Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15671 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15671 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Foggia il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 14/08/2023 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Anto
Balsamo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bari ha confermato l’ordinan cautelare emessa in data 13 luglio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari d stesso Tribunale con la quale a NOME COGNOME è stata applicata la misura de custodia in carcere ( nelle more sostituita con gli arresti domiciliari) in r alla ritenuta gravità indiziaria in ordine ai reat0 . .,di cui ai capi 1)(art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 416-bis.1 cod. pen.) e 59 ( artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, 110, 81 cod. pen.).
Avverso la ordinanza hanno proposto distinti atti di ricorso per cassazio i difensori dell’indagato.
Con atto dell’AVV_NOTAIO si deducono i seguenti motivi:
3.1. Con il primo motivo violazione dell’art. 292 cod. proc. pen. in relaz alla dedotta omessa motivazione da parte della ordinanza genetica in ordine a sussistenza delle esigenze cautelari con riferimento alle singole posizioni indagati, avendo detta ordinanza vagliato il predetto profilo riferendolo a tu indagati senza alcuno specifico riferimento.
3.2. Con il secondo motivo violazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309/90 in relazi alla dedotta insussistenza della associazione criminosa, emergendone il suo st in via di formazione e senza operatività e – correlativamente – d consapevolezza partecipativa del ricorrente, desunta da colloqui in ordine foniture di stupefacente ai quali lo stesso ricorrente non ha partecipa mostrato adesione. Il Tribunale non ha individuato il necessario elemen organizzativo né il contributo dato dal ricorrente alla associazione, limitan individuare caratteri comuni pertinenti a singoli episodi criminosi e individuando l’impegno reciproco tra i sodali costituente l’accordo associativo.
3.3. Con il terzo motivo violazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. e vizio motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della aggravante d agevolazione RAGIONE_SOCIALEa sulla base congetturale della consapevolezza da parte de ricorrente della destinazione dei proventi del traffico alla RAGIONE_SOCIALE controllava secondo una imposizione monopolistica. L’assunto non si confront con la emergenza secondo la quale il monopolio era stato imposto ai soggetti c avrebbero voluto spacciare sotto comminatoria di pesanti sanzioni personali ch pertanto, doveva far escludere in capo allo spacciatore la convinzione di apport un vantaggio al sodalizio RAGIONE_SOCIALEo e l’effettivo apporto alla stessa compagine.
3.4. Con il quarto motivo violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309/90 e vizio d motivazione in relazione all’art. 73 d.P.R. n. 309/90 non essendosi spiegate (a 47 della ordinanza impugnata) le ragioni per le quali i quantitativi di stupefa
indicati siano ricevuti tutti i mesi e se il raddoppio della fornitura sia effet avvenuto.
3.5. Con il quinto motivo violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pe vizio della motivazione in ordine alle esigenze cautelari, rispetto alla emer che fissava anticipatamente all’anno 2019 la cessazione dell’organis associativo, essendosi verificato nel 2018 l’arresto dei componenti del Diretto nel dicembre del 2019 il rinvenimento di liste presso NOME COGNOME NOME in cui i presunti grossi spacciatori erano indicati come destinatari di attività estorsiv segnandosi un netto distacco delle modalità operative.
Con atto dell’AVV_NOTAIO si deducono i seguenti motivi:
4.1. Con il primo motivo assoluta mancanza di motivazione in ordine agli indiz di colpevolezza a carico del ricorrente, la cui posizione è stata confusa con q del NOMElo NOME ( v. pg. 37/45 della ordinanza).
4.2. Con il secondo motivo illogicità e contraddittorietà della motivazione d ordinanza genetica in relazione alla gravità indiziaria a carico del ricorre significativo che nel momento di maggiore difficoltà ovvero anche quando era imposta la cessazione dell’attività di spaccio, solo NOME COGNOME esprim la sua opposizione ( si richiamano pg. 1406 e 1407 delal ordinanza genetic segno contraddittorio rispetto alla ritenuta partecipazione associativ ricorrente.
4.3. Con il terzo motivo violazione degli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90 e cod. proc. pen. per avere il giudice per le indagini preliminari desunto la della cessione di sostanze stupefacenti e dell’intraneità del ricorrente al so dalla sola occasionale presenza ad un incontro tenutosi tra adepti il 17 gen 2018. Non è stata inoltre fornita prova della consapevolezza del ricorrente c l’esistenza del gruppo criminale e del contributo da lui dato dal punto di oggettivo e soggettivo e non potendosi affermare che la commissione del delit di cui al capo 59) dimostri in modo decisivo la partecipazione del ricorrente associazione.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020 succ. nnodd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indi
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
I motivi di ricorso dell’AVV_NOTAIO sono inammissibili.
2.1. Il primo motivo è generico rispetto al corretto giudizio di inammissibil da parte della ordinanza impugnata della censura difensiva, proposta in sede riesame, di mancanza di autonoma motivazione sul rilievo del mancato adempimento dell’onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione quali l’omissione della autonoma motivazione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da que adottate (v. pg. 11 e ss. della ordinanza impugnata), tenuto conto della tr argomentativa posta a base della sussistenza delle esigenze cautelari riport nell’ordinanza (v. pg. 8 e ss., ibidem in relazione a pag. 24iag e ss. della ordinanza genetica).
2.2. Il secondo motivo è manifestamente generico oltre che reiterativo dell censure in fatto alle quali il Tribunale ha dato puntuale e corretta risposta, in questo caso stigmatizzando la genericità dei rilievi difensivi (v. pg. 13, ibidem). Quanto alla esistenza della compagine associativa, servente rispetto a quel RAGIONE_SOCIALEa del “RAGIONE_SOCIALE Foggia”, ne sono richiamati i molteplici e convergenti indi strutturali e soggettivi (v. pg. 13 e ss., ibidem) di cui è precisamente vagliata la congruenza e fondatezza, segnalandone la risalenza e la capacità di rinnovarsi fine di garantirne la efficienza criminale (v. pg. 20 e ss., ibidem).
Quanto alla partecipazione del ricorrente, sotto il profilo oggettiv soggettivo, la censura reitera genericamente le questioni di fatto alle qua ordinanza ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici. Invero, la dec impugnata rigetta la prospettazione difensiva che faceva leva sulla incompatibil tra l’imposizione monopolistica delle forniture e l’affectio societatis, sul rilievo che la catena di distribuzione dello stupefacente – alla quale il ricorrente, unita al NOMElo NOME, partecipava in funzione dello smercio dello stupeface attraverso la continuativa vendita (mezzo chilo di cocaina al mese e, dopo 17.1.2018, un chilo al mese) – prevedeva un indispensabile collegamento con i vertici del gruppo (v. pg. 37 e ss., ibidem) di colui che era un cliente abituale del gruppo, tanto da essergli stato concesso di pagare la cocaina a 55 euro al gramm (v. captazione del 25/1/2017 in cui parla lo Scapece) essendo NOME COGNOME menzionato tra i grossi spacciatori riforniti da NOME COGNOME, referente d batteria “RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE“, e indicato insieme al NOMElo NOME captazione del 21/10/2017 in cui parla NOME COGNOME a pg. 39 dell ordinanza); emergeva, inoltre, in un incontro tra COGNOME e COGNOME con i frat
NOME, l’accordo tra NOME COGNOME e il sodalizio del versamento mensil di una rata di 6mila euro nella casse dello stesso sodalizio per godere di una ampia autonomia nell’immissione della cocaina nelle piazze di spaccio (v. pg. 40 ss., ibidem), accordo che doveva essere rimodulato attraverso il versamento di 10mila euro al mese in ragione dei maggiori quantitativi di stupefacente che g sarebbero stati affidati. La ordinanza registra poi l’intervento di NOME COGNOME occasione del disposto blocco dei rifornimenti, volto a tutelare i NOMEli COGNOME da escludere da detta decisione, che trova esito positivo con la restituzione d “liste” a NOME COGNOME. Si considera, ancora, in punto di coinvolgimento d NOMEli COGNOME, il propalato del collaboratore di giustizia NOME COGNOME (interrogatorio del 3.1.2020) che dettagliava la partecipazione dei due NOMEli RAGIONE_SOCIALE (v. pg. 43 e ss., ibidem), concludendosi per la piena consapevolezza dell’indagato di agire per conto del sodalizio (v. pg. 45 e ss., ibidem).
2.3. Il terzo motivo in ordine alla aggravante della agevolazione RAGIONE_SOCIALEa manifestamente infondato oltre che genericamente proposto. Alla pertinente deduzione difensiva il Tribunale ha correttamente risposto (v. pg. 49 e ss. d ordinanza) in conformità all’orientamento di legittimità sul rilievo dell’affidam da parte dei vertici dell’associazione RAGIONE_SOCIALEa al ricorrente dello smercio di g quantitativi di cocaina, attraverso la gestione di un’ampia rete di spacciato dettaglio, risultando egli nella lista sequestrata ad NOME COGNOME manoscritto di NOME COGNOME (capoclan della omonima batteria) ed essendo stato riconosciuto dai collaboratori di giustizia come spacciatore intraneo a organizzazione di stampo RAGIONE_SOCIALEo oggetto di indagine. Rapportandosi con i vertici dell’associazione RAGIONE_SOCIALEa il ricorrente era perfettamente consapevole del destinazione finale dei proventi all’associazione RAGIONE_SOCIALEa che controllava il terri e l’attività di spaccio imponendo il proprio monopolio. Secondo l’ordinanza, ineccepibilmente anche provata la capacità del ricorrente di incidere sulle decisi dei vertici del gruppo (v. citata vicenda del blocco delle forniture), designan convergenza degli interessi del ricorrente con quelli del gruppo (segnatament sulla necessità del versamento mensile). La ordinanza, inoltre, smentisce del tu correttamente la pretesa contraddittorietà della aggravante con l’imposizione monopolio in considerazione della libera adesione dei sodali, tra i quali il ricorr alla associazione criminosa. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.4. Il quarto motivo è genericamente proposto rispetto alle ragioni del ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 59 (v. pg. 4 ordinanza) attraverso il riferimento alle emergenze dichiarative, captativ documentali a carico.
2.5. Il quinto motivo sulla attualità delle esigenze cautelari è genericame proposte non solo rispetto al rilievo della sussistenza della doppia presunzi
cautelare relativa / ma anche sul giudizio in positivo della pericolosità del ricorrente (v. pg. 51 e ss.), ~dm in relazione al rilievo della contestazione “aperta” mossa nella specie e sulla emergenza riscontrata il 2.3.2022 a carico di NOME COGNOMECOGNOME NOMElo di NOME COGNOME al vertice del sodalizio e della batter appartenenza del ricorrente, subentrato a seguito degli arresti delle preced operazioni. Inoltre, incensurabile è la valutazione riguardante la pericolo soggettiva del ricorrente che fa leva sulla risalenza della sua attività di spac il suo qualificato inserimento associativo.
I motivi del ricorso dell’AVV_NOTAIO sono inammissibili.
3.1. Il primo motivo è genericamente proposto rispetto al vagliat coinvolgimento del ricorrente nella vicenda associativa unitamente al NOME, secondo quanto già sopra esposto al par. 2.2.
3.2. Il secondo e terzo motivo sono generici essendo riferite le censure provvedimento genetico e non all’ordinanza impugnata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 12/03/2024.