Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5867 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5867 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANZARO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato;
udite le conclusioni del difensore dei ricorrenti AVV_NOTAIO, che si è associato alle conclusioni del Procuratore generale.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 02/12/2022 ha:
rigettato l’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia del 20/12/2021 nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME; – accolto l’appello proposto da COGNOME NOME e, in riforma della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art.416-bis.1 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso per i reati ascritti ai capi a) e c)
della rubrica perché estinti per prescrizione in relazione alla contestazione elevata ai sensi dell’art. 512-bis cod. pen.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale con un unico motivo, con il quale ha dedotto la ricorrenza di violazione di legge in relazione agli artt. 416-bis.1 cod. pen e 124 cod. proc. pen.
La sentenza sul punto della sussistenza della circostanza aggravante in questione appare emessa sulla base di motivazione contraddittoria, sostanzialmente apparente, in evidente violazione della disposizione di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., attesa la presenza di una serie di elementi assolutamente significativi al fine di riscontrare la sussistenza degli elementi costitutivi del dolo specifico richiesto per le contestazioni elevate ai sensi dell’art. 512-bis cod. pen.
Il ricorrente ha richiamato alcuni elementi allegati e provati in dibattimento, ritenuti significativi in tal senso, del tutto obliterati dalla Corte di appello, ovvero: – l’appartenenza del COGNOME alla cosca di RAGIONE_SOCIALE ‘ndranghetistico COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME, confermata con sentenza irrevocabile in data 15/12/2011; – la confisca della società RAGIONE_SOCIALE già sottoposta a sequestro preventivo con ordinanza n. 138 del 09/06/2008, nell’ambito della quale si evidenziava che il COGNOME investe in immobili e speculazioni mobiliari i proventi dei rapporti illeciti derivanti dalla sua appartenenza al gruppo RAGIONE_SOCIALE facente capo ai COGNOME; – la natura di società di copertura della RAGIONE_SOCIALE , fittiziamente intestata ai figli di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME; – la sostanziale continuità aziendale tra la società RAGIONE_SOCIALE e la neo costituita società RAGIONE_SOCIALE proprio al fine di eludere il sequestro preventivo dei beni riconducibili al COGNOME NOME; – il reinvestimento dei redditi riferibili alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in mancanza di redditi personali adeguati per poter realizzare autonomamente tali complesse attività mobiliari e immobiliari, con investimento delle risorse provenienti dalla RAGIONE_SOCIALE proprio al fine di agevolare tale RAGIONE_SOCIALE.
Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH Il ricorso deve essere rigettato.
Non ricorre difatti, come evidenziato anche dal Procuratore generale, il lamentato vizio di violazione di legge. La Corte di appello ha motivato, quanto al
tema oggetto della odierna censura, in modo logico ed argomentato, richiamando gli stessi elementi oggetto di censura in sede di ricorso, chiarendo come nel caso in esame i plurimi elementi acquisiti, indicativi di un evidente attivismo economico finanziario, non avessero tuttavia dimostrato la sussistenza dell’aggravante contestata.
Occorre ricordare che l’aggravante in esame richiede che la condotta illecita sia posta in essere al fine specifico di favorire l’attività dell’RAGIONE_SOCIALE di ti RAGIONE_SOCIALE, sicché alla oggettiva agevolazione della RAGIONE_SOCIALE mafiosa determinata dalla condotta incriminata deve accompagnarsi il cosciente ed univoco intendimento del soggetto agente di agire proprio per il raggiungimento di tale specifico fine agevolatore (indirizzando ad esso la sua condotta): in buona sostanza non è sufficiente la sola mera realizzazione di un contributo oggettivamente utile per l’operatività del RAGIONE_SOCIALE.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito, quanto alla natura dell’aggravante in esame, che ha natura soggettiva, trattandosi di aggravante che inerisce ai motivi a delinquere e precisando che tale aggravante si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U., n.8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734). Dunque occorre che l’agente deliberi l’attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa: è necessario però, affinché l’aggravante non sia priva di offensività, che tale rappresentazione si fondi su elementi concreti, inerenti, in via principale, all’esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all’art. 416-bis cod. pen. ed alla effettiva possibilità che l’azione illecita si inscriva nelle possib utilità, anche non essenziali al fine del raggiungimento dello scopo di tale compagine, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti dell’RAGIONE_SOCIALE. Atteso che si tratta di una aggravante che colpisce la maggiore pericolosità di una condotta, ove finalizzata all’agevolazione, è necessario che la volizione che la caratterizza possa assumere un minimo di concretezza, anche attraverso una mera valutazione autonoma dell’agente, che non impone un raccordo o un coordinamento con i rappresentanti del gruppo e, soprattutto, non prevede che il fine rappresentato sia poi nel concreto raggiunto, pur essendo presenti tutti gli elementi di fatto, astrattamente idonei a tale scopo. Tale finalità, inoltre, non deve essere esclusiva, ben potendo accompagnarsi ad esigenze egoistiche quali, ad esempio, la volontà di proporsi come elemento affidabile al fine dell’ammissione al gruppo o qualsiasi altra finalità di vantaggio, assolutamente personale, che si coniughi con l’esigenza di agevolazione. La ricostruzione del motivo a delinquere in tal senso – si osserva non è mai esclusiva, poiché plurimi possono essere gli stimoli all’azione; quel che rileva è che tra questi sussistano elementi che consentono di ravvisare anche Corte di Cassazione – copia non ufficiale
quello valutato necessario dalla norma incriminatrice perché essenziale alla configurazione del dolo intenzionale. Ne consegue che nell’approccio alla fattispecie l’interprete debba considerare una serie di effettivi e concreti elementi, che si manifestino nella loro portata univoca, che deve necessariamente andare oltre la classificazione formale, sicché l’intenzione dell’agente deve assumere una connotazione oggettiva, esplicitando gli effetti della condotta e comprende anche elementi di carattere obiettivo, «quali misuratori della specifica offensività, e quali garanzie di un ordinamento che, per necessità costituzionale, deve rimanere distante dai modelli del diritto penale dell’intenzione e dei tipo d’autore» (Sez. 6, n. 28009 del 15/05/2014, NOME, Rv.260077-01). Ciò premesso, occorre considerare come la motivazione della sentenza impugnata abbia evidenziato, in modo argomentato, alcuni elementi di fatto ritenuti non decisivi e si sia confrontata con le censure introdotte con l’appello, evidenziando il dato risolutivo della realizzazione di condotte caratterizzate da una intenzionalità rivolta alla realizzazione di vantaggi personali.
GLYPH Non ricorre, dunque, la lamentata violazione di legge oggetto del motivo di ricorso, che di fatto si limita a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 14 novembre 2023.