Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16962 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16962 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Foggia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Bari il 08/08/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Bari ha respinto la richiesta di riesame avverso l’ordinanza pronunciata dal Giudice per le indagini
preliminari di Bari in data 13 luglio 2023, con cui è stata applicata a NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere.
Il ricorrente è indagato per avere detenuto e ceduto sostanza stupefacente del tipo cocaina, ai sensi degli artt. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e 416-bis.1 cod. pen., con la finalità di agevolazione del RAGIONE_SOCIALE mafioso denominato “RAGIONE_SOCIALE“.
Ricorre l’indagato con atto a firma del difensore di fiducia, deducendo un unico motivo sinteticamente riportato nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. c proc. pen., di inosservanza o erronea applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., ed insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Non vi è prova che il ricorrente sia stato mai inserito in un contesto associativo né che abbia avuto consapevolezza dell’esistenza della associazione mafiosa che la condotta in addebito avrebbe, in tesi accusatoria, contribuito ad agevolare. Dagli atti di indagine risulta che egli abbia intrattenuto rapporti, tra affiliati a detto RAGIONE_SOCIALE, con il solo NOME COGNOME.
Sotto altro profilo, di tenore non univoco risultano i colloqui intercettati ch dimostrerebbero tale consapevolezza. In particolare: -quanto ai reati di cui ai capi 98) e 99) della provvisoria imputazione, il passaggio della conversazione captata il 31 gennaio 2017 – nella quale si discute di fornitori non meglio individuati che avrebbero provveduto a sostituire la sostanza stupefacente perché risultata di qualità scadente, previa rideterminazione dell’importo da pagare – COGNOME fa riferimento al “punto di guadagno” senza indicare chi siano i beneficiari di tale percentuale sui profitti;
quanto al reato di cui al capo 100), nel colloquio in ambientale intercorso il 18 febbraio 2017 tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, al quale il ricorrente ha presenziato, ma senza interloquire, il primo si limita a far riferimento a sovraprezzo da corrispondere sulla cocaina in favore di soggetti, anche in tal caso, solo evocati.
Difetterebbero, dunque, elementi indiziari significativi di una univoca finalizzazione agevolatrice del RAGIONE_SOCIALE criminale.
La insussistenza della aggravante contestata determina la eccessività della misura di massimo rigore, che il Tribunale ha confermato sulla base della presunzione relativa delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3-bis 1 cod. proc. pen. / senza tener conto non solo della estraneità del ricorrente al contesto associativo, ma anche della mancata reiterazione della condotta criminosa.
Ingiustificato è, dunque, il rigetto della richiesta di revoca della misur cautelare in essere ovvero di sostituzione con quella, meno afflittiva, degli arresti domiciliari.
Il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha concluso nei termini riportati in epigrafe.
Considerato in diritto
Il ricorso è generico e proposto per motivi non consentiti.
Il provvedimento impugnato evidenzia un contenuto argomentativo del tutto congruo con riferimento alla configurabilità dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa di cui all’art. 416-6/5.1 cod. pen. ed alla sua imputazione al ricorrente.
Anzitutto, è stata compiutamente ricostruita la struttura tripartita dell associazione criminale dedita al traffico di cocaina, composta dagli esponenti di vertice delle storiche batterie della “RAGIONE_SOCIALE“, la quale aveva costituit sul territorio cittadino un regime di tipo monopolistico, di chiara matrice mafiosa, basato sulla imposizione agli addetti alla distribuzione della cocaina dei canali di approvvigionamento, dei quantitativi di droga da smerciare mensilmente, dei prezzi di acquisto e di rivendita dello stupefacente, comprensivi di un aggio per il RAGIONE_SOCIALE.
. Alla associazione mafiosa era dovuta, dunque, una percentuale sui profitti, onde risulta adeguatamente spiegato, sul piano oggettivo, il collegamento finalistico tra i reati di cessione ascritti al ricorrente, consumati nel cont territoriale di riferimento, e l’associazione mafiosa denominata “RAGIONE_SOCIALE“.
Le censure sulla assenza di consapevolezza da parte del ricorrente – figlio di NOME COGNOME, detto “COGNOME NOME“, intraneo al RAGIONE_SOCIALE – in ordine alla final agevolativa delle condotte detentive e di cessione, riferite dalla difesa al contenuto delle due sole intercettazioni indicate in ricorso, sono generiche, in quanto non si confrontano con la complessità di elementi sulla base dei quali tale consapevolezza è stata deduttivamente ritenuta nella ordinanza impugnata.
•
Con argomentazioni corrette ed esenti da illogicità il Tribunale ha valorizzato i contenuti dei colloqui citati in ricorso, ritenuti significativi per confidenziali e la assoluta fiducia che nel ricorrente riponevano gli affiliati, ave un ruolo apicale, COGNOME COGNOMECOGNOME tanto da discorrere liberamente alla sua presenza delle percentuali dovute ai fornitori, delle contestazioni sulla qualità dell droga ricevuta, della avvenuta sua sostituzione, dell’affidabilità di un acquirente non occasionale; ma, accanto a tali emergenze, il Tribunale ha altresì valorizzato: a) i colloqui intercettati tra il ricorrente ed il padre NOME, vertenti sulla bo o GLYPH .1 delle autovetture in uso ai maggiorenti del clan, su cui erano stati ripetutamente rinvenuti dispositivi di collegamento al sistema satellitare GPS collocati dagli
inquirenti; b) il colloquio intercettato il 16 marzo 2017, tra NOME COGNOME, padre di NOME, e i detti COGNOME e COGNOME – cui era presente il ricorrente – nel quale erano evocati sia il regime di monopolio imposto, con il vincolo per ogni spacciatore di acquistare al prezzo prestabilito dal “clan” la cocaina da vendere in città, sia l severissime ritorsioni, di inequivoca matrice mafiosa, programmate nei confronti di uno spacciatore che aveva inteso sottrarsi ai relativi pagamenti, sia i margini di guadagno da riconfigurare, tenuto conto degli interessi del RAGIONE_SOCIALE, per incrementare le vendite al dettaglio.
L’ordinanza pone adeguatamente in risalto l’elevatissimo numero di contatti registrati con i predetti COGNOME e COGNOME e le frequentazioni con esponenti dell’organizzazione, con rinvio, nel concorso dei presupposti che legittimano il ricorso alla motivazione per relationem F alla dettagliata esposizione che ne viene fatta nella richiesta cautelare (pagg. 13 e ss.)).
La valenza dimostrativa di tali ulteriori emergenze non viene scalfita dalle argomentazioni addotte dalla difesa, che parcellizza il materiale indiziario; né del resto compete a questa Corte il potere di revisione degli elementi fattuali delle vicende indagate, come ricostruiti dai Giudici della cautela, e tantomeno una rilettura del significato dei colloqui captati, riservati a quei Giudici nelle fa merito, ove vi sia congruità delle argomentazioni spese rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017,. Sansone, Rv. 269438). Compito di questa Corte di legittimità è, difatti, verificare che il Giudic del merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali “de libertate”(si veda, tra le tante, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976).
3. Il provvedimento impugnato, nel suo tessuto motivazionale, non evidenzia elementi di frizione con il principio richiamato dal ricorrente, secondo cui, ai fini configurabilità dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa di cui all’a 416-bis.1 cod. pen., onde evitare il rischio della diluizione della circostanza stessa nella semplice contestualità ambientale, la finalità perseguita dall’autore del delitt dev’essere oggetto di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova, sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l’attività dell’associazione mafiosa e della consapevolezza dell’ausilio prestato al RAGIONE_SOCIALE (Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, COGNOME, Rv. 284199).
Deve al riguardo considerarsi che l’aggravante dell’avere agito al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso ha carattere soggettivo, inerendo ai motivi a delinquere, sicché, nella forma agevolativa, essa si comunica al concorrente nel reato che, pur non essendo animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 – 01). Di tale consapevolezza, alla luce degli elementi indiziari sopra indicati, l’ordinanza impugnata ha dato completa e coerente spiegazione.
Manifestamente infondato, oltre che reiterativo, è il motivo inerente alla lamentata inosservanza degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. al pari dei connessi vizi di motivazione in punto di esigenze cautelari.
Premesso che per i delitti caratterizzati dall’aggravante dell’agevolazione mafiosa opera la doppia presunzione relativa – di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere – prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., questa Suprema Corte ha da tempo precisato che il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’anali accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282767).
Dunque, il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti. Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata contiene una motivazione logica ed esaustiva in relazione alle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere, essendosi evidenziato come il ricorrente abbia commesso fatti che non sono affatto estemporanei ed isolati e che lo stesso era in collegamento con personaggi apicali di un RAGIONE_SOCIALE dedito al narcotraffico, capace di sopravvivere anche agli interventi repressivi, capace di rifornire il mercato local in condizioni di esclusiva.
L’ordinanza impugnata ha coerentemente individuato, quale elemento negativo di valutazione, con riferimento alla inadeguatezza di misure autocustodiali, la coabitazione del ricorrente con il padre NOME COGNOME, risultato essere in permanente contatto con i soggetti che nel RAGIONE_SOCIALE ricoprivano un ruolo apicale, valutando al riguardo di valenza recessiva il dato dello svolgimento da
parte del medesimo, per poche ore al giorno, di un’attività lavorativa, peraltro intrapresa da pochi mesi.
In forza della declaratoria di inammissibilità che deriva da tutto quanto precede, va disposta, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, non vertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 30/01/2024