Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41800 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41800 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
REPUBBLICA ITALIANA
Data Udienza: 27/11/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1865/2025
NOME COGNOME
CC – 27/11/2025
NOME OCCHIPINTI
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME COGNOME
– Relatore –
IRENE SCORDAMAGLIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/06/2025 del Tribunale di Palermo
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che si è riportato alla memoria già depositata e ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23 giugno 2025 il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame avverso l’ordinanza emessa dal G.I.P. dello stesso Tribunale, con la quale era stata applicata, nei confronti di COGNOME NOME, cl. ’64, detto COGNOME COGNOME, la misura cautelare della custodia in carcere in ordine al reato di esercizio abusivo, in concorso con altri, dell’organizzazione del gioco del lotto, di cui all’art. 4, commi 1 e 4-bis L. 401/1989, aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 c.p. (capo 16), e al reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti nell’ambito della
raccolta illecita delle scommesse e del gioco clandestino, aggravato dall’agevolazione dell’attività di associazione RAGIONE_SOCIALE (capo 21).
Con atto a firma di entrambi i difensori di fiducia, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME avverso il provvedimento del Tribunale, deducendo due motivi.
2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ad entrambi i reati ascritti.
Il ricorrente evidenzia innanzitutto che l’ordinanza impugnata è affetta da un’evidente vizio di violazione di legge sostanziale nella parte in cui ha ritenuto che gli elementi recepiti a seguito dell’attività investigativa svolta fossero idonei a sostenere un giudizio di gravità indiziaria in ordine alla partecipazione del COGNOME all’associazione, vizio che si coniuga con la evidente illogicità motivazionale delle argomentazioni prospettate al fine di orientare la conducenza dei suddetti elementi indiziari nella prospettiva decisoria, e ciò peraltro senza considerare i rilievi difensivi esplicitati già in sede di riesame.
Si lamenta, in particolare, che il Tribunale ha erroneamente valorizzato sia le dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME, travisate nella reale portata, sia alcuni stralci di conversazione intercettate nel corso delle indagini, ricavandone argomenti di convincimento sul piano della rilevanza indiziante e della necessità di applicare al ricorrente una misura cautelare restrittiva, obliterando i rilievi difensivi tesi a dimostrare l’assenza di prova circa il ruolo di promozione e direzione dell’associazione da riferirsi al ricorrente.
Si contesta che dalle dichiarazioni del collaboratore, che fa riferimento a soggetti diversi dal COGNOME, e dalle conversazioni intercettate possano evincersi elementi riferibili al COGNOME, idonei a suffragare il ruolo partecipativo direttivo ascritto al ricorrente. Manca il Tribunale di esplicitare quale elemento indiziario consenta di riferire in termini di elevata probabilità che il nomignolo di volta in volta utilizzato dai conversanti – NOME, NOME, NOME, signor COGNOME – sia effettivamente riferibile all’indagato. Si era invero analiticamente prospettato per mezzo degli scritti difensivi come alcuna certezza vi fosse in ordine al dato secondo cui i coindagati allorquando affrontavano tematiche connesse al gioco clandestino operassero un riferimento ad esso COGNOME.
Censura questa chiaramente obliterata dal Tribunale il quale si è limitato ad aderire alle conclusioni del primo giudice. Il richiamo a COGNOME o signor COGNOME, non può esclusivamente riferirsi all’odierno indagato, ben potendosi trattare di omonimia, come aveva posto già in evidenza la difesa. Né la conferma del dato relativo all’appellativo riferito al COGNOME può essere tratta dagli esiti di indagini svolte nell’ambito di altro procedimento.
Manca inoltre la valorizzazione di elementi tratti dalle conversazioni in cui è lo stesso COGNOME ad essere intercettato dalle quali trarre elementi di natura inequivoca che possano rappresentare elementi di paragone rispetto agli appellativi che si pretende di attribuire all’indagato.
In ogni caso le conversazioni valorizzate nell’ordinanza impugnata non risultano accompagnate dal benché minimo e ulteriore elemento investigativo che possa rappresentare idoneo dato di riscontro ai dialoghi oggetto di analisi. In tal senso il riferimento a una data somma di danaro da consegnare a COGNOME rimane elemento isolato e non correlato ad alcun ulteriore riscontro in ordine al fatto che COGNOME ha ricevuto quanto ritenuto in seno al titolo cautelare. Né è dato comprendere perché la consegna di una data somma di danaro debba inquadrarsi come provento dell’attività illecita e dunque sostanziare il giudizio in termini di partecipazione e non già quale dazione che deriva dall’avere usufruito delle piattaforme in commento quale mero giocatore. Né si comprende perché la dazione di danaro in argomento rappresenti la somma periodica versata al vertice dell’associazione nonostante gli isolati elementi investigativi che denotano dei contatti tra gli indagati tutt’altro che sistematici.
Mancano inoltre elementi significativi del ruolo direttivo attribuito apoditticamente al ricorrente; da un lato, manca l’esplicitazione di comandi o direttivi che vengono passivamente recepiti dai soggetti posti in posizione subalterna, dall’altro manca il carattere della sistematicità o quantomeno di un certo grado di reiterazione da attribuire ai contatti tra l’indagato e i pretesi correi.
2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’aggravante dell’agevolazione RAGIONE_SOCIALE, risultando la motivazione del provvedimento impugnato sul punto del tutto apodittica. Esso si limita ad affermare che i proventi del gioco clandestino sarebbero destinati ai soggetti detenuti valorizzando il peculiare contesto in cui sarebbero avvenuti i fatti, e considerato che l’operato dell’indagato avrebbe contribuito al rafforzamento dei propositi di ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
E quanto all’aggravante sotto il profilo del metodo mafioso la motivazione del provvedimento impugnato è parimenti apodittica avendo omesso di valorizzare condotte specificamente evocative di forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo, limitandosi a ritenere integrata la circostanza aggravante in argomento esclusivamente sulla base delle mere caratteristiche soggettive di chi agisce anche in concorso, ritenute erroneamente idonee a determinare una condizione di assoggettamento ed omertà.
Con atto a firma del solo AVV_NOTAIO il COGNOME ha articolato un ulteriore motivo di ricorso col quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, si contesta che dagli elementi emersi possa delinearsi il
ruolo di organizzatore attribuito al COGNOME nonché la sussistenza dell’aggravante dell’aver favorito ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘. Le intercettazioni riguardano altri correi e non denotano elementi dai quali possa desumersi il coinvolgimento del ricorrente, dal momento che i soggetti intercettati parlano di ‘NOME‘ adoperando un pronome impersonale apoditticamente riferito al COGNOME, laddove peraltro egli non è l’unico a chiamarsi NOME, avendo tale nome anche suo cugino detto ‘NOME‘. Nessuno si riferisce al ricorrente chiamandolo NOME, perché lui è da tutti indicato solo come ‘il lungo’.
A conferma del fatto che gli interlocutori non si riferiscano a COGNOME il COGNOME vi è il fatto che nell’ambito di altro procedimento penale, in cui il ricorrente è stato condannato alla pena di anni 20 perché ritenuto il vertice della famiglia RAGIONE_SOCIALE di Palermo centro, che ha ad oggetto il medesimo arco temporale di quello del presente procedimento, non sono giammai emersi conversazioni che facciano riferimento al gioco clandestino.
Quanto poi alla correttezza della contestazione dell’aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. si evidenzia che erroneo è, quindi, il riferimento tratto da una conversazione in cui terze persone parlano di ‘uno che è scoppiato…povero NOME‘, laddove dal nessuna emergenza processuale risulta che il ricorrente versasse in difficoltà economiche a causa della mancanza di denaro nelle casse della famiglia RAGIONE_SOCIALE e che cercasse quindi altrove di finanziarsi, ribadendo che in ogni caso ‘NOME‘ non può indentificarsi nel ricorrente.
Al riguardo il provvedimento non ha fornito risposte adeguate, essendosi limitato a liquidare le criticità segnalate dalla difesa come non idonee a ribaltare le valutazioni del primo giudice.
Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato – ai sensi dell’art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni, e dell’art. 127 del codice di rito – su richiesta, in udienza partecipata, cui ha preso parte il solo Pubblico Ministero che ha rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi proposti nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE NOME sono infondati.
1.1. Il primo motivo, diversamente articolato ma nella sostanza comune ad entrambi i ricorsi -che, attraverso i vizi denunciati, hanno inteso dedurre l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al ruolo associativo di vertice attribuito al ricorrente – pur presentando tratti di inammissibilità, è nel suo complesso infondato, attese le precisazioni che seguono.
Esso è certamente inammissibile, per manifesta infondatezza, nella parte in cui assume che il provvedimento impugnata è inficiato dal vizio di motivazione mancante o apparente, balzando evidente, se solo si scorre la motivazione del provvedimento impugnato, che il Tribunale, a differenza di quanto assume il ricorso, non ha dato conto del percorso seguito per pervenire alla decisione adottata in base a mere formule di stile ed affermazioni generiche, non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione, ma, attraverso la complessiva ricostruzione della vicenda, ha fornito, come si dirà, adeguato supporto motivazionale della conferma del provvedimento dinanzi ad esso impugnato, indicando, anche per implicito, le ragioni per le quali i rilievi difensivi non fossero decisivi.
Il ricorso in scrutinio è, per altro verso, inammissibile nella parte in cui, attraverso i vizi denunciati, mira a sollecitare una rivalutazione in fatto e del compendio probatorio, non consentita a questa Corte di legittimità, attraverso peraltro la indicazione generica di contenuti di conversazioni intercettate, mediante i quali si pretende di porre in crisi il ben più complesso costrutto ricostruttivo su cui si fonda l’impostazione seguita nel provvedimento impugnato, che, combinando insieme le emergenze ricavabili dalle dichiarazioni del collaboratore e quelle evincibili dalle intercettazioni – rispetto alle quali si è evidenziata la sicura riferibilità di nomignoli adoperati al COGNOME NOME clNOME detto il COGNOME – è giunto alla conclusione della partecipazione del ricorrente all’organizzazione criminale con ruolo direttivo-organizzativo.
Indice sintomatico di tale intento è proprio il fatto che il ricorso indica contenuti di conversazioni intercettate, che equivale all’inammissibile esibizione alla Corte di legittimità del materiale probatorio acquisito (Sez. 6, Sentenza n. 28703 del 20/04/2012, Rv. 253227), del quale per di più si avalla una diversa interpretazione.
Quanto alle generiche contestazioni in ordine ai contenuti delle intercettazioni e alla loro interpretazione (così in particolare anche nel ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO), non si può prescindere – neppure – dal fatto che anche rispetto all’applicazione e conferma delle misure cautelari vige il principio, affermato da questa Corte, secondo cui il vaglio di legittimità relativo alle intercettazioni può essere svolto solo nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui le intercettazioni stesse sono recepite, in quanto l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di questa Corte (cfr. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01).
In proposito, è necessario ricordare che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito.
In particolare, con specifico riferimento all’impugnazione dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame, l’ordinamento non conferisce a questa Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato e, quindi, l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di valutazioni rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. in tema di misure cautelari personali,
Sicché allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, come nel caso di specie, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a questa Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828)
Indi, ove il provvedimento impugnato contenga – come nel caso di specie l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato, e non presenti illogicità evidenti, per la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento medesimo, lo stesso non si espone a censura alcuna (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, COGNOME, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv, 269438).
Fatte queste premesse di ordine generale, come si è visto le censure mosse dal ricorrente attengono essenzialmente al giudizio rappresentativo dei fatti che hanno comportato la conferma della misura di massimo rigore applicata al ricorrente e sollecitano una revisione del giudizio al giudice di legittimità.
La motivazione del provvedimento impugnato, però, possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, laddove, peraltro, a differenza di quanto si assume nel ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, vi sono riferimenti sia a NOME che al COGNOME (e giammai, almeno a quanto è dato evincersi dal provvedimento impugnato, al COGNOME soprannome che la difesa attribuisce ad altro NOME COGNOME). Con la conseguenza che la Polizia Giudiziaria, prima, e i giudici di merito, poi, non hanno avuto dubbi nell’identificare la persona indicata con tali nomignoli nel COGNOME COGNOME odierno ricorrente. Laddove, peraltro, è lo stesso ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO a sottolineare che il COGNOME non è un soggetto sconosciuto agli investigatori essendo stato egli condannato alla
pena di anni venti di reclusione per essere stato ritenuto il vertice della famiglia RAGIONE_SOCIALE di Palermo Centro nell’ambito di un procedimento penale che abbraccia lo stesso arco temporale di quello oggetto di esame.
I giudici di merito hanno motivato in maniera coerente sulle evidenze costituite dalle dichiarazioni del collaboratore COGNOME e sui risultati delle intercettazioni che hanno costituito riscontro a tali dichiarazioni.
E proprio nell’ambito dell’attività criminosa commessa nel mandamento mafioso di Porta Nuova riconducibile all’articolazione RAGIONE_SOCIALE di ‘RAGIONE_SOCIALE‘ operante su tale territorio, si è inserita anche quella oggetto del presente procedimento connessa alla gestione del gioco clandestino e delle scommesse, il cui funzionamento era stato spiegato da NOME COGNOME, soldato della famiglia di Borgo Vecchio tra il 2020 e il 2021 che aveva deciso di collaborare con la giustizia dopo appena 8 mesi di militanza RAGIONE_SOCIALE.
Alla luce della ricostruzione del collaboratore, che aveva trovato riscontro nelle altre risultanze processuali, i giudici di merito sono riusciti a trarre elementi ritenuti altamente indicativi della natura illecita delle attività in argomento e al contempo adeguatamente significativi dei ruoli dei vari partecipi dell’associazione deputata anche alla raccolta di scommesse on line, di cui al capo 21, e dell’organizzazione per l’esercizio abusivo del gioco del lotto di cui al capo 16.
E tra tali partecipi si è delineato il particolare ruolo del ricorrente, come ricostruito attraverso le intercettazioni, che, secondo quanto si riporta nel provvedimento impugnato, danno conto degli incarichi e degli ordini dati dal COGNOME, nella rivestita qualità di capo, agli adepti a lui subordinati nell’ambito dell’esercizio del controllo delle scommesse e del gioco clandestino (tra le altre circostanze indicate, il provvedimento segnala la consegna al COGNOME di una somma di denaro relativa agli incassi relativi al gioco del sabato).
Sulla base delle risultanze investigative acquisite anche il Tribunale del riesame ha quindi ritenuto che l’ipotesi accusatoria dovesse ritenersi fondata in ordine all’esercizio abusivo per la raccolta delle scommesse e all’esistenza di una vera e propria associazione per delinquere con destinazione di mezzi, risorse e suddivisione di ruoli parallela a quella RAGIONE_SOCIALE e da questa controllata, deputata su basi di stabilità alla gestione dei giochi clandestini, nel cui ambito rivestiva un ruolo gerarchicamente sovraordinati NOME COGNOME detto il lungo, al quale gli altri dovevano rendere conto e consegnare i profitti.
E, quanto all’aggravante contestata di cui all’articolo 416-bis.1 c.p., premesso che i proventi dell’attività illecita confluivano nelle casse del mandamento, che i pannelli potevano essere gestiti soltanto su autorizzazione dell’organizzazione RAGIONE_SOCIALE e che l’utilizzo dei siti illegali era imposto alle agenzie nell’interesse dell’associazione RAGIONE_SOCIALE, i giudici di merito ne hanno ravvisato la ricorrenza
evidenziando come in realtà i pannelli fossero, appunto, imposti e come COGNOME detto il lungo avesse necessità di garantire in modo adeguato il mantenimento delle famiglie dei detenuti ai quali dovevano essere assicurati introiti certi. Hanno, cioè, ritenuto, i giudici, che tali circostanze costituissero elemento idoneo a dare conto della gestione del settore da parte di ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e della destinazione dei relativi proventi alle casse dell’associazione.
Si deve pertanto concludere che il provvedimento impugnato si è sufficientemente soffermato sulla valenza indiziaria degli elementi emersi, che, ora, i ricorsi in scrutinio intendono sminuire attraverso un processo rivalutativo di tipo probatorio e fattuale, a fronte di motivazione che dà, correttamente ed adeguatamente, conto dei risvolti cautelari della vicenda sulla base delle plurime risultanze processuali emerse, passate in rassegna innanzitutto nel provvedimento originario del G.i.p., al quale peraltro l’ordinanza impugnata, in premessa, non manca di rimandare.
In definitiva il ricorso è nel suo complesso infondato perché i vizi denunciati non sussistono e i profili introdotti dal ricorrente mirano piuttosto ad evidenziare non condivise valutazioni della prova, piuttosto che ad evidenziare errori logici nella motivazione del giudice nella valutazione delle stesse, introducendo in tal modo una critica al contenuto della prova e alla motivazione che l’ha recepita, che attinge il merito della decisione.
2.Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
Seguono per la cancelleria gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 27/11/2025.
Il Consigliere estensore COGNOME COGNOME
Il Presidente COGNOME