Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23962 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23962 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME nato a Africo il 15/01/1973
avverso la sentenza del 13/01/2025 della Corte di appello di Milano letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinv limitatamente all’aggravante; udite le conclusioni del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha concluso pe l’annullamento senza rinvio relativamente all’aggravante e declaratoria
prescrizione del reato.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la senten indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano ha confermat sentenza emessa il 3 maggio 2021 dal Tribunale di Milano, parzialmente riformata dalla prima sentenza di appello, e all’esito dei due annullam disposti da questa Corte ha affermato la responsabilità del COGNOME per il rea
cui all’art. 334 cod. pen., riconosciuta l’aggravante di cui all’art. 416-bi pen..
In particolare, il COGNOME è stato ritenuto responsabile- in concorso NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, giudicati sentenza definitiva, e con NOME COGNOME, dipendente della Banca Monte dei Pas di Siena filiale di Bollate, nei cui confronti si è proceduto separatamente- d sottratto dal conto della società RAGIONE_SOCIALE, sottoposta ad amministrazione giudiziaria e riconducibile ai fratelli COGNOME, la somma di 102.972,80 mediante emissione di 12 assegni circolari in favore di società creditrici assenza dell’autorizzazione dell’amministratore giudiziario ed in violazione vincolo di sequestro disposto con decreto del 5 maggio 2009 dal Tribunale d Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione, nei confronti dei fratelli COGNOME con l’aggravante di aver agito per agevolare la cosca di ‘ndrangheta facente c a COGNOME NOME, di cui è emanazione la locale di Desio, alla quale affiliato NOME COGNOME e la cosca COGNOME
COGNOME
COGNOME di Africo, appartenenza dei COGNOME
Dopo aver ripercorso le motivazioni delle sentenze rescindent relativamente alla circostanza aggravante, il difensore articola un unico mot con il quale denuncia la violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. manifesta illogicità della motivazione per non avere la Corte di appello colmat vuoto di motivazione censurato dal giudice di legittimità.
La Corte di appello ha errato nel ritenere utilizzabile nel pres procedimento la valutazione contenuta nella sentenza divenuta definitiva per correi, che ha ritenuto sussistente l’aggravante speciale in oggetto, in l’acquisizione agli atti del procedimento di sentenze definitive ai sensi de 238-bis cod. proc. pen. non comporta per il giudice del rinvio alcun automatis nel recepimento e nell’utilizzazione dei fatti accertati, dovendo val autonomamente. La Corte non ha colmato le lacune evidenziate nella sentenza rescindente sui punti indicati, in quanto in relazione all’inserimento della SCAVI nel sistema mafioso di riciclaggio, facente capo al COGNOME, l’accertamento è stato negativo, ma, ciò nonostante, la Corte di appell ritenuto che la società fosse riconducibile alla diversa associazione dei Morab COGNOME–COGNOME, cui apparteneva il COGNOME, ugualmente inserita n contesto `ndranghetistico e con ramificazioni nel nord Italia, tuttavia oggetto della contestazione e non rilevante ai fini della sussis dell’aggravante agevolativa, che prescinde dall’appartenenza dell’autore reato aggravato all’associazione.
In assenza di rigorosa verifica, la sussistenza dell’aggravante di agevolato l’associazione mafiosa di riferimento per il ricorrente è stata riten
ragione dell’accertamento della stessa in via definitiva per il COGNOME ed il Ma e della riconosciuta ed incontestata comunanza di interessi imprenditoriali.
Con analoga motivazione apparente è stata ritenuta rilevante la circostan che tre assegni erano destinati a società del Farina, certamente inserit contesto degli affari illeciti del Pensabene e sottoposte a seques prevenzione proprio per tale ragione, sicché le somme loro destinate sono st sottratte all’amministrazione giudiziaria, ma la Corte di appello err considerare tre assegni anziché un unico assegno, tratto dal conto corrente d Novi Scavi e destinato alla RAGIONE_SOCIALE in relazione al quale era stato ravvisato il concorso del Farina nel reato ascritto al ricorrente.
Permane la mancanza di motivazione anche in relazione alla prova della fittizia intestazione ai RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE richiesta dalla s rescindente. La Corte di appello, invece, ha ritenuto non rilevante l’accertam sul punto, risultando il contrario dal decreto di sequestro del Tribunale di R Calabria, che aveva ritenuto la società riconducibile ai suddetti; trat motivazione illogica, in quanto dal provvedimento di prevenzione risulta che sequestro fu disposto per mancata giustificazione della provenienza lecita giro di affari, sicché è evidente la violazione dell’art. 627 cod. proc. p obbliga il giudice del rinvio a non ripetere gli argomenti ritenuti illogi eliminare le contraddizioni e i vizi di motivazione rilevati. La Corte di appel limitata a rinviare a valutazioni espresse nelle sentenze annullate, aggiung affermazioni assertive, senza rispondere alle sollecitazioni e ai rilievi del di legittimità, riesaminando le risultanze probatorie alla luce degli stessi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in relazione alla sussistenza dell’aggrav dell’agevolazione mafiosa, la cui eliminazione impone di dichiarare l’estinz del r4to per prescrizione.
E’ indubbiamente apprezzabile lo sforzo argomentativo del giudice del rinvio, che dopo due annullamenti relativamente all’aggravante dell’agevolazio mafiosa ha provato a sanare le criticità rilevate dalle sentenze rescin operando una ricostruzione completa del materiale probatorio anche alla luce d riconoscimento dell’aggravante per i correi. Tuttavia, come si dirà, la n soggettiva dell’aggravante in esame, che deve ispirare la condotta anche siin forma esclusiva, non risulta ancorata ad elementi specificamente indicat della consapevolezza del ricorrente di apportare vantaggi all’associazione.
La sentenza impugnata muove dai seguenti dati oggettivi: 1) i riconoscimento dell’aggravante per i correi COGNOME NOME -fratello del ricor
e amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, sottoposta a sequestro prevenzione proprio in ragione degli accertati rapporti con la cosca di Af COGNOME
COGNOME
COGNOME– e COGNOME NOME -affiliato alla locale di Des fiduciario del capo mafia COGNOME NOME e titolare di due società-scherm create per drenare risorse e farvi confluire fondi provenienti dalla Indranghe reinvestire in attività illecite-; 2) dall’ulteriore dato incontestato costi esistenza giudizialmente accertata delle due associazioni di ‘ndrangheta e appartenenza degli imputati; 3) dall’accertata posizione apicale del COGNOME reggente dal luglio 2010 della locale di Desio, che gestisce le attività ille sodalizio mediante società dì copertura intestate a prestanome, destina fungere da banca per attività di riciclaggio, usura, esercizio abusivo del cr 4) dall’accertata appartenenza allo stesso sodalizio del COGNOME, uomo di fidu intestatario fittizio di società del Pensabene, sequestrate dal Tribunale di Sezione Misure di Prevenzione nel 2011, attivo e incaricato di gestike i c correnti delle società di copertura, di prelevare somme di danaro per pre usurari e di predisporre false fatture per operazioni di riciclaggio; condanna definitiva del COGNOME per appartenenza alla cosca di Africo; 6) da accertati e incontestati rapporti tra il ricorrente e il fratello, il COGNOME nel procedimento ‘Tibet”, nel cui ambito era stato accertato ch COGNOME avevano un debito di 70 mila euro verso il COGNOME, che avrebber dovuto saldare mediante lavori con la società RAGIONE_SOCIALE del ricorrente, aveva ottenuto l’appalto proprio tramite il RAGIONE_SOCIALE.
L’inserimento della società del ricorrente nel sistema organizzato Pensabene era stato ritenuto provato da tale circostanza, diretta a recuper credito e rientrante nel metodo operativo del COGNOME di finanzi imprenditori in difficoltà o interessati ad ottenere fondi in nero, extrabila ad operazioni di cambio assegni e la comunanza dì interessi e il conco risultavano provati dalla circostanza che si recavano insieme a cambiare assegni.
A fronte di tale impostazìone, censurata dalla sentenza rescindente, e punti indicati come meritevoli di analisi, la sentenza impugnata ha precisato
la RAGIONE_SOCIALE non rientrava nel circuito delle società fittizi copertura strumentalizzate dal COGNOME per gli affari della cosca, rientr invece, nell’orbita della cosca di appartenenza del ricorrente, come risultav decreto di sequestro di prevenzione emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, d quale emergeva che la società era stata costituita con fondi e risorse i connesse alla accertata partecipazione associativa del COGNOME (pag. 13); b) era, quindi, provato l’inserimento del ricorrente in detta cosca e non la contiguità, non essendovi prova di dissociazione o recesso e ricavandosi da dato che la sottrazione delle risorse alla società sequestrata per imped
reimpiego mediante il sistema fraudolento scoperto aveva, invece, garantito rientro del denaro agli imputati; c) che, una volta provati i rapporti econom di rispetto reciproco tra il COGNOME ed i COGNOME e risultando intercettazioni che COGNOME avrebbe dovuto incassare 12 mila euro da COGNOME NOME, la cui metà era dovuta a COGNOME NOME, nonché che COGNOME aveva autorizzato il COGNOME a prestare 15 mila euro a COGNOME Pietro e, verif altresì, che, a differenza di quanto affermato nelle sentenze rescindent erronea rappresentazione dei fatti nelle sentenze di merito e sostenuto ricorso, il RAGIONE_SOCIALE è stato ritenuto responsabile in concorso con i RAGIONE_SOCIALE negoziazione di 3 assegni, puntualmente elencati in sentenza, di cui er beneficiarie società del RAGIONE_SOCIALE, riconducibili al sistema creato dal Pensa (pag. 15), la Corte di appello ha precisato che, pur essendo solo il primo ass tratto dal conto della RAGIONE_SOCIALE e gli altri dai conti di altre società, le erano destinate alle società del RAGIONE_SOCIALE poi sequestrate. A tali elemen aggiunto che il dipendente di banca ha ammesso di essere intimidito dai COGNOME e dal COGNOME, che spesso si presentavano in banca insieme, che sapeva esse soggetti contigui alla criminalità organizzata e lo pressavano per ottene cambio assegni in contanti, costringendolo ad irregolari operazioni di sportell a trovare gli espedienti illeciti scoperti per assicurare loro la liquidità pr
La Corte di appello ha, pertanto, ritenuto che la sottrazione di som all’amministrazione giudiziaria non solo avesse frustrato le finalità della misu prevenzione, ma anche integrato il reato contestato e l’aggravante in qua aveva consentito ai COGNOME di rientrare in possesso di quelle risorse di or illecita e di reimpiegarle, in tal modo agevolando l’associazione criminal appartenenza ed al contempo la cosca di appartenenza del COGNOME e del COGNOME nella misura in cui un assegno della Novi Scavi era stato monetizzato contanti insieme ai COGNOME e gli altri due assegni, destinati a società del e COGNOME sottoposte a sequestro di prevenzione,anziché confluire sul con dell’amministrazione giudiziaria, erano stati destinati ad agevolare gli affar cosca.
2, Ciò posto, pur trattandosi di una motivazione che fornisce una ricostruzio attenta delle risultanze processuali, ordinate e coordinate tra loro risultando infondata la critica difensiva circa l’illogica estensione dell’ana cosca di Africo, invece, compresa nella contestazione, sicché non è affatto f fuoco né ingiustificato il riferimento alle ragioni del sequestro di preven delle società dei Maviglia e di quelle milanesi del Pensabene, gestite dal Fa ciò che non risulta ancora chiarito e idoneamente provato oltre all’appartenen ai rapporti e alle cointeressenze illecite del ricorrente con costoro COGNOME è se la sottrazione delle somme all’amministrazione giudiziaria stata ispirata dalla finalità di avvantaggiare le cosche piuttosto che a sodd
(4, le esigenze economiche dei COGNOME, in debito anche nei confronti di entrambe le
associazioni.
Risulta ancora non idoneamente provato che le somme sottratte dal conto della RAGIONE_SOCIALE sarebbero state prelevate per implementare le casse
dell’associazione o, comunque, per le finalità illecite dell’associazione di
‘ndrangheta operante sul territorio milanese, per aumentarne il potere economico e il controllo sul territorio, elemento essenziale per la configurabilità
dell’aggravante in oggetto, la cui sussistenza richiede che il dolo specifico di apportare vantaggi all’associazione sorregga ed ispiri, anche se non in forma
esclusiva, la condotta e sia ricavabile da elementi oggettivi e concreti, quali l’esistenza dell’associazione mafiosa beneficiaria delle utilità e la effettiva
possibilità che l’azione illecita apporti vantaggi all’associazione mafiosa, non essendo sufficienti i soli rapporti personali con l’associazione mafiosa e neppure
l’affiliazione, non essendo necessario che l’autore sia un intraneo poiché ciò che rileva è la specifica finalità della condotta.
, Ne discende che, non essendo stato colmato il deficit rilevato dalle sentenze rescindenti, la sussistenza dell’aggravante va esclusa e, stante
l’incidenza della circostanza ex art. 157, secondo comma cod. pen., sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere, non è preclusa la possibilità di rilevare l’intervenuta prescrizione del reato maturata prima della pronuncia di annullamento, come già indicato nella prima sentenza rescindente (pag. 7) e verificatosi nel caso di specie, trattandosi di reato commesso dal 28 maggio 2009 all’8 agosto 2011 per il quale il termine massimo è di anni sette e mesi sei cui vanno aggiunti 114 giorni di sospensione.
Conseguentemente, esclusa l’aggravante speciale di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. / la sentenza va annullata senza rinvio perché il reato é estinto per prescrizione.
P. Q. M.
Esclusa l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1, cod. pen. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso, 21 maggio 2025