Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3232 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3232 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Marcianise il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 23/06/2025 della Corte di assise di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio ed il rigetto del ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di assise di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte – Sez. 1, n. 36063 del 2024 – della sentenza della medesima Corte di assise di appello del 5 luglio 2023, ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 27 gennaio 2022 che , all’esito del giudizio abbreviato aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per i delitti di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere e, applicate la recidiva reiterata infraquinquennale e l’aggravante di cui all’art. 416 -bis .1 cod.
pen., ritenuta sussistente nella forma sia del metodo RAGIONE_SOCIALE sia dell’agevolazione mafiosa, e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.
In particolare, la Prima Sezione penale di questa Corte di cassazione, con la sentenza sopra indicata, aveva annullato senza rinvio la sentenza della Corte di assise di appello del 5 luglio 2023 limitatamente al reato di occultamento di cadavere ed aveva annullato la medesima sentenza con rinvio limitatamente all’applicazione della recidiva e dell’aggravante di cui all’art. 416 -bis .1 cod. pen. e comunque per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, reso in ogni caso necessario dall’annullamento senza rinvio per il delitto di occultamento di cadavere.
La Corte di assise di appello, con la sentenza indicata in epigrafe, ha ribadito l’applicazione della recidiva e dell’aggravante contestata e ha provveduto a rideterminare il trattamento sanzionatorio.
All’esito del giudizio di rinvio, quindi, NOME COGNOME risulta condannato per essere stato l’esecutore, su mandato di NOME ed NOME COGNOME, dell’omicidio, avvenuto il 13 febbaio 2020, di NOME COGNOME, associato al RAGIONE_SOCIALE.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 416 -bis .1. cod. pen. e la carenza di motivazione in ordine all’applicazione dell’aggravante prevista da detta disposizione.
Il ricorrente evidenzia che la sentenza di annullamento con rinvio aveva ritenuto che la sentenza di secondo grado non rispettasse i principi affermati dalle Sezioni Unite «Chioccini» (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 – 01) e che la motivazione sul punto fosse assertiva e cumulativa, in quanto le due forme dell’aggravante in questione si cumulavano e si confondevano tra loro.
La sentenza, inoltre, affermava che la motivazione era caratterizzata da un salto logico, in quanto l’autore e la vittima facevano parte del RAGIONE_SOCIALE, il corpo della vittima non era stato più ritrovato, conformemente alla volontà dei mandanti, e il RAGIONE_SOCIALE non aveva in alcun modo reagino all’eliminazione di un suo associato, ma la circostanza che l’omicidio fosse funzionale all’agevolazione del RAGIONE_SOCIALE non poteva ricavarsi semplicemente dalla mancata reazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, potendo questa semplicemente essere dovuta al beneplacito dei COGNOME all’omicidio organizzato dai COGNOME, e comunque
occorreva motivare sul perché il COGNOME doveva ritenersi a conoscenza di tale «funzionalizzazione» del delitto. Neppure, secondo la sentenza di annullamento, sarebbero state chiarite le ragioni per le quali doveva ritenersi che l’omicidio avrebbe accresciuto il prestigio del RAGIONE_SOCIALE ed avrebbe avuto valenza dimostrativa e rafforzativa del suo potere di intimidazione.
Nel ricorso si sostiene che anche la sentenza qui impugnata non chiarisce tali aspetti, essendo la sua motivazione solo apparente, e non rispetta i principi affermati nel precedente delle Sezioni Unite sopra richiamato.
In particolare, la sentenza si limiterebbe a richiamare la motivazione del Giudice di primo grado, senza dare risposta alle specifiche censure formulate con l’atto di appello.
Nel dettaglio, la sentenza qui impugnata affermerebbe che le due causali dell’omici dio, quella della vendetta dei COGNOME per un affronto da loro subito e quella dell’interesse del RAGIONE_SOCIALE ad eliminare un soggetto che non rispettava le sue regole, specie in relazione al mantenimento che doveva essere assicurato alle famiglie dei detenuti, non sono tra loro incompatibili e che anche la distruzione del cadavere della vittima costituirebbe attuazione del metodo RAGIONE_SOCIALE.
Quindi, la lacuna motivazionale rilevata nella precedente sentenza di annullamento verrebbe colmata attraverso il rinvio al movente riconosciuto nella stessa sentenza.
In realtà la sentenza del Giudice del rinvio si limita a ribadire, con parole diverse, i medesimi concetti affermati nella precedente sentenza annullata, secondo la quale il metodo RAGIONE_SOCIALE emerge dall’occultamento del cadavere, e comunque non consente di costruire il ragionamento che ha condotto alla decisione.
Non emergono dalla sentenza impugnata concreti riscontri della circostanza che il delitto fosse diretto ad agevolare gli scopi della consorteria criminale e che di tale finalità dell’omicidio il ricorrente fosse a conoscenza, non essendo a tal fine sufficiente una mera valutazione autonoma da parte dell’agente.
Non può ritenersi sufficiente che la madre del COGNOME volesse rivolgersi direttamente al COGNOME nel caso in cui la vittima non le avesse corrisposto quanto a lei dovuto per il mantenimento della famiglia del ricorrente per affermare che il delitto fosse diretto ad agevolare le finalità del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Quanto al metodo RAGIONE_SOCIALE, la mera circostanza che il cadavere non sia stato più ritrovato non sarebbe sufficiente a farlo ritenere sussistente, né la Corte territoriale spiega perché dal mancato ritrovamento del corpo della vittima dovrebbe desumersi la sussistenza del metodo RAGIONE_SOCIALE, cosicché permane la natura apodittica della motivazione.
Il ricorrente sostiene che, semmai, il metodo RAGIONE_SOCIALE può ricavarsi dalla
platealità del gesto omicidiario o dall’utilizzo di espressioni verbali tipiche dell’agire RAGIONE_SOCIALE, elementi che non ricorrono nel caso di specie, non essendo sufficiente l’appartenenza della vittima al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 99 cod. pen. e della carenza di motivazione in ordine all’applicazione della recidiva.
Sostiene che nella motivazione viene omessa ogni valutazione in ordine alla valenza dell’omicidio ad esprimere la sua accresciuta pericolosità criminale, che viene fatta discendere dalla mera esistenza dei precedenti penali da cui l’imputato è gravato e che è relativo a fatti ormai risalenti a molti anni addietro; nè, si sottolinea, egli è stato condannato per il reato di partecipazione al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, partecipazione che è stata desunta, da parte del Giudice del rinvio, dal contenuto delle conversazioni intercettate. Nemmeno sarebbe stato valutato il rapporto tra il fatto per il quale si procede in questa sede ed i fatti per i quali egli ha già riportato condanna irrevocabile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato.
La Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza della contestata aggravante nella forma dell’agevolazione mafiosa.
Dopo avere ricordato, anche sulla base delle prove già indicate nella sentenza di primo grado, che la vittima, NOME COGNOME, e l’odierno ricorrente, NOME COGNOME, erano entrambi associati al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, all’epoca operante nel territorio dei Comuni di Frattamaggiore, Frattaminore, Cardito e Crispano, e che entrambi erano attivi nel settore delle estorsioni operate dal RAGIONE_SOCIALE, ha osservato che dal compendio intercettivo risulta che NOME COGNOME si occupava del sostentamento della famiglia del COGNOME e di altri sodali detenuti e che, tuttavia, non ottemperava a tale dovere in modo adeguato, tanto che la moglie del COGNOME, in occasione di una conversazione intercettata il 20 aprile 2017, se ne era lamentata con la madre di quest’ultimo, suggerendole di andare a parlare della questione con NOME COGNOME; la madre dell’odierno ricorrente aveva risposto che se il trattamento loro riservato non fosse stato adeguato, ne avrebbe parlato direttamente con il capo del RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME. NOME COGNOME, quindi, sottolinea il Giudice del rinvio, provvedeva al mantenimento del COGNOME ed in genere dei carcerati con risorse economiche appartenenti alla associazione e proprio tale circostanza vale a giustificare l’affermazione della madre del Crrispino che, laddove il sostegno economico ricevuto non fosse stato adeguato, si sarebbe rivolta direttamente a NOME COGNOME.
A dimostrazione della esistenza della questione relativa al mantenimento
degli associati detenuti, viene citata un’altra conversazione avvenuta il 28 maggio 2017, tra NOME COGNOME ed altri associati in cui il primo afferma di impegnarsi in favore dei detenuti e che tuttavia il periodo era difficile.
L’omicidio del COGNOME troverebbe causa nel non avere egli adempiuto adeguatamente tale compito, omettendo di riversare alle famiglie dei detenuti le somme occorrenti al loro mantenimento. La sua uccisione troverebbe giustificazione in un’epurazione interna al RAGIONE_SOCIALE, volta ad eliminare coloro che non ne rispettavano le regole.
Ulteriore condotta del COGNOME dissonante rispetto alle regole del RAGIONE_SOCIALE che avrebbe reso necessaria la sua eliminazione è stata ravvisata nello sgarbo che egli aveva compiuto nei confronti di NOME COGNOME ed NOME COGNOME.
Di questi il collaborante NOME COGNOME menziona la vasta attività di spaccio di cocaina, di cui si rifornivano a Caivano nella misura di tre chilogrammi ogni mese, e di marijuana, per un quantitativo di dieci chilogrammi mensili.
Secondo il collaborante, NOME COGNOME, nipote del COGNOME, era solito acquistare stupefacenti dai COGNOME ed aveva accumulato, tra il 2019 ed il 2020, un debito di euro 20.000,00 con loro, poiché era solito consumare la sostanza, anziché rivenderla. I COGNOME avevano sollecitato il pagamento del debito anche procurando lesioni personali a NOME COGNOME, in favore del quale era allora intervenuto NOME COGNOME quale garante del debito contratto dal nipote, ma a gennaio 2020 NOME COGNOME e NOME COGNOME, perdurando l’inadempimento, avevano nuovamente picchiato NOME COGNOME; quest’ultimo aveva riferito quanto accaduto al COGNOME, che aveva chiesto un incontro con i COGNOME. Questi si erano presentati, assieme a NOME COGNOME e NOME COGNOME, a casa del COGNOME che, in quell’occasione, aveva puntato la sua pistola contro i COGNOME. NOME COGNOME aveva detto che erano amici e che non dovevano arrivare a quel punto e tutto si sarebbe sistemato, ma in realtà i NOME avevano in animo di uccidere il COGNOME in quell’incontro ed a tale scopo avevano portato con loro NOME COGNOME, che pure era armato, ma poi avevano desistito perché in casa del COGNOME vi erano altre persone.
In seguito, il collaborante aveva appreso dai COGNOME dell’avvenuta esecuzione dell’omicidio in una successiva occasione e della circostanza che il cadavere non sarebbe mai più stato ritrovato; il COGNOME era stato prelevato da NOME COGNOME, suo amico, condotto via e mai più ritrovato.
Conclusivamente, la sentenza qui impugnata afferma che il COGNOME è stato eliminato per un regolamento di conti tra associati del medesimo RAGIONE_SOCIALE e per sopprimere un soggetto che non rispettava più le regole del RAGIONE_SOCIALE criminale, omettendo di provvedere in modo adeguato al sostentamento delle famiglie dei carcerati e anteponendo gli interessi del proprio nipote a quello della
associazione di cui faceva parte, arrivando anche a minacciare i COGNOME.
Deve allora considerarsi che l’eliminazione del COGNOME, in quanto diretta a sanzionare il predetto per non avere rispettato le regole che egli, in qualità di associato e di incaricato di provvedere al sostentamento delle famiglie dei carcerati, era tenuto ad osservare, costituisce essa stessa attuazione delle regole associative.
Essa, quindi, appare diretta ad assicurare l’effettività dell’ordinamento RAGIONE_SOCIALE e tramite essa la conservazione e la piena efficienza dell’associazione stessa.
In proposito occorre ricordare che il potere di intimidazione viene esercitato dal RAGIONE_SOCIALE non solo all’esterno, ma anche al suo interno, nei confronti dei propri associati, onde assicurare che questi ne rispettino ciecamente le regole.
Poiché, quindi, secondo la ricostruzione fattuale operata dal Giudice del rinvio, il predetto omicidio era volto a rafforzare il potere di intimidazione del RAGIONE_SOCIALE criminale al suo interno e così garantire la sopravvivenza e la piena efficienza del RAGIONE_SOCIALE, il reato appare volto ad agevolare il perseguimento degli scopi dell’associazione mafiosa.
La Corte territoriale motiva adeguatamente anche in ordine alla conoscenza di tale finalità agevolativa in capo a NOME COGNOME, sottolineando che egli, nella conversazione, oggetto di intercettazione, con NOME COGNOME del 6 luglio 2020, mostra di essere a conoscenza che l’eliminazione del COGNOME era stata decisa per i comportamenti «incauti», ossia contrari alle regole associative, che egli aveva attuato all’interno del RAGIONE_SOCIALE criminale.
La infondatezza del motivo di ricorso in ordine alla applicazione dell’aggravante nella forma dell’agevolazione del perseguimento delle finalità dell’associazione mafiosa esime questo Collegio dall’ esaminare il motivo di impugnazione nella parte relativa alla sussistenza dell’aggravante nella forma del metodo RAGIONE_SOCIALE.
La circostanza aggravante ad effetto speciale si atteggia in due forme alternative, l’una a carattere oggettivo, consistente nell’impiego del metodo RAGIONE_SOCIALE nella commissione del singolo reato, e l’altra, di natura soggettiva, costituita dallo scopo di agevolare, con il delitto posto in essere, l’attività dell’associazione di tipo RAGIONE_SOCIALE (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241578 -01).
In ogni caso la disapplicazione della aggravante non avrebbe concreta incidenza sul calcolo della pena operato dal Giudice del rinvio, atteso che già solo per effetto dell’applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale, ritenuta quale circostanza più grave ai fini di cui all’art. 63, quarto comma, cod. pen., la
pena base, fissata in anni 25 di reclusione, ascende ad anni 37 e mesi otto di reclusione, da ridursi poi ad anni trenta di reclusione per effetto dell’applicazione del limite fissato dall’art. 78 cod. pen. e quindi ad anni venti di reclusione per la scelta del rito abbreviato.
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Nella sentenza impugnata si evidenzia che l’odierno ricorrente ha, tra l’altro, riportato condanna per il reato di estorsione aggravato dal metodo RAGIONE_SOCIALE e che il nuovo reato di omicidio, anch’esso aggravato ai sensi dell’art. 416 -bis .1 cod. pen., conferma l’inserimento del ricorrente nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e denota una accresciuta sua pericolosità sociale.
Risulta, quindi, che il Giudice del rinvio, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non si è limitato a constatare che egli è gravato da precedenti penali, ma ha analizzato il rapporto tra questi ed il nuovo reato desumendone una maggiore sua pericolosità criminale che rende necessaria l’applicazione della recidiva.
Quanto alla richiesta formulata dal Procuratore generale di annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, deve osservarsi che sul punto il ricorrente non ha sollevato alcuna censura e che comunque il Giudice del rinvio ha correttamente operato il ricalcolo della pena escludendo l’aumento di pena per la continuazione con il reato di occultamento di cadavere. La circostanza che, pur a seguito di tale esclusione, la pena finale sia rimasta la medesima è dovuta al fatto che la pena per il reato di omicidio, anche applicando solo l’aumento di pena per la contestata recidiva, è superiore al limite massimo di anni trenta di reclusione fissato dall’art. 78 cod. pen.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 08/01/2026.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME