Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8336 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8336 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a San Severo ( FG) il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del Tribunale di L’Aquila in data 19/10/2023 udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento dell’impugnata ordinanza limitatamente all’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 c.p. contestata al capo 1) e l’inammissibilità del ricorso ne resto.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME impugna l’ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di L’Aquila in data 19/10/2023, ha rigettato l’istanza di riesame proposta dall’indagato avverso il provvedimento del GIP, applicativo delle misura cautelare dell’obbligo di dimora e del divieto temporaneo di esercitare attività d’impresa e di assumere uffici direttivi di imprese e persone giuridiche per la durata di mesi dodici.
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In particolare, il Tribunale ha ritenuto sussistente, in termini di gravità indiziar la circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa (in favore del RAGIONE_SOCIALE operante in Foggia), in relazione al delitto di RAGIONE_SOCIALE per delinquere semplice di cui al capo 1) ed ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L’aquila in favore di quello di Foggia, sollevata dalla difesa.
2.Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione NOME COGNOME articolando i seguenti motivi .
2.1.Violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.l.c.p., il Tribunale ha fondato il propr convincimento in ordine alla sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa, sul elementi inconducenti.
In particolare, il Tribunale non avrebbe indicato il materiale indiziario posto a fondamento della ritenuta condotta agevolativa, posto che l’RAGIONE_SOCIALE criminale contestata ed i relativi reati fine, per come emerso, sono tutti volti all realizzazione di profitti dei quali è indimostrata la finalizzazione ad agevolare l’RAGIONE_SOCIALE mafiosa capeggiata da COGNOME.
2.2.Con il secondo motivo impugna la statuizione relativa alla competenza per territorio e reitera le doglianze avanzate in sede di riesame circa la erroneità della ordinanza nella parte in cui ha affermato che è irrilevante ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente, la sussistenza della gravità indiziaria dovendosi porre mente esclusivamente alla contestazione contenuta all’editto accusatorio; aggiunge che, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, il reato di autoriciclaggio di cui al capo 75) che attrae la competenza presso il Tribunale di Foggia, è connesso con i reati di truffa di cui ai capi 73A) e 73B) e tutti rientrano nel programma criminoso dell’RAGIONE_SOCIALE criminosa di cui al capol) .
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso va parzialmente accolto.
1.1. Il primo motivo è fondato. Il Tribunale del riesame non ha adeguatamente motivato sulla sussistenza della gravità indiziaria in relazione alla circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa contestata in relazione al delitto associativo di cui al capo 1).
A fronte di due indirizzi giurisprudenziali che si contrappongono quanto alla necessità che in materia cautelare, per valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in caso di presenza di “prove” indirette, è necessario utilizzare anche il canone posto dall’art. 192, comma 2, cod. proc. peli, là
dove prevede che gli indizi debbano essere plurimi, precisi e concordanti (Sez. 5, n. 55410 del 26/11/2018, COGNOME, Rv. 274690; Sez. 4, n. 25239 del 17/06/2016, COGNOME, Rv. 267424; Sez. 4, n. 31448 de ll 18/07/2013, COGNOME, Rv. 257781; Sez. 4, n. 4006 del 21/06/2012, COGNOME, Rv. 253723), ovvero che sarebbe sufficiente per l’adozione della cautela – anche a seguito della modifica intervenuta con la legge n. 63 del 2001, che ha introdotto nell’art. 273 cod. proc. pen. il comma 1 – bis, espressamente dedicato ai criteri di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza – solo il requisito della gravità e non anche quelli dell’univocità e della convergenza (Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, COGNOME, Rv. 268683; Sez. 4, n. 22345 del 15/05/2014, COGNOME, Rv. 261963; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, COGNOME, Rv. 257576; Sez. 4′ n. 18589 del 14/02/2013, COGNOME, Rv. 255928; Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, COGNOME, Rv. 255053; Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, COGNOME, Rv. 253511; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, COGNOME, Rv. 237475; Sez. 4, n. 118 del 28;10/2005, COGNOME, Rv. 232627) non essendovi coincidenza tra la nozione di indizio ex art. 273 cod. proc. pen. e quella di cui all’art. 192, comma 2, non c’è dubbio che l’indizio debba, comunque, essere grave (Sez. 6 n. 26115 del 11/06/2020, Rv. 279610). E l’indizio è grave se è pertinente al fatto da provare, se è in grado di esprimere, nella sua valenza qualitativa, una elevata probabilità di derivazione dal fatto noto da quello ignoto; l’indizio è grave cioè quando è resistente alle obiezioni, ed ha quindi un elevato grado di capacità dimostrativa del fatto da provare.
Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati ed ha fornito, rispetto alle puntuali argomentazioni difensive, risposte insoddisfacenti.
Secondo il Tribunale, gli esiti investigativi riguardanti la partecipazione di COGNOME NOME, soggetto che, come si legge nell’ordinanza, non risulta essere stato condannato per RAGIONE_SOCIALE mafiosa, al gruppo criminale di cui al capo 1); il rinvenimento nella proprietà di COGNOME di un’autovettura utilizzata per l’esecuzione di un omicidio eseguito nell’ambito di una faida tra il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e COGNOME, delitto per il quale era stato condannato COGNOME NOME; la comune provenienza dal territorio foggiano degli appartenenti all’RAGIONE_SOCIALE per delinquere semplice e degli appartenenti al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; un’intercettazione telefonica dalla quale emergeva l’interessamento di COGNOME NOME nella vicenda relativa all’esclusione, da un bando, della società intestata alla figlia di COGNOME; l’interessamento di COGNOME alla indagini della Guardia di Finanza coinvolgenti COGNOME e gli
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appartenenti alla sua famiglia “non rendono assolutamente irragionevole la contestazione dell’aggravante dell’agevolazione della struttura mafiosa”.
Si tratta di un concetto, quello della non assoluta irragionevolezza che, come osservato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO nella sua requisitoria scritta, non coincide con i gravi indizi di colpevolezza e cioè con l’accertamento di una qualificata probabilità di colpevolezza ed anzi non esclude ma esso stesso, anzi, ammette che i fatti positivamente indicati a fondamento della decisione, possano giustificare un’ipotesi alternativa.
Si richiede, pertanto, una rinnovata valutazione sul punto.
Infondato è invece il motivo relativo all’incompetenza per territorio.
Il Tribunale del riesame correttamente ha rigettato l’eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di L’aquila sul rilievo che il reato più grave di cui all’art. 648 ter c.p. (capo 75) e che secondo la difesa radicherebbe la competenza per territorio del Tribunale di Foggia, non risulta connesso ex art. 12 c.p.p., con i reati contestati all’indagato e per i quali è stata emessa la misura cautelare.
Alla luce di quanto premesso l’ordinanza impugnata va annullata limitatamente alla configurazione della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.1 c.p., con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di L’aquila, competente ai sensi dell’art. 309 , comma 7 , c.p.p.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla configurazione della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bi1;.1 cod pen., con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di L’Aquila, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7 , cod. proc. pen. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Roma, 2/2/2024