Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16396 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16396 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 16/11/2023 del TRIBUNALE di CATANZARO;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso udito il difensore AVV_NOTAIO che insiste nei motivi.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari personali, con ordinanza del 16 novembre 2023, respingeva l’istanza ex art. 309 cod.proc.pen. avanzata nell’interesse di NOME NOME, avverso il provvedimento del G.I.P. del medesimo tribunale che aveva disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere perché ritenuto gravemente indiziato di tre distinte ipotesi di detenzione illegale e porto abusiv arma da sparo, aggravate ex art. 416 bisl cod.pen..
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.a cod.proc.pen.:
violazione di legge in relazione all’articolo 292 cod.proc.pen. sia con riguardo alla gra indiziaria che alla contestata aggravante dell’agevolazione mafiosa, per la completa assenza di
autonoma valutazione, da parte del giudice delle indagini preliminari, dei fatti e delle circos riferibili all’odierno imputato; al proposito, si deduceva che il giudice della cautela aveva ado considerazioni cumulative per tutti gli indagati e per tutte le imputazioni, incorrendo, così, violazione della norma denunciata; peraltro, mancava qualsiasi riferimento grafico all circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa;
violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza dell’aggravante sott profilo del dolo di agevolazione dell’associazione, essendo mancanti i requisiti previsti da giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo cui il comportamento dell’agente deve essere necessariamente assistito da elementi sintomatici della cosciente finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale; l’ordinanza impugnata, invece, non aveva valorizzato alcun elemento dal quale desumere il dolo specifico di favorire l’associazione;
violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza de esigenze cautelari ed ai criteri di scelta della misura, carenza di motivazione con riguardo a inidoneità di misure diverse dalla custodia cautelare in carcere e ciò ha avuto anche riguardo all data di consumazione dei fatti avvenuti tutti nel 2021.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Ed invero il primo motivo reitera pedissequamente osservazioni già dedotte in sede di riesame e rispetto alle quali il tribunale della libertà ha fornito plurime osservazioni pr qualsiasi vizio. In particolare, con adeguata motivazione, si è osservato che il difetto di autono valutazione da parte del G.I.P. nel caso in esame, dovesse essere escluso sia perché l’ordinanza richiamava le osservazioni del primo giudice dichiaratosi non competente sia in relazione alla rielaborazione della descrizione dei fatti e delle imputazioni elevate a carico degli imputati; sottolineava che, a fronte di contestazioni richiamanti reati commessi in concorso, la trattazio congiunta delle imputazioni non può valere ad evidenziare un difetto di autonoma valutazione per ciascuna delle posizioni dei soggetti concorrenti.
Il secondo motivo è infondato; il giudice del riesame, con motivazione esente da censure, dopo avere proceduto alla descrizione analitica delle condotte, consistite nella ricezione manutenzione di ben tre distinte pistole da parte del ricorrente, desumeva la volontà agevolativa della cosca dalla particolarità di tale condotta, avente ad oggetto più e distinte armi da fuo dalle operazioni di esplosione di diversi colpi di arma da fuoco, dalla qualità soggettiva soggetti con i quali il ricorrente si interfacciava, i COGNOME, ritenuti appartenenti ad una conso mafiosa locale. Tali considerazioni appaiono esenti dai lamentati vizi, posto che, la volont agevolatrice della locale cosca, può anche essere desunta da elementi del fatto che denotino il collegamento e l’agevolazione di attività criminali svolte da soggetti appartenenti ad un grupp organizzato, al quale venivano cedute più e diverse armi da sparo.
Infondato è anche il terzo motivo; ed invero va ricordato come in tema di misure cautelari personali, il disposto di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sancisce, nei conf degli indagati di delitti finalizzati ad agevolare le associazioni di tipo mafioso, una d presunzione, di natura relativa per ciò che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari e d natura assoluta con riguardo all’adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria; e nel caso in esame il giudice del riesame ha adeguatamente esposto come, nel caso in esame, manchi qualsiasi elemento positivo valido a superare la predette presunzioni di sussistenza delle esigenze e di adeguatezza della custodia in carcere.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi infondata a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.pen. condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 9 aprile 2024
Sergi COGNOME
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