo mafioso.
Nel caso di specie, ove pure si voglia fare riferimento alla seconda condivisibile impostazione, la Corte di appello, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha spiegato come i fatti per i quali si procede e le condotte attribuite al ricorrente si riconducibili a soggetti che operavano in Lombardia ma che erano legati alla famiglia di RAGIONE_SOCIALE COGNOME – operante in Calabria – da un nesso di immedesimazione organica e da una forza di intimidazione riveniente da essa e in concreto manifestata sul territorio; sul punto, assume valenza decisiva soprattutto la sentenza di primo grado
che, in decine di pagine, ha ricostruito i singoli fatti reato, gli episodi estors molteplici evidenti manifestazioni sul territorio della fama criminale del gruppo e de legame concreto e sostanziale fra l’operatività criminale della cellula e la associazion mafiosa di appartenenza (cfr., a titolo meramente riassuntivo, pagg. 88 e ss. sentenza Tribunale).
Attraverso il riferimento a molteplici elementi di prova di elevata capacit dimostrativa, si è scolpita la figura del ricorrente, si è delineato il ruolo, la conoscenza delle dinamiche interne al gruppo, il pieno coinvolgimento operativo dell’imputato nell’attività del sodalizio e nella commissione dei reati fine del sodali mafioso.
I motivi in esame, per come strutturati, esulano dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato, con il quale obiettivamente non si confrontano, e si risolvono in una indistinta critica difettiva; frammentazione del ragionamento sotteso al ricorso, la moltiplicazione di rivoli argomentativi neutri o, comunque, non decisivi, la scomposizione indistinta di fatti e d piani di indagine non ancorata al ragionamento probatorio complessivo della sentenza impugnata, la valorizzazione di singoli elementi il cui significato viene scisso e esaminato atomisticamente rispetto all’intero contesto, violano il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento.
Le censure difensive tendono sostanzialmente, attraverso il richiamo a singoli segmenti probatori, a sollecitare una differente e non consentita comparazione delle evidenze dimostrative dei fatti per giungere a conclusioni differenti sulla valenza de singolo elemento di prova, della singola conversazione intercettata, del singolo rivolo argomentativo.
Si è ripreso il tema del rapporto tra la struttura derivata e l’associazione madre che, si sostiene, non sarebbe stata individuata nella sua effettività storica, si è f riferimento alla prova della partecipazione al sodalizio, al giudizio di responsabilità singoli reati fine, ma i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento a argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, da una parte, hanno fornito una valutazione autonoma, non manifestamente illogica e sui punti specificamente indicati nell’impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte, e, dall’altra, hanno fatto una corretta applicazione dei principi di diritto.
3…2Nulla di specifico è stato dedotto, sia quanto al fatto estorsivo di cui al capo 2, quanto ai reati contestati ai capi 4-7.
33.È invece fondato il terzo motivo di ricorso relativo alla prova della sussistenza della circostanza aggravante prevista dall’art. 416 bis.1 cod. pen., sotto il profilo de agevolazione mafiosa, quanto al reato di appropriazione indebita di cui al capo 8).
Si è già detto di come all’imputato si contesti di essersi appropriato di beni e de materiali conservati all’interno di un supermercato di cui avevano la disponibilità e d proprietà di altro soggetto; la responsabilità sarebbe stata fatta discendere da alcuni filmati e da una sostanziale inversione dell’onere probatorio, senza peraltro valutare la giustificazione alternativa lecita fornita dall’imputato.
A fronte di uno specifico motivo di impugnazione, la Corte ha ritenuto sussistente la prova della circostanza aggravante facendola derivare dall’essere l’imputato un associato e dall’assunto per cui “l’incremento del patrimonio” sarebbe stato utile al rafforzamento dell’associazione.
Si tratta di una motivazione instabile, non solo per essere stato commesso il reato in concorso anche con soggetti non associati, ma, soprattutto, per non essere stato in alcun modo spiegato perché l’incremento patrimoniale del singolo sarebbe stato finalizzato ad agevolare anche il sodalizio mafioso e non solo i patrimoni dei singoli autor del reato.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio quanto all’aggravante indicata limitatamente al capo 8).
3.4 Il quarto motivo è assorbito.
È fondato il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, quanto al prim e al terzo motivo, mentre è inammissibile nel resto.
4.1. è fondato il primo motivo di ricorso.
Il Tribunale aveva spiegato, quanto al capo 4), come l’imputato, da una parte, avesse assunto per un dato periodo la veste di amministratore di diritto della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE come mero prestanome e, dall’altra, come detta RAGIONE_SOCIALE fosse stata costituita per la emissione di fatture per operazioni inesistenti e per il riciclaggio dei conseguen proventi derivanti dalla evasione fiscale e dei contributi previdenziali (cfr., pag sentenza impugnata).
I Giudici di merito hanno altresì chiarito come l’imputato fosse stato posto a conoscenza che quella RAGIONE_SOCIALE perseguisse – genericamente – finalità illecite (cfr., soprattutto , pagg. 44 e ss. sentenza di primo grado).
In realtà, la Corte di appello, con una motivazione obiettivamente instabile, da una parte, ha omesso ogni riferimento al fatto specifico valorizzato dal Tribunale, e cio che la RAGIONE_SOCIALE fosse uno strumento per consentire il riciclaggio dei conseguenti proventi derivanti dalla evasione fiscale e dei contributi previdenziali, e, dall’altra, no nemmeno motivato sul perché COGNOME dovesse sapere della possibilità che fossero applicate misure di prevenzione.
Una motivazione asimmetrica rispetto a quella del Tribunale e non autosufficiente.
Ne consegue che sul capo la sentenza deve essere annullata; la Corte di appello verificherà se e in che limiti sia possibile formulare, anche sulla base della sentenza d primo grado, un giudizio di colpevolezza, con particolare riguardo alla sussistenza del dolo.
4.2. A non diverse conclusioni deve giungersi quanto al capo 7).
A fronte di una debole motivazione del Tribunale, che si era limitato ad affermare che COGNOME fosse consapevole delle finalità illecite sottese alla intestazione fittizia RAGIONE_SOCIALE, la Corte, investita con uno specifico motivo, si è a sua volta sostanzialmente limitata ad affermare che COGNOME r sapesse, in quanto “fatto notorio”, chi fossero “gli COGNOME” e che “la ragione della interposizione fittizia fosse quella di conservare i beni (anche degli COGNOME), tutelandoli rispetto a possibili misure di prevenzione patrimoniale” (così a pag. 36 della sentenza).
Una motivazione obiettivamente assertiva.
Ne consegue che anche quanto al capo 7) la sentenza deve essere annullata per nuovo giudizio.
4.3. E’ invece inammissibile il secondo motivo di ricorso, relativo al giudizio responsabilità per l’appropriazione indebita contestata i..capo 8).
Rispetto alla motivazione dei Giudici di merito / con cui si è evidenziato come nessuna giustificazione sia stata fornita sulla sorte dei beni asportati, nulla è stato dedotto.
4.4. È inammissibile il terzo motivo, relativo alla ritenuta prova della circostanz aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., quanto alla estorsione contestata al capo 2); nulla di specifico è stato dedotto.
È invece fondato il motivo, quanto al capo 8), per il quale si è già detto con riguardo alla posizione di COGNOME.
Il motivo è assorbito quanto ai capi 4-7), atteso l’annullamento della sentenza per detti capi, quanto al giudizio di responsabilità.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, che elimina.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di COGNOME.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente all’aggravante di cui all’art. 416 -bis.1 cod. pen., contestata in relazione al reato di al capo 8), rinviando per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di COGNOME.
Annulla altresì la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente all’aggravante di cui all’art. 416 – bis.1 cod. pen. contestata nel capo 8 nonché al reato di cui al capo 4), rinviando per nuovo giudizio su tali capi e punti a altra Sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2024.