Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16712 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16712 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Licata (Ag) il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Licata (Ag) il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Milazzo (Me) il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Licata (Ag) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 3/4/2023 della Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiarare inammissibili i ric udite le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che hanno chiesto l’accoglimento dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3/4/2023, la Corte di appello di Caltanissetta riformava la pronuncia emessa il 23/12/2021 dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE limitatamente alla pena inflitta a NOME COGNOME e NOME COGNOME, confermandola, invece, quanto a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, tutti condannati per delitti in materia di stupefacenti.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi:
NOME COGNOME:
Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 192, 533, 546 cod. proc. pen.; mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. La Corte di appello avrebbe confermato la partecipazione del ricorrente all’associazione criminosa (in sé non contestata) con argomenti meramente congetturali e sulla base di intercettazioni telefoniche del tutto equivoche; di queste, peraltro, la difesa avrebbe offerto una logica ricostruzione alternativa, alla quale, tuttavia, la sentenza non avrebbe dedicato alcuna considerazione. La Corte di appello, ancora, avrebbe fornito un’interpretazione errata di numerose captazioni – che il ricorso richiama ampiamente – concernenti la presunta affiliazione del ricorrente al sodalizio fin dal 10 settembre 2015 (mentre le intercettazioni dimostrerebbero che almeno fino al 5 ottobre l’organizzazione non avrebbe compiuto alcunché) ed i rapporti tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, oltre a quelli tra il ricorrente e NOME COGNOME; negli stessi termini, sarebbero state erroneamente trascurate le dichiarazioni di NOME COGNOME, rese nel corso dell’esame. La sentenza, ancora, avrebbe letto in modo illogico una conversazione tra NOME COGNOME e NOME, dalla quale non potrebbe trarsi alcun elemento illecito, così come un’altra tra il ricorrente e COGNOME; da quest’ultima (del 14/9/2015), in particolare, risulterebbe il forte disagio economico sofferto da NOME COGNOME (con conseguente trasferimento a Norinnberga), ossia una situazione evidentemente incompatibile con un’attività illecita di spaccio di stupefacenti (situazione poi confermata da un’altra intercettazione del 2/1/2016, ancora tra il ricorrente e COGNOME). La Corte di appello, peraltro, non avrebbe tenuto in considerazione i risultati delle investigazioni compiute dalla polizia tedesca su NOME COGNOME, né il fatto che dalla Germania non sarebbe stata acquisita alcuna emergenza a carico del ricorrente. Ancora, la sentenza non avrebbe valutato che entrambi gli COGNOME sarebbero stati assolti dal delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. f Corte di Cassazione – copia non ufficiale
dal primo grado, trovandosi, per contro, condannati quanto alla fattispecie di cui all’art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; a fronte di questa contraddizione, peraltro, la Corte di appello avrebbe steso una motivazione apparente, non indicando quali elementi – evidentemente diversi – giustificherebbero il riconoscimento dell’una ma non dell’altra associazione;
-illogicità della motivazione con riguardo alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. La Corte di appello avrebbe risposto al relativo motivo con argomento viziato e contorto, che, peraltro, non terrebbe conto dell’assoluzione di tutti gli imputati dalla contestazione di associazione per delinquere di stampo RAGIONE_SOCIALE, oltre che della costante giurisprudenza in materia;
-è censurata, poi, l’assoluta mancanza di motivazione in ordine alla recidiva, che la sentenza avrebbe riconosciuto con argomento viziato e non conforme alle pronunce di questa Corte a Sezioni Unite; in particolare, non si sarebbe tenuto conto del tempo assai risalente dei due precedenti penali, né sarebbe chiarito quale relazione correrebbe tra gli stessi e le condotte qui contestate;
-si lamenta, infine, il vizio di motivazione con riguardo all’esclusione delle circostanze attenuanti generiche.
NOME COGNOME:
-Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello, peraltro omettendo di valutare la corposa memoria depositata, avrebbe confermato la condanna con motivazione apparente, che non darebbe conto di alcuna condotta in tema di stupefacenti, non citerebbe rapporti tra il ricorrente e NOME COGNOME e non valuterebbe la versione alternativa offerta dalla difesa quanto ai rapporti con COGNOME, pur definita dalla stessa Corte come verosimile. Gli elementi richiamati nella sentenza, inoltre, sarebbero stati impropriamente riferiti ad entrambi gli COGNOME, senza alcun elemento individualizzante nei confronti del ricorrente, anche laddove le intercettazioni riguardino soltanto il fratello NOME. In sintesi, ed anche con riguardo al rapporto con COGNOME, la decisione risulterebbe palesemente viziata e non descriverebbe alcun elemento concreto quanto all’effettiva partecipazione al sodalizio da parte del ricorrente;
-con successivo ricorso, si contesta poi il vizio di motivazione quanto alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen., riconosciuta senza indicazione di alcun elemento soggettivo, ed alle circostanze
attenuanti generiche, negate pur a fronte di un limitatissimo arco temporale di riferimento e di un ruolo del tutto marginale
COGNOME:
violazione dell’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 con riguardo alla partecipazione del ricorrente; vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna dell’imputato (la cui posizione era già stata “degradata” da finanziatore e distributore di sostanza a mero partecipe all’associazione) senza affrontare adeguatamente i motivi di gravame, con i quali sarebbe stato sottolineato che l’istruttoria non consentiva di ritenere provata alcuna ipotesi di adesione ad un sodalizio criminoso, a fronte di intercettazioni di significato non univoco, di un sequestro avvenuto solo a distanza di 4 mesi dalle conversazioni e di rapporti con altri imputati per i quali ben risultava una versione alternativa. Contrariamente a quanto affermato in sentenza, ed a tutto concedere, le prove acquisite darebbero dunque conto solo di un contributo in una fase meramente preparatoria, tesa ad un tentativo di una singola importazione di stupefacente. Ebbene, la motivazione resa dalla Corte di appello al riguardo sarebbe apparente e del tutto apodittica, specie laddove intenderebbe motivare la “scomparsa” del COGNOME dalle intercettazioni, sin dal giugno 2015, con un indinnostrato timore di subire misure cautelari;
violazione dell’art. 74 citato in luogo degli artt. 56, 73, d.P.R. n. 309 del 1990; vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe erroneamente inquadrato il fatto per cui si procede in un contesto associativo anziché in un tentativo non punibile, come invece prospettato dalla difesa; le intercettazioni, infatti, avrebbero dato conto di un contributo – quello del COGNOME – esaurito nelle fasi iniziali, senza giungere ad alcun accordo, dato che la trattativa si sarebbe fermata ad un livello meramente preparatorio a causa di una costante incapacità decisionale. Le conversazioni indicate in sentenza, peraltro, sarebbero state oggetto di interpretazione carente ed illogica, quando non travisata, come diffusamente indicato, specie considerando che al ricorrente non sarebbe stato neppure contestato il reato di cui al capo 2); dalle stesse captazioni, peraltro, risulterebbe evidente che sin dal principio si era prospettato un insormontabile problema legato al trasferimento dello stupefacente dalla Germania all’Italia, questione mai risolta senza raggiungere alcun accordo;
violazione ed erronea applicazione dell’art. 416-bis. 1. cod. pen.; illogicità e carenza della motivazione. La Corte di appello avrebbe confermato la circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa trascurandone la natura
soggettiva (l’agente deve essere consapevole di apportare un vantaggio all’associazione mafiosa), così come la necessità che il suo riconoscimento sia sostenuto da obiettivi elementi di fatto; la risposta offerta al motivo di gravame, pertanto, sarebbe viziata, perché tratterebbe l’aggravante come oggettiva e, dunque, non si soffermerebbe sulla richiesta consapevolezza in capo al COGNOME;
-erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen.; vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe rigettato la richiesta di esclusione della recidiva con argomento viziato e carente, che non terrebbe conto dell’ampia distanza temporale tra i fatti di cui ai precedenti penali e quelli qui in esame, pari a circa vent’anni; la motivazione della sentenza sul punto, pertanto, risulterebbe apodittica;
-violazione di legge con riguardo all’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. e alle circostanze attenuanti generiche. La motivazione resa dalla Corte di appello sarebbe viziata su entrambi i profili e non terrebbe conto della costante giurisprudenza di legittimità in materia.
COGNOME:
-violazione ed erronea applicazione degli artt. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, 416-bis.1 cod. pen., 192 cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe riconosciuto al ricorrente il ruolo di partecipe nel sodalizio, aggravato dall’agevolazione mafiosa, con motivazione viziata e senza individuare alcuna condotta penalmente rilevante, peraltro dopo averlo assolto – con gli altri imputati – dalla contestazione di cui all’art. 416-bis cod. pen. COGNOME, peraltro, avrebbe sempre vissuto di stenti ed abiterebbe in un garage, denotando una condizione economica del tutto precaria ed incompatibile con la contestazione. Richiamata ampia giurisprudenza sull’art. 74 in esame e sul ruolo del partecipe, il ricorso evidenzia poi che le intercettazioni – che peraltro abbraccerebbero un breve periodo avrebbero un carattere del tutto neutro e non denoterebbero alcun ruolo nella presunta associazione, con riguardo alla quale, peraltro, non sarebbe mai stato effettuato alcun sequestro di sostanza;
-violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che sarebbero sostenuti da un argomento carente ed illogico, anche attraverso il richiamo ad un precedente delitto assai risalente nel tempo.
COGNOME:
-violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 74, d.P.R. n. 309 del 1990; vizio di motivazione. La Corte di appello, adagiandosi sulla decisione del primo Giudice, avrebbe confermato la condanna del ricorrente per la fattispecie
associativa – peraltro con un indefinito ruolo di supervisore – senza individuare della stessa gli elementi costitutivi, non emersi neppure dalle intercettazioni telefoniche, unico elemento di prova; analogamente, l’istruttoria non avrebbe dato conto dell’ipotetico contributo offerto dal COGNOME al sodalizio, né del necessario profilo psicologico. Ebbene, la sentenza non conterrebbe alcuna risposta alle censure mosse a riguardo con il gravame, con le quali, tra l’altro, sarebbe stato evidenziato che nessuna conversazione tratterebbe di droga, che le stesse avrebbero un differente e lecito significato e che l’unico, ipotizzato reato fine (capo 2) sarebbe risultato privo di riscontro;
-violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata derubricazione del capo 1) nella fattispecie di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. Ribadito che la contestazione associativa non avrebbe trovato alcuna conferma, si evidenzia che, a tutto concedere, avrebbe dovuto essere riconosciuta la fattispecie lieve di cui al comma 6, ricorrendone i presupposti (la limitata ampiezza territoriale; il breve lasso temporale; i modesti caratteri della struttura, peraltro mai chiariti); la sentenza, inoltre, non indicherebbe mai quantità o qualità dello stupefacente che si assume trattato, né questi elementi, evidentemente decisivi, risulterebbero dalle intercettazioni. La Corte di appello non avrebbe compiuto al riguardo una valutazione complessiva di tutti gli elementi raccolti, così da meritare ancora l’annullamento;
-violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al capo 2). Il ricorrente sarebbe stato condannato per concorso in una presunta importazione di stupefacente, della quale, tuttavia, l’istruttoria non avrebbe fornito alcun elemento, quantitativo o qualitativo; dalle intercettazioni, infatti, nulla emergerebbe, così come non sarebbero state compiute attività di polizia giudiziaria o sequestri (e sul punto non sarebbe adeguato il richiamo, in sentenza, ad ipotetiche “strategie investigative”);
-violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen., che la sentenza avrebbe riconosciuto con argomento viziato, alla luce dell’assoluzione piena – di tutti gli imputati – dalla contestazione associativa mafiosa di cui al capo 3) e della natura soggettiva dell’aggravante stessa;
-infine, violazione di legge e vizio di motivazione sono dedotte con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME risulta parzialmente fondato.
Con riguardo alla prima, ampia censura, che lamenta innanzitutto la lettura offerta dalla Corte di appello quanto a numerose intercettazioni telefoniche, poste a fondamento della condanna e delle quali la difesa ha fornito un’interpretazione diversa e più favorevole, il Collegio ne rileva l’inammissibilità. In particolare, dietr un apparente vizio motivazionale, il ricorso si limita a proporre una nuova lettura dello stesso materiale istruttorio già valutato dal Tribunale e dal Giudice di appello, proponendo una versione alternativa che, tuttavia, non può essere esaminata in questa sede; la Corte di legittimità, infatti, è chiamata a verificare la tenuta logica della motivazione, riscontrando eventuali aporie o incongruenze, non già ad individuare la tesi più affidabile e verosimile – qualora ne emergano diverse – alla luce della quale esaminare il materiale probatorio, qualora di questo il giudice del merito abbia comunque fornito un’interpretazione adeguata e priva di illogicità manifeste.
Tanto premesso, il vizio motivazionale lamentato nella prima censura non sussiste, in quanto la Corte di appello – esaminando partitamente le doglianze proposte – ha offerto una lettura del materiale captivo del tutto adeguata e “sinergica”, ossia basata su una valutazione complessiva e non isolata delle medesime fonti, come del resto già riscontrato nella più che ampia ed articolata sentenza di primo grado.
5.1, Con riguardo, in particolare, a NOME COGNOME, e sottolineata l’autonoma figura del ricorrente rispetto a quella del fratello NOME (pur in presenza di numerose condotte tenute dai due in stretta sinergia), già il Tribunale aveva evidenziato che le intercettazioni davano conto dell’adesione del soggetto al sodalizio (in sé non contestato) finalizzato al traffico di stupefacenti e capeggiato da NOME COGNOME, al quale lo COGNOME (al pari del fratello) aveva offerto propria adesione coadiuvandolo in Germania, sotto le direttive di NOME COGNOME e, soprattutto, di NOME COGNOME; tale adesione si era manifestata nelle fasi concernenti il reperimento dello stupefacente da fornire all’associazione, peraltro prendendo il posto di un altro affiliato (NOME COGNOME) ritenuto non più affidabile. In forza delle intercettazioni acquisite, così come delle deposizioni assunte, la Corte di appello – al pari del primo Giudice – ha quindi ritenuto fondata l’ipotesi accusatoria, peraltro sottolineando che:
nell’agosto 2015 i rapporti tra il capo RAGIONE_SOCIALE COGNOME e NOME (detto “NOME“) erano critici, tanto che il COGNOME – luogotenente ed uomo di fiducia del primo – era stato invitato a richiamare all’ordine l’altro;
il COGNOME, successivamente, pur riprendendo i rapporti con il COGNOME, aveva fatto presente di aver trovato un “secondo NOME“, ossia un sostituto di quest’ultimo, poi identificato in NOME COGNOME; a riguardo – e rispondendo ad una censura proposta anche in questa sede – la Corte di appello ha evidenziato che l’espressione utilizzata ben poteva avere un significato figurato, senza richiamo esatto al nome di battesimo, ossia far intendere che era stato individuato un soggetto che – nell’organizzazione criminale – avrebbe preso il posto del COGNOME. Ebbene, questa lettura risulta priva di illogicità manifesta e, peraltro, ha trovato conferma – come da sentenze di merito – nelle intercettazioni dei giorni seguenti, nelle quali il COGNOME aveva dato rilievo proprio alla figura di NOME COGNOME anche sollecitando COGNOME a compulsarlo per i traffici illeciti;
in quello stesso periodo del settembre 2015, poi, COGNOME aveva chiesto a NOME COGNOME se il fratello NOME avesse incontrato il COGNOME (l’Ingegnere), così dimostrando di essere perfettamente a conoscenza delle indicazioni date da COGNOME;
la tematica del debito che tale NOME COGNOME aveva con NOME COGNOME, fratello di NOME (e in occasione della quale il ricorrente avrebbe conosciuto quest’ultimo), ed il conseguente intervento dei fratelli COGNOME per farlo ripianare, così come la questione del “ristorante”, non avevano nulla a che vedere con i pagamenti che il rìcorrente diceva di dover ricevere, che, pertanto, dovevano trovare il proprio fondamento in vicende del tutto diverse, evidentemente illecite dato che – a quel periodo – tra lo COGNOME e NOME non erano in corso leciti rapporti lavorativi (o di diverso genere) di sorta;
in un’altra conversazione, COGNOME aveva contattato NOME COGNOME su un’utenza tedesca, dicendogli che una persona (probabilmente il COGNOME) era stata mandata via e che, dunque, era stato chiamato lui. Il COGNOME aveva rappresentato all’altro quale fosse il suo ruolo e da chi dovesse dipendere, consigliandogli di parlare con il fratello NOME e facendogli presente che anche lui (NOME) era “in mezzo”; di questa conversazione i Giudici del merito hanno fornito ancora una interpretazione non manifestamente illogica, evidenziando che il ricorrente e suo fratello erano stati chiamati a sostituire qualcuno “che non aveva saputo fare niente”, peraltro precisando a NOME COGNOME che “lui era referente di qualcuno in alto, che lo avrebbe chiamato all’occorrenza”;
f) dal contenuto delle conversazioni, inoltre, emergevano reiterate lamentele di natura economica rivolte dal ricorrente al COGNOME, per non aver ricevuto quanto promessogli; in queste occasioni, peraltro, lo RAGIONE_SOCIALE aveva mostrato piena consapevolezza del ruolo di vertice ricoperto da COGNOME;
da un’altra intercettazione tra NOME COGNOME e COGNOME erano ulteriormente ricavabili i rapporti illeciti nei quali si muoveva il ricorrente
carattere associativo. In particolare, il primo aveva riferito all’altro di av telefonato ad NOME (COGNOME) per chiedergli del denaro, e COGNOME gli aveva consigliato di rivolgersi direttamente a COGNOME, in forza di una relazione che non avrebbe avuto alcuna spiegazione se non nel contesto di cui all’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, nel quale il COGNOME stesso copriva un evidente ruolo apicale, mai negato da alcuno dei ricorrenti.
Ancora, la Corte di appello ha richiamato ulteriori conversazioni tra il ricorrente, COGNOME e COGNOME, dalle quali emergeva la piena consapevolezza degli accordi raggiunti, anche se poi NOME COGNOME si lamentava frequentemente di non aver ancora ottenuto alcune somme di denaro che diceva spettargli per il suo ruolo nell’associazione (2/1/2016; 4/1/2016; 22/1/2016).
5.3. Da tutti questi elementi, si ribadisce oggetto di una interpretazione non manifestamente illogica, la Corte di appello ha quindi confermato con adeguatezza la decisione del primo Giudice, riscontrando un materiale istruttorio sufficiente a qualificare NOME COGNOME come partecipe dell’associazione, con ruolo svolto in Germania sotto il coordinamento del COGNOME ma in stretto contatto con COGNOME, a loro volta sotto le direttive di COGNOME e nella piena consapevolezza del ruolo di vertice ricoperto da quest’ultimo.
Sotto altro profilo, poi, non si riscontra alcuna contraddizione o vizio della motivazione quanto al rapporto tra la riconosciuta adesione al sodalizio di cui all’art. 74 in esame e l’assoluzione dalla contestazione associativa mafiosa di cui al capo 3). Rispondendo alla medesima doglianza, infatti, il Giudice d’appello ha sottolineato che le due fattispecie si fondano su presupposti differenti e – come ben emerge dalle rispettive rubriche – hanno ad oggetto condotte del tutto diverse, tali da non consentire di ravvisare alcun rapporto di dipendenza – diretta o indiretta – tra l’una e l’altra contestazione; quel che, peraltro, non emerge neppure dal ricorso, sul punto affidato a considerazioni del tutto generiche (ossia che i due contesti associativi condividerebbero quasi tutti gli elementi costitutivi, differenziandosi soltanto – e parzialmente GLYPH per il bene giuridico protetto e per l’ambito di operatività).
Il primo motivo di ricorso, pertanto, è manifestamente infondato.
A conclusioni diverse, invece, il Collegio giunge quanto alla seconda censura, che contesta la motivazione della sentenza con riguardo alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
7.1. Premesso che tutti i ricorrenti sono stati assolti dalla fattispecie associativa mafiosa contestata al capo 3), si osserva che la Corte di appello ha affermato che dal compendio probatorio emergeva con assoluta evidenza che NOME e NOME COGNOME avevano piena consapevolezza del ruolo apicale ricoperto dal COGNOME, al quale veniva sempre chiesto il parere decisivo, il nulla
osta per qualunque iniziativa, ed al quale tutti si rapportavano per renderlo edotto degli accadimenti che riguardavano l’evoluzione delle trattative (o la stasi delle operazioni): ebbene, questa considerazione non specifica se tale ruolo apicale, come tale percepito anche dal ricorrente, si riferisca al solo contesto associativo di cui al capo 1 (art. 74), nel quale al COGNOME è contestata la posizione di capo, promotore, organizzatore e finanziatore, o coinvolga in qualche misura anche quello di cui al capo 3 (art. 416-bis cod. pen.), che lo vede nella medesima posizione di vertice.
7.2. Quand’anche, peraltro, si optasse per la prima interpretazione, lo stesso, unico argomento non risulterebbe comunque sufficiente per affermare che il ricorrente avesse agito – nel suo ruolo ex art. 74 – avvalendosi dell’appartenenza all’associazione mafiosa facente capo al RAGIONE_SOCIALE ed agendo al fine di agevolarla; nessun elemento, infatti, la sentenza specifica al riguardo, né supera la perentoria affermazione del primo Giudice – peraltro riferita a tutti i ricorrenti secondo cui “manca nel caso in esame la prova che gli imputati siano consapevoli che il traffico di sostanze stupefacenti fosse gestito dall’associazione mafiosa, né vi è la consapevolezza di contribuire consapevolmente alla realizzazione di una delle finalità tipiche del predetto sodalizio criminale” (pag. 592).
7.3. Già il Tribunale, dunque, aveva riconosciuto la circostanza aggravante dell’art. 416-bis,1 cod. pen. – quanto a tutti i ricorrenti – in ragione soltanto del “allarmante mancanza di occasionalità delle condotte” (invero riferibile anche al sodalizio di cui all’art. 74) e della “consapevolezza della caratura mafiosa di un soggetto come COGNOME NOME, rispetto al quale tutti gli imputati sono consapevoli del ruolo apicale e con cui hanno contatti diretti”; questo argomento – poi ripreso dalla Corte di appello – risulta, tuttavia, evidentemente inadeguato a riconoscere l’aggravante medesima, in assenza di significativi elementi ulteriori, dovendosi qui ribadire che, ai fini della sua configurabilità, la finalità perseguita dall’autore del delitto, onde evitare il rischio della diluizione della circostanza nell semplice contestualità ambientale, dev’essere oggetto di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova, sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l’attività dell’associazione mafiosa e della consapevolezza dell’ausilio prestato al sodalizio (tra le altre, Sez. 3, n, 45536 del 15/9/2022, COGNOME, Rv. 284199; Sez. 3, n. 9142 del 13/1/2016, COGNOME, Rv. 266464),
Sul punto, pertanto, la sentenza deve essere annullata con rinvio.
Risulta invece infondata, di seguito, la terza censura, che lamenta il vizio di motivazione in ordine alla recidiva.
8.1, La Corte di appello, pronunciandosi sul punto, ha infatti affermato che i due precedenti specifici, pur risalenti nel tempo, “inducono a ritenere il nuovo
episodio criminoso certamente significativo, avuto riguardo ai parametri di cui all’art. 133 c.p., di una più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità sociale dello stesso”. Ebbene, lungi dall’apparire meramente tautologica, come denunciato, questa motivazione risulta sostenuta da un solido ed adeguato argomento, specie in relazione al fatto che il ricorrente è gravato (tra gli altri) da ben tre precedenti specifici, con riguardo ai quali l’accertata partecipazione all’associazione è stata, dunque, congruamente riconosciuta indice di più spiccata capacità criminale.
In ordine, infine, alle circostanze attenuanti generiche, il Collegio rileva ancora che la sentenza impugnata non merita censura. In particolare, la Corte ha sottolineato che l’appellante non aveva evidenziato alcun valido elemento in tal senso, anche in relazione alla oggettiva gravità delle condotte; a fronte di questi, e per come indicato nel motivo di ricorso, infatti, non poteva avere efficacia decisiva il generico richiamo alla “condotta precedente ai fatti in contestazione, certamente ispirata per anni ad una onesta attività lavorativa in territorio estero, e successiva agli stessi, come risulta dal comportamento collaborativo tenuto in ambìto processuale.”
La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio – quanto a NOME COGNOME – limitatamente alla circostanza aggravante dell’art. 416-bis.1 cod. pen., ritenuta in relazione all’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990; nel resto, i ricorso deve essere rigettato.
Le medesime conclusioni, a giudizio del Collegio, debbono poi essere raggiunte in ordine alla duplice impugnazione proposta da NOME COGNOME.
Contrariamente a quanto si denuncia nel motivo che regge il primo ricorso, infatti, la Corte di appello – ancora richiamando la più che diffusa pronuncia di primo grado – ha confermato la responsabilità dell’imputato in forza di un adeguato e logico percorso argomentativo, che – lungi dal sovrapporre impropriamente le figure dei due fratelli – le ha esaminate partitamente, pur ravvisando (come nell’ottica della contestazione) indubbi elementi di contatto nella medesima prospettiva criminosa.
11.1. La sentenza,.in particolare, ha ribadito che emerse alcune criticità tra COGNOME e COGNOME in ordine alla gestione dei rapporti illeciti in Germania – era stato trovato un “secondo NOME“, individuato proprio nell’attuale ricorrente, come risultato (nei termini già richiamati) dal rilievo che il capo dell’associazione aveva dato a quest’ultimo nei giorni successivi, invitando il subalterno COGNOME a compulsarlo per attività illecite. Ancora, . è stata richiamata una conversazione, sempre tra questi due soggetti, nella quale COGNOME aveva detto all’altro che con NOME COGNOME si potevano realizzare “cose interessanti”. Di seguito, sono state citate intercettazioni tra COGNOME e tale NOME COGNOME, nel corso delle quali il
primo aveva precisato che “NOME” voleva incontrare COGNOME, che però aveva rifiutato per ragioni di cautela; in altra occasione, ancora COGNOME aveva chiamato due persone per convocarle ancora dal capo COGNOME, alla presenza di NOME COGNOME. In questo ambito valutativo del compendio probatorio, la Corte di appello ha poi richiamato anche conversazioni che non avevano direttamente coinvolto il ricorrente, nel senso che questi non vi aveva preso parte, pur venendo espressamente citato con linguaggio criptico che poteva trovare giustificazione logica soltanto in quel contesto associativo che – si osserva – il ricorso non contesta affatto. Contrariamente a quanto sostenuto nel medesimo atto, e ribadendo una considerazione già espressa per il fratello NOME, la sentenza si è poi anche fatta carico di verificare, in termini di puro merito qui non sindacabili, la versione alternativa che il ricorrente aveva offerto a giustificazione del tenore di alcune conversazioni (ad esempio sulle ragioni del rapporto con NOME e NOME COGNOME); a tale riguardo, si osserva che, per quanto valorizzata nel ricorso, l’affermazione della Corte d’appello che richiama “la astratta verosimiglianza delle prospettazioni difensive con riguardo alle vicende lavorative e riguardanti l’episodio del credito del fratello di NOME COGNOME” non si pone affatto in contrasto con iI successivo giudizio di responsabilità, in quanto è la stessa Corte ad evidenziare, subito dopo, che tale “astratta verosimiglianza” risultava del tutto cedevole in presenza di una più che solida piattaforma probatoria a carico dello stesso ricorrente.
11.2. Alla luce di queste considerazioni, il Collegio rileva allora, nuovamente, una motivazione priva di illogicità manifeste e fondata su una congrua lettura del materiale istruttorio (in particolare, le intercettazioni); con la precisazione peraltro, che – al di là dei rapporti avuti con COGNOME – il ricorrente non aveva fornito alcuna versione alternativa con riguardo agli elementi di indagine sopra richiamati, che, pertanto, sono stati logicamente ritenuti espressione di una stabile adesione ad un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, con lavoro di raccordo svolto in Germania in stretto contatto con NOME, dietro coordinamento del COGNOME e sotto le direttive del COGNOME, del cui ruolo apicale anche il ricorrente era risultato perfettamente consapevole. Nessuna motivazione vuota o congetturale, dunque, ma argomento del tutto adeguato e non censurabile in punto di responsabilità.
11.3. In ordine, infine, alla memoria a firma dell’AVV_NOTAIO che la sentenza non avrebbe valutato, il Collegio rileva, in primo luogo, l’evidente genericità della censura: sebbene definita “articolata e diffusissima”, infatti, della stessa memoria non è indicato alcuno specifico contenuto, ma solo il generico riferimento a “plurime captazioni” che avrebbero provato l’estraneità del ricorrente al sodalizio. L’atto difensivo in questione, peraltro, è espressamente richiamato nella sentenza
(pagg. 64-65), che ne definisce li contenuto quale reiterazione degli argomenti già rassegnati e, dunque, fatti oggetto di valutazione.
A conclusioni diverse, invece, la Corte giunge quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen.; alla luce del tenore della relativa censura, ed a fronte dell’identica motivazione, si rinvia a quanto già rilevato con riguardo al coimputato NOME COGNOME.
Sul punto, dunque, la sentenza deve essere annullata con rinvio.
12.1. Infine, con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, negate anche in appello, il ricorso risulta infondato. La Corte di appello ha nuovamente evidenziato l’assenza di validi argomenti al riguardo, specie a fronte di fatti di obiettiva gravità, ed il (secondo) ricorso si limita a dedurre un generico vizio di motivazione quanto all’arco temporale interessato, al “limitatissimo contributo offerto” o alla “marginalità del ruolo”; elementi di fatto che, all’evidenza, sono stati esclusi in presenza di condotte emerse come effettivamente gravi e direttamente addebitabili anche al ricorrente (quel che – per rispondere ancora al ricorso – non costituisce una vuota formula della sentenza, ma l’evidente sintesi di tutto il portato motivazionale che precede nella stessa).
12.2 La decisione impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio quanto a NOME COGNOME – limitatamente alla circostanza aggravante dell’art. 416bis. 1 cod. pen., ritenuta in relazione all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; nel resto, il ricorso deve essere rigettato.
Il ricorso di NOME risulta parzialmente fondato nei medesimi termini già indicati per i fratelli COGNOME.
13.1, Con il primo motivo, sono richiamati gli argomenti del gravame con i quali si sosteneva che l’imputato (il cui ruolo era stato già degradato da finanziatore a mero partecipe) sarebbe intervenuto soltanto in un momento circoscritto della vita del presunto sodalizio, che le intercettazioni poste a fondamento della condanna avrebbero avuto un significato non univoco, ben suscettibile di una ricostruzione alternativa del tutto lecita; ebbene, la Corte di appello avrebbe risposto a queste sollecitazioni con motivazione apparente, che non attesterebbe alcuna adesione del ricorrente ad un’ipotetica associazione di cui all’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1.990, essendo emerso, a tutto voler concedere, un contributo in una fase meramente preparatoria tesa ad un tentativo di una singola importazione di stupefacente.
13.2. Questo motivo, tuttavia, risulta inammissibile in quanto, ancora, pur nell’apparente censura alla motivazione, è. evidentemente teso ad ottenere in sede dì legittimità una nuova e differente lettura – non consentita – del materiale probatorio indicato nella prima e nella seconda sentenza (in particolare, le intercettazioni), che peraltro la difesa avrebbe già offerto ai Giudici di merito e che
risulterebbe più logica dell’altra, oltre che espressiva di rapporti del tutto leciti t il ricorrente e gli altri soggetti coinvolti.
13.3. Tale operazione interpretativa, inoltre, trascura il più che solido e logico apparato motivazionale redatto dal Tribunale e fatto proprio dalla Corte di appello, che hanno ricónosciuto certa la responsabilità del COGNOME quanto alla contestazione associativa del capo 1), pur nella ridimensionata veste di partecipe e non in quella di finanziatore, originariamente contestata.
13.4. In particolare, ed a titolo esemplificativo, il Giudice del gravame ha richiamato numerose intercettazioni attestanti i frequenti rapporti tra il ricorrente ed il capo COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, evidentemente connotati da un unico oggetto illecito, quale il traffico di droga; non erano mancati, ancora, contatti con tali NOME COGNOME e NOME COGNOME, risultati coinvolti in rilevanti traffic di sostanze stupefacenti. In particolare, da queste captazioni (ampiamente richiamate dal Tribunale ed in parte nella seconda sentenza) erano risultati chiari i contorni degli incontri, finalizzati ad avviare un traffico di droga, con un evidente riferimento – seppur coperto da termini criptici – a garanzie da prestare, trasporti da effettuare, soldi da corrispondere, eventuali “intoppi” da affrontare.
13.5. Dal complesso delle stesse intercettazioni, ancora, era emersa la piena consapevolezza del COGNOME circa l’oggetto di questi traffici; al punto che, incaricato da COGNOME di rapportarsi con COGNOME, aveva manifestato a questi i suoi timori per una fase di stallo nelle trattative, aggiungendo peraltro di essersi anche offerto di andare in Germania (fonte dell’approvvigionamento) nel momento in cui fosse stata inviata la prima partita di stupefacente, al fine di fungere egli stesso da garante. Ancora, e contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso (peraltro, con non consentito argomento in fatto), la sentenza ha sottolineato che le intercettazioni avevano dato conto di una ripresa delle trattative, grazie all’intervento di COGNOME, in esito alla quale COGNOME aveva riferito a COGNOME che la situazione si sarebbe risolta con l’arrivo in Italia di NOME, che sarebbe giunto a Roma con un referente dell’organizzazione fornitrice; dal che, le ulteriori conversazioni tra COGNOME e COGNOME circa il trasporto della sostanza. A conferma del carattere illecito dei rapporti tra questi soggetti, e della piena consapevolezza di ciò in capo al ricorrente, la Corte di appello ha anche sottolineato che COGNOME, COGNOME e COGNOME, ad un certo punto, avevano sostituito i propri numeri telefonici. Sotto altro profilo, e con particolare rilievo nell’ottica della contestazio associativa, la sentenza ha poi evidenziato (pagg.50-54) che le intercettazioni davano conto anche di altre, differenti e successive operazioni legate agli stupefacenti, in corso di organizzazione, oltre che di rapporti con NOME COGNOME (latitante ed esponente dell’omonima famiglia di ‘Ndrangheta), con riguardo ai quali COGNOME si era offerto di fungere da intermediario e COGNOME era risultato
comunque coinvolto per reperire gli acquirenti finali dello stupefacente. E che si trattasse di una nuova trattativa condotta nell’interesse dell’organizzazione capeggiata da COGNOME, poi, era stato logicamente tratto dal fatto che NOME aveva chiesto a COGNOME di informare il capo, di attendere il suo benestare e di non parlare per telefono. Ancora a , e tra i numerosi elementi, la Corte di appello ha poi richiamato anche un incontro tenutosi a Roma il 28/4/2015 tra COGNOME, COGNOME, NOME e tale NOME COGNOME, finalizzato proprio a pianificare altri traffici di droga. Ancora nel mese di maggio, poi, il ricorrente era stato interessato da conversazioni il cui oggetto era stato individuato – con motivazione non manifestamente illogica – sempre nel commercio di stupefacenti.
13.6. Alla luce di questo ampio materiale istruttorio, la Corte di appello ha quindi concluso che risultava provato il pieno coinvolgimento del COGNOME nell’associazione ex art. 74 capeggiata da COGNOME, sostenuta da un programma illecito ampio ed indefinito e non, come affermato nel ricorso, limitato ad un’unica operazione (che, peraltro, si vorrebbe interrotta in una fase meramente iniziale).
13.7. Con riguardo, infine sul punto, alle ragioni della “scomparsa” del NOME stesso dalle intercettazioni, a partire dal giugno 2015, la Corte di appello ha confermato la lettura offerta dal primo Giudice, ossia il timore di essere raggiunto da misure cautelari o altri motivi personali; ebbene, questa affermazione non risulta invero sostenuta da richiami istruttori, ma – come affermato dalla Corte di appello – la sua eventuale espulsione dal tessuto motivazionale non ne pregiudicherebbe la tenuta, che risulterebbe comunque del tutto solida ed affidabile con riguardo al giudizio di responsabilità, a fronte dei precedenti fatti espressivi dell’adesione del ricorrente all’associazione criminale.
Il primo motivo di ricorso, pertanto, è inammissibile.
14. Alle stesse conclusioni, poi, il Collegio perviene quanto al secondo motivo, che contesta la mancata riqualificazione del capo 1.) nei termini di un tentativo non punibile di importazione di sostanze, che emergerebbe da un contributo offerto nelle sole fasi iniziali, da una trattativa arrestata a livello preparatori dall’assenza di un effettivo accordo quanto allo stupefacente, come da numerose intercettazioni richiamate.
14.1. In disparte il carattere della censura, di puro merito e proprio della sola fase di cognizione, si osserva che la Corte di appello si è pronunciata sulla stessa questione con una motivazione del tutto adeguata, solida e priva di illogicità manifesta; come tale, dunque, non censurabile. La sentenza, in particolare (pagg. 55 e seguenti), ha sottolineato che le intercettazioni coinvolgenti il COGNOME avevano dato conto di una frenetica attività compiuta dall’associazione, orientata verso diversi progetti “e comunque concretizzatasi in trattative compiute”, vertendo su plurimi e decisivi profili quali la consegna, il prezzo, la quantità, le garanzie. I
forza di questi elementi, che il Giudice di legil’:imità non è ammesso a verificare, è stata dunque esclusa l’ipotesi del tentativo non punibile, emergendo, piuttosto, un programma criminoso unico e resistente, realizzato con molteplici opportunità e con numerosi contatti, dai quali erano,scaturite sia trattative, avanzate e talvolta definite, sia effettive forniture. E senza che, al riguardo, rilevi la mancata contestazione al COGNOME del capo 2), emergendo dagli atti – per come richiamati nelle sentenze – un supporto probatorio più che adeguato.
Risulta poi fondato, per contro, il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. Al riguardo, basti rilevare che la Corte di appello ha utilizzato il medesimo argomento già richiamato per gli COGNOME, senza alcuna indicazione individualizzante per il COGNOME, così da doversi qui confermare le medesime censure sollevate nella precedente parte di questa motivazione.
Sul punto, pertanto, la sentenza deve essere annullata con rinvio.
Il ricorso, di seguito, risulta invece infondato sul quarto motivo, che lamenta il vizio di motivazione quanto alla riccnosciuta recidiva.
16.1 La sentenza, infatti, preso atto della sisalenza del precedente nel tempo, ma anche della sua specificità (art, 74, d,P,R. n. 309 del 1990), ha sottolineato in termini invero adeguati e dotati di un effettivo contenuto – la “rilevanza del nuovo episodio criminoso, indubbiamente concretamente significativo, avuto riguardo ai parametri di cui all’art. 133 . sotto il profilo della più accentuat colpevolezza e della maggiore pericolosità dei predetto imputato”. Ad evidenziare, dunque, la particolare capacità criminale emergente da una nuova adesione ad un’associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti, tale da giustificare in modo adeguato il riconoscimento della contestata recidiva
Con riguardo, infine, alla circostanza attenuante della minima partecipazione (art. 114 cod, pen,) ed alle circostanze attenuanti generiche, la Corte ritiene che il motivo sia ancora infondato.
17.1. Quanto alla prima, la sentenza ha rilevato – con argomento sintetico ma adeguato, dunque non censurabile – che il contributo offerto dall’imputato all’organizzazione criminale, lungi dal potersi definire marginale e finalisticamente irrilevante, doveva ritenersi notevole, alla luce di tutte le considerazioni espresse nella trattazione del reato di cui al capo 1). Al riguardo, peraltro, il Collegio rile che il relativo motivo di appello risultava del tutto generico, limitandosi a richiamare – in contrasto con le risultanze istruttorie, ed in termini non specifici “il ruolo di mero intermediario dell’imputato riconducibile ad una sola trattativa di importazioni di stupefacente ( ..), unitamente alla scarsa incidenza causale manifestata dal contributo dello stesso”,
17.2. In ordine, poi, alle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha evidenziato – ancora con incensurabile argomento di merito – che non emergevano elementi positivamente valorízzabilí a sostegno delle stesse. Il relativo motivo di gravame, peraltro, appariva ancora generico e inadeguato a superare questa conclusione, fondando la richiesta delle attenuanti soltanto sulla “accertata condotta dell’imputato di non partecipare più alle dinamiche associative del sodalizio pochi mesi dopo l’avvio delle stesse.”
La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio – quanto a COGNOME – limitatamente a[la circostanza aggravante dell’art. 416-bis.1 cod. pen., ritenuta in relazione all’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990; nel resto, il ricorso deve essere rigettato.
Il ricorso di COGNOME risulta parzialmente fondato nei medesimi termini già indicati per gli altri imputati.
19.1. La prima censura si concentra sul profilo motivazionale, sostenendo che la Corte di appello si sarebbe appiattita sulla sentenza del primo Giudice e che non sarebbero state individuate condotte penalmente rilevanti; l’imputato, inoltre, avrebbe sempre vissuto di stenti, abitando in un garage, e la sentenza non spiegherebbe quale contributo lo stesso avrebbe mai offerto all’associazione, né quale ruolo avrebbe ricoperto.
19.2. Con questa generica doglianza – cui aggiungere il rilievo del carattere neutro delle intercettazioni e dell’assenza di riscontri – il ricorso, tuttavia, non s confronta affatto con l’ampio tenore della sentenza, che ha riconosciuto al COGNOME il ruolo di partecipe con motivazione solida, fondata su concreti elementi di indagine e priva di illogicità manifesta.
19.3. La Corte di appello, in particolare, ha richiamato plurime intercettazioni attestanti il coinvolgimento del ricorrente (“NOME“) nel sodalizio, quale anello di collegamento tra il capo COGNOME e NOME COGNOME, presentato proprio dall’imputato e poi diventato riferimento dell’associazione in Germania, fino a quando era stato sostituito dal nipote NOME COGNOME. Le conversazioni, inoltre, avevano evidenziato molteplici contatti del COGNOME non solo con i soggetti citati, ma anche con NOME COGNOME, fiancheggiatore del COGNOME e già per ciò condannato. Ancora, la sentenza ha sottolineato che il pieno inserimento del ricorrente nel contesto associativo di cui al capo 1) emergeva da varie captazioni, ampiamente riportate alle pagg. 15-20 della sentenza e del tutto trascurate nel motivo di ricorso, che, pertanto, non si confronta affatto con il tenore della motivazione e con gli argomenti che i Giudici del merito hanno posto a fondamento della condanna; in senso contrario, peraltro, non può essere evocata la censura di “neutralità” delle conversazioni e di assenza di elementi di riscontro, la prima perché del tutto generica e la seconda perché priva di riferimento agli altri
argomenti di prova richiamati nella sentenze , quali i servizi di osservazione e pedinamento. Ancora, la Corte di appello – al pari del Tribunale – ha citato intercettazioni dalle quali risultava evidente il richiamo a varie operazioni di acquisto di stupefacenti, con riferimento al “pesce” da prendere e al “peschereccio” che non era ancora partito, così come al “formaggio” che però “era scaduto… uno schifo.” Da questo complesso di elementi, non altrimenti giustificabili o interpretabili,. i Giudici del merito hanno quindi concluso per il pieno coinvolgimento del COGNOME nell’associazione facente capo a RAGIONE_SOCIALE.
Il primo motivo di ricorso, pertanto, è inammissibile.
19.4. La seconda censura risulta infondata, non ravvisandosi il vizio di motivazione che reggerebbe il diniego delle circostanze attenuanti generiche e, in AVV_NOTAIO, il trattamento sanzionatorio. Quanto al primo, la Corte ha adeguatamente sottolineato che non poteva attribuirsi rilievo allo stato di “sostanziale incensuratezza” dell’imputato, peraltro escluso da un precedente penale; ancora, non poteva essere valorizzato l’ipotizzato minimo contributo, così come il comportamento processuale, alla luce del diretto coinvolgimento del COGNOME nelle vicende dell’associazione, di ; per sé grave e connotato da un consistente grado di adesione.
Dal che, una motivazione non manifestamente illogica e, dunque, non censurabile.
A conclusioni diverse, invece, la Corte giunge infine quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen.; alla luce del tenore della relativa .censura, ed a fronte dell’identica motivazione, si rinvia a quanto già rilevato con riguardo ai coimputati COGNOME e COGNOME.
21, La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio – quanto a COGNOME – limitatamente alla circostanza aggravante dell’art. 416-bis.1 cod. pen., ritenuta in relazione all’art. 71, d.P.R..n 309 del 1990; nel resto, il ricors deve essere. rigettato.
Il ricorso di COGNOME risulta parzialmente fondato, ancora nei termini già più volte richiamati.
22.1 Con riguardo al primo motivo, che contesta il vizio di motivazione, innanzitutto, quanto all’esistenza stessa dell’associazione di cui al capo 1), il Collegio ne evidenzia la genericità: l’unico argomento speso, in particolare, risiede nel fatto che le intercettazioni non avrebbero dato alcuna contezza di un sodalizio finalizzato allo spaccio di sostanze stupefacenti, che peraltro si sarebbe manifestato in un solo reato fine (capo 2). Questa affermazione perentoria, tuttavia, trascura completamente la motivazione stesa sul punto dal primo Giudice e ripresa dalla Corte di appello :(pagg. 8 e ss.). con la quale sono stati evidenziati numerosi e rilevanti elementi di fatto – propri della fattispecie di cui all’art. 74
esame – emersi dall’istruttoria: una stabile organizzazione; l’assidua ricerca di nuovi canali di rifornimento; la sussistenza di ruoli ben definiti tra i sodal eventualmente interscambiabili; la consapevolezza degli stessi di agire in sinergia tra loro, per un obiettivo comune; la continuità, la frequenza e l’intensità dei rapporti tra i medesimi soggetti; il protrarsi dell’attività per un temp considerevole; l’impiego di un ricorrente linguaggio criptico nelle comunicazioni; l’uso di cautele volte ad eludere controlli ed investigazioni. Ebbene, il ricorso non si confronta affatto con questa parte della Motivazione, che ha ampiamente riscontrato gli elementi costitutivi del sodalizio illecito contestato al capo 1), e ne impone sul punto la dichiarazione di inammissibilità.
22.2. In ordine, poi, al ruolo che NOME COGNOME aveva avuto all’interno della stessa associazione, il Collegio rileva ancora che la censura, dietro l’apparenza di un vizio motivazionale e di una violazione di legge, sollecita a questa Corte una ‘differente e non consentita valutazione delle prove esaminate in sede di merito (principalmente, anche in tema, le intercettazioni), dalle quali – in ottic difensiva – non emergerebbe alcun elemento a carico. Con questa censura, tuttavia, il ricorso evita nuovamente di misurarsi con la sentenza impugnata che, in senso contrario, ha affermato la responsabilità dell’imputato sul capo 1) con una motivazione adeguata, fondata su una solida lettura del materiale probatorio e priva di illogicità manifesta; come tale, dunque, non censurabile dalla Corte di legittimità.
22.3. In particolare, alle pagg. 22-35 la sentenza di appello ha richiamato diffusamente il materiale probatorio, intercettivo e non, e dallo stesso ha ricavato – come già il Tribunale – la piena adesione del COGNOME al sodalizio capeggiato da COGNOME, il suo coinvolgimento in un trasporto di stupefacente e la sua partecipazione ad altre e successive pianificazioni illecite. Le captazioni, in particolare, avevano dato conto degli assidui rapporti con il vertice dell’associazione, con COGNOME, con NOME COGNOME (che la sentenza indica fratello ed il ricorso cugino) e soprattutto con i fratelli COGNOME, così emergendo con adeguata e non censurabile lettura di merito, qui non rinnovabile – un ruolo di congiunzione svolto dal ricorrente tra COGNOME e questi ultimi, incaricati – sot il suo controllo – di seguire gli sviluppi dei traffici di stupefacenti del RAGIONE_SOCIALE in Germania. Dal complesso delle intercettazioni, dunque, le sentenze hanno tratto la piena adesione del COGNOME al sodalizio, sostenuta da una sicura conoscenza delle sue dinamiche “più delicate”, nel corso di diversi mesi e con carattere di stabilità. La decisione impugnata, di seguito, ha esaminato con adeguatezza anche le censure mosse sul punto con il gravame, superandole partitamente con una motivazione che, ancora, non si presta a censure: in particolare, la differente lettura delle conversazioni, offerta dalla difesa, così come le dichiarazioni rese in
dibattimento, sono state superate con argomenti logici e congrui, nell’ambito di una lettura complessiva dello stesso materiale istruttorio. All’esito di questa verifica, la Corte di appello ha dunque evidenziato che le prospettazioni difensive, volte ad assegnare un profilo di assoluta liceità ad ogni elemento di accusa, non risultavano affatto plausibili alla luce delle conversazioni richiamate in sentenza, che davano conto del rapporto fiduciario tra il ricorrente, COGNOME e gli COGNOME, nonché della presenza del primo in momenti strategici dell’organizzazione dei viaggi in Germania, oltre che nell’intermediazione tra i vari sodali.
Il primo motivo di ricorso, pertanto, risulta inammissibile.
23. La seconda censura, che lamenta la mancata derubricazione del reato di cui al capo 1) ai sensi dell’ad: 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile: la questione, infatti, non aveva costituito motivo di gravame, non potendo, dunque, esser proposta per la prima volta in sede di legittimità.
Il terzo motivo di ricorso, che censura il vizio di motivazione quanto alla responsabilità sul capo 2), è infondato.
24.1, La Corte di merito, ancora con motivazione solida ed affidabile, ha riconosciuto il COGNOME responsabile dell’acquisto dello stupefacente, insieme al congiunto NOME, alla luce di ,intercettazioni dal tenore univoco, nelle quali si parlava di “farina buona” da procurare “per fare un po’ di pizze” in piena notte, di cautele da adottare negli spostamenti (peraltro, accertati da localizzazione), di timori di essere fermati: ebbene, i Giudici hanno congruamente evidenziato che un tale contenuto poteva giustificarsi soltanto nell’ottica illecita del capo 2), per certo collegata alla contestazione del capo 1), non potendosi accedere alla inverosimile versione difensiva della ricerca di farina vera per fare pizze, nel cuore della notte. In ordine, poi, al mancato intervento della polizia, che la sentenza riconduce a “strategie investigative”, il Collegio osserva che una tale considerazione non appare manifestamente illogica, e comunque non sottrae alcuna efficacia probatoria al contenuto delle intercettazioni, che – con le citate localizzazioni – hanno fondato il giudizio di colpevolezza.
L’affermazione di responsabilità su entrambi i capi di imputazione, pertanto, risulta sostenuto da una motivazione non censurabile.
Con riguardo, invece, al motivo di ricorso che attiene alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, I cod. pen’ contestata nei capi 1) e 2), la Corte ritiene che la questione sia fondata, per le stesse ragioni sopra espresse quanto agli altri ricorrenti.
25.1. La sentenza di appello, infatti, ha affermato che la “fama criminale del COGNOME“, richiamata anche dal ricorrente con i sodali, ed il rapporto fiduciario tra i due, non potrebbero “far dubitare della consapevolezza del COGNOME di contribuire ai traffici illeciti dello stesso COGNOME e, di conseguenza, all’espansione e a
consolidamento degli affari del RAGIONE_SOCIALE“. Un tale argomento, tuttavia, risulta insufficiente, non consentendo di riscontrare – in assenza di ulteriori elementi – che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l’attività dell’associazione mafiosa, al pari della consapevolezza dell’ausilio prestato al sodalizio, entrambi richiesti dalla richiamata giurisprudenza di legittimità.
La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio sul punto.
Il ricorso, per contro, deve essere rigettato con riguardo alla doglianza circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio.
26.1. In ordine alle prime, la Corte di appello ha evidenziato l’assenza di elementi positivamente valutabili, specie in rapporto alla oggettiva gravità dei fatti. A fronte di questo argomento, sintetico ma certamente adeguato, il ricorso si limita ad opporre solo una generica mancanza di motivazione e ad evidenziare, quale argomento a favore delle stesse attenuanti, l’incensuratezza dell’imputato; un argomento, dunque, insufficiente nell’ottica richiesta, ai sensi dell’art. 62-bis, comma 3, cod pen
La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio – quanto a COGNOME – limitatamente alla circostanza aggravante dell’art. 416-bis.1 cod. pen., ritenuta in relazione agli artt. 74 (capo 1) e 73 (capo 2), d.P.R. n. 309 del 1990; nel resto, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, limitatamente alla circostanza aggravante dell’art. 416bis.1 cod. pen., ritenuta in relazione agli artt. 74 e 73, d.P.R. n, 309 del 1990, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Rigetta i ricorsi nel resto
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2024
I: Presidente