Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15964 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15964 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di NOMECOGNOME nato ad Ariano Irpino il 14/09/1985
avverso l’ordinanza del 29/11/2024 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME anche in sostituzione dell’avv. NOME COGNOME che si è riportato ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 18 novembre 2024, che ha disposto la misura cautelare della custodia in
carcere nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 512-bis cod. pen. e 8 e 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
Ricorre per cassazione il suddetto indagato, a mezzo del proprio difensore, articolando cinque motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, la difesa censura la ritenuta gravità indiziaria in merito alle imputazioni provvisorie di trasferimento fraudolento di valori, dal momento che non sarebbe stato individuato il proprietario occulto della società (limitandosi i giudici di merito a richiamare un generico interesse della cosca COGNOME, sulla scorta di un mero rapporto di parentela e di un caso di semplice omonimia), né indicati elementi da cui desumere il conferimento da parte di quest’ultimo di risorse finanziarie proprie, suscettibili di essere oggetto d provvedimenti ablativi in sede di prevenzione, né infine illustrata la sussistenza del dolo di legge.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce il difetto di gravità indiziaria anche in relazione ai delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di omessa presentazione della dichiarazione Iva. In particolare, non sarebbe stata evidenziata alcuna significativa attività gestoria da parte di Norcia, così da poterlo fondatamente ritenere amministratore di fatto (anche secondo l’ipotesi accusatoria, per cui, nei due mesi scarsi di esercizio dell’attività, ci sarebbero stati ben quattro amministratori di fatto).
2.3. Con il terzo motivo, la difesa si duole del riconoscimento della finalità di agevolazione mafiosa, sulla base di elementi probatoriamente neutri, quali i contatti con il figlio di un esponente apicale della Sacra Corona Unita e di un imprenditore calabrese legato a una cosca cosentina, oltre che alla rete di relazioni disponibile sull’intero territorio nazionale.
2.4. Con il quarto motivo, si eccepisce l’inutilizzabilità delle intercettazioni disposte nell’ambito di altro procedimento, poiché, sulla base dello stesso decreto di separazione del Pubblico Ministero, sarebbe emerso il difetto di connessione e non si tratterebbe di reati per i quali è consentito l’arresto in flagranza.
2.5. Il quinto motivo è diretto a contestare la ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, avuto riguardo al considerevole lasso di tempo intercorso tra l’emissione della misura e i fatti, all’incensuratezza dell’indagato e all’assenza di un’effettiv valutazione prognostica in ordine a possibili condotte reiterative.
2.6. Il ricorrente ha presentato motivi aggiunti con i quali lamenta la violazione di legge e correlati vizi di motivazione, in ordine alla gravità indiziaria evidenziando ancora come, secondo l’ipotesi accusatoria accolta dai giudici del merito cautelare, tutti gli amministratori di fatto sarebbero i soggetti interponenti,
laddove, però, l’unico in effetti interessato a occultare la propria posizione sarebbe COGNOME, con quanto ne consegue in tema di insussistenza in capo agli altri dell’elemento soggettivo (confermata anche da alcuni esiti intercettivi, che attesterebbero l’indifferenza del medesimo COGNOME rispetto a possibili indagini finanziarie a suo carico). Non sarebbe, inoltre, neppure stato ipotizzato che COGNOME o i COGNOME abbiano contribuito con risorse proprie alla costituzione o alla gestione di RAGIONE_SOCIALE (fornite dal solo Norcia, in assenza di verifiche in ordine agli altri indagati), di modo che risulterebbe al più una mera titolarità occulta, non penalmente rilevante.
All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato.
Avverso l’ordinanza genetica era stata proposta istanza di riesame con riserva dei motivi e, alla successiva udienza del 28 novembre 2024, il verbale registra, oltre a due specifiche doglianze in tema di inutilizzabilità dell intercettazioni e di mancanza di un effettivo apporto al sodalizio mafioso (censure articolate oralmente e verbalizzate come punti n. 1 e 3), le eccezioni di insussistenza
dei gravi indizi di colpevolezza per tutti i delitti contestati, in particolare p quanto attiene ai legami con la criminalità organizzata, tenuto conto delle conversazioni captate e delle dichiarazioni di NOME COGNOME e anche in considerazione della qualità di imprenditore del ricorrente, che aveva perso il denaro investito nelle operazioni commerciali oggetto di contestazione;
delle esigenze cautelari, in relazione ai pericoli di inquinamento e di reiterazione.
Per quel che attiene, in primo luogo, alla spendibilità contra reum del compendio intercettivo, il Tribunale ha sconfessato l’ipotesi difensiva di esecuzione delle operazioni nell’ambito di un differente procedimento penale. La vicenda processuale dimostra che l’apparente diversità di procedimenti deriva soltanto dal numero attribuito nel registro generale delle notizie di reato, a seguito di stralcio per separare la posizione di alcuni coindagati (tra cui Norcia), al nuovo fascicolo in cui sono confluiti tutti gli atti di indagine ivi compresi quelli discendenti
dall’attività captativa, intrapresa sin dal 2018 – già contenuti nel fascicolo originario (avente ad oggetto anche reati di natura fiscale).
La conclusione è corretta.
In tema di intercettazioni di conversazioni, ai fini del divieto di utilizzazion previsto dall’art. 270, comma primo, cod. proc. pen., occorre far riferimento ad una nozione sostanziale di “diverso procedimento”, ricollegata al dato dell’insussistenza, tra i due fatti di reato, storicamente differenti, di un nesso a sensi dell’art. 12 cod. proc. pen., o di tipo investigativo, e, quindi, all’esistenza un collegamento meramente fattuale ed occasionale (Sez. 3, n. 29856 del 24/04/2018, La Volla, Rv. 275389-01; Sez. 3, Sentenza n. 2608 del 05/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266423-01. Cfr. anche Sez. 6, n. 9846 del 24/11/2022, dep. 2023, De leso, Rv. 284256-01, che, coerentemente con l’insegnamento di Sez. U, n. 36764 del 18/04/2024, COGNOME, Rv. 287005-01, ha riaffermato l’irrilevanza delle nuove iscrizioni in epoca successiva, per effetto della separazione di posizioni processuali, rispetto all’operatività del novum normativo, dettato dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, così come rinnodulato dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7).
Le deduzioni difensive sul punto – che, d’altronde, neppure chiariscono compiutamente l’asserito difetto di connessione e, anche ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile ratione temporis, le sequenze processuali delle singole operazioni di captazione, con riferimento alla data di iscrizione dell’indagato risultano, quindi, infondate.
4. Le residue deduzioni non superano la soglia dell’ammissibilità.
4.1. È, infatti, opportuno rilevare preliminarmente come, secondo il costante orientamento di legittimità, che il Collegio condivide e a cui intende dare seguito, pur nella peculiarità del contesto decisorio delineato dall’art. 309 cod. proc. pen., il ricorrente abbia comunque l’onere di specificare le proprie doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione), così da provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere poi chiamata ad esprimersi.
In mancanza di tale devoluzione, è quindi inammissibile il ricorso che sottoponga al giudice di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto, addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere di allegazione (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, COGNOME, Rv. 279505-03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, COGNOME, Rv. 272982). In caso di richiesta di riesame di una misura cautelare personale priva di motivi di ricorso sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, anche su specifiche imputazioni provvisorie, il tribunale del riesame può limitarsi, anche solo implicitamente, a fare
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rinvio alle argomentazioni rese dal provvedimento impugnato sugli aspetti non censurati – in applicazione del principio di reciproca integrazione dei provvedimenti – essendo tenuto ad indicare in modo espresso solo i motivi di rigetto delle censure riguardanti le esigenze cautelari (cfr. Sez. 1, n. 54607 del 02/11/2016, Milo, Rv. 268591). Non sarebbe, invero, sistematicamente corretto rilevare una carenza di motivazione del provvedimento impugnato con riguardo a uno o più punti intenzionalmente sottratti al controllo del Tribunale del riesame, nella pienezza valutativa della giurisdizione di merito.
4.2. Inoltre, giova rammentare ulteriormente come il ricorso per cassazione per vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consenta al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerenti l’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976-01. Cfr. anche Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 26140001, che ha chiarito come il controllo di legittimità non concerna la ricostruzione dei fatti, né l’attendibilità delle fonti).
Resta, quindi, estraneo a quanto conferente in questa sede ogni discorso meramente confutativo sulla gravità indiziaria: gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito cautelare e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato il discorso giustificativo su loro capacità dimostrativa.
Alla luce delle riflessioni che precedono, risultano insuperabilmente aspecifici i profili di censura in tema di gravità indiziaria articolati nel ricorso e motivi aggiunti, trascurando la natura concorsuale che caratterizza tutti i reati oggetto di contestazione.
5.1. I giudici del merito cautelare hanno adeguatamente chiarito come la piattaforma investigativa confermasse l’ipotesi accusatoria secondo la quale, per quanto qui rileva, NOME COGNOME non poteva che ritenersi uno dei soggetti interponenti, avendo messo a completa disposizione di NOME COGNOME (alla ricerca di uno schermo societario dietro cui operare nel commercio dei prodotti petroliferi, per conto della cosca COGNOME di Marina di Gioiosa Ionica) la RAGIONE_SOCIALE, che nonostante figurassero come soci e come amministratori terzi soggetti, egli poteva gestire e far gestire nella più totale autonomia.
Lo stesso Norcia, oltre a prestare costante assistenza e collaborazione gestionale, ha personalmente immesso nelle casse di Interseva liquidità per euro 80.000, di modo che non può dubitarsi neppure del conferimento di risorse esterne da parte dei proprietari/amministratori occulti.
Un simile contributo concorsuale assume inequivoca rilevanza per la sua diretta efficacia causale, quale condotta di agevolazione dell’interposizione fittizia, senza la quale il delitto avrebbe potuto essere, in ipotesi, ugualmente commesso ma – avuto riguardo alla accertate difficoltà di avviare per il tramite di altr società, quale la RAGIONE_SOCIALE, la commercializzazione di carburanti pianificata da RAGIONE_SOCIALE – con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà (cfr. Sez. 4, n. 52791 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274521-01).
5.2. La pressoché certa conoscenza della natura mafiosa del retroscena operativo è illustrata con argomentazione sufficiente e non illogica e coerente con numerose intercettazioni dal nitido significato, secondo l’esegesi fatta propria nella pienezza della giurisdizione di merito. Con tale apparato argomentativo, il ricorrente non si misura appieno (cfr. pp. 53-56, ove si illustra la piena e consapevole condivisione delle operazioni imprenditorial-criminali portate avanti da RAGIONE_SOCIALE, procurandogli una società intestata fittiziamente ad altri, onde agevolare le politiche economiche del sodalizio).
Non risulta, poi, dedotta al riesame la censura sulla volontà di eludere una paventata ablazione, che, conseguentemente, non è circostanza presa in considerazione dal Tribunale, se non implicitamente, richiamando l’altissima “mafiosità” del contesto. D’altronde, questa Corte, in tema di elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen., ha costantemente ribadito che risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., a condizione che almeno uno dei concorrenti – non necessariamente l’esecutore materiale – agisca con tale intenzione e che della medesima il primo sia consapevole (cfr. Sez. 2, n. 12732 del 26/02/2025, COGNOME, non mass., che ben illustra il carattere meramente apparente del contrasto rispetto ad orientamenti prima facie divergenti; Sez. 2, n. 16997 del 28/03/2024, Severini, Rv. 286355-01; Sez. 6, n. 19108 del 15/02/2024, COGNOME, Rv. 286662-01; Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, COGNOME, Rv. 284796-01; Sez. 2, n. 38044 del 14/07/2021, COGNOME, Rv. 282202-01). L’ordinanza impugnata desume ragionevolmente da un ampio compendio intercettivo sia il ruolo di “investitore” dei capitali illeciti di provenienz ‘ndranghetistica in capo a Sfara (con la conseguente, fisiologica consapevolezza della possibilità di misure ablatorie in forza della normativa di contrasto alla
criminalità di tipo mafioso), sia la coscienza di tale situazione da parte di Norcia (passim e, in particolare, p. 44).
La sussistenza di questo peculiare dolo di legge offre poi solidi elementi su cui fondare, anche la gravità indiziaria dei profili circostanziali ex art. 416-bís.1 cod. pen. La contestata aggravante ha natura soggettiva e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato dalla finalità agevolatrice, sia consapevole dello scopo perseguito dal compartecipe, senza necessariamente presupporre l’intento del consolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso; l’agente deve quindi deliberare l’attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa, fondando tale rappresentazione su elementi concreti, inerenti, in via principale, all’esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all’art. 416-bis cod. pen. e all’effettiva possibilità che l’azi illecita si inscriva tra le possibili utilità ricavabili da tale compagine, anche se no essenziali, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti dell’associazione (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278734-01).
5.3. I motivi di ricorso relativi ai reati tributari non risultano specificament dedotti in sede di riesame. In ogni caso, i giudici dell’impugnazione cautelare dispiegano un’amplissima e solida motivazione – di fatto non toccata dalle stringate censure del ricorrente – in ordine all’indubitabile coinvolgimento e anzi alla piena e fattiva collaborazione offerta da Norcia nelle scelte imprenditoriali, non solo di più ampio respiro (sino, come visto, al diretto finanziamento per una cifra rilevante), e nel coordinamento di dipendenti e collaboratori.
La società, nella ricostruzione dei giudici di merito, era già nella pronta disponibilità del ricorrente, che la “offrì” a Sfama, previo rapido adeguamento dell’oggetto sociale. In ogni caso, il fatto che, al di là delle formali apparenze, Interseva fosse eterodiretta, a tutela degli interessi del clan COGNOME, spiega adeguatamente anche la pluralità di amministratori occulti, pur nel ristretto lasso di tempo.
5.4. Il primo, il secondo e il terzo motivo risultano, in conclusione, meramente confutativi, avulsi dall’effettivo contenuto dell’apparato motivazionale e, in buona parte, privi di continuità devolutiva con le impugnazioni di merito, nei termini sopra indicati.
Il quinto motivo, con cui si deduce l’insussistenza di attuali e concrete necessità cautelari, è meramente reiterativo e, comunque, manifestamente infondato.
Il Collegio condivide e intende ribadire l’orientamento esegetico – richiamato e fatto proprio anche dal Tribunale capitolino – per cui, in tema di applicazione di
misure cautelari personali, il disposto di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sancisce, in caso di reati aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., una doppia presunzione per ciò che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari e l’adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria, quest’ultima superabile nei soli casi previsti dall’art. 275, commi 4 e 4-bis, cod. proc. pen (cfr. Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Simeoli, Rv. 284857-01. Cfr. anche Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Alcamo, Rv. 283176-01; Sez. 1, n. 38603 del 23/06/2021, COGNOME, Rv. 282049-01; Sez. 2, n. 22096 del 03/07/2020, COGNOME, Rv. 279771-01). In particolare, quando si abbia una contestazione non di intraneità a un contesto associativo di tipo mafioso, ma di mero ricorso alle modalità comportamentali tipiche di tali organizzazioni, la presunzione di perdurante pericolosità ha carattere relativo e il giudice è chiamato a valutare gli elementi astrattamente idonei a escludere tale presunzione, desunti dal tipo di reato per il quale si procede, dalle concrete modalità del fatto e dalla distanza temporale dei precedenti (Sez. 5, n. 1525 del 06/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 28580801).
Il Tribunale del riesame, con adeguata argomentazione (pp. 56-58), condividendo le riflessioni poste a fondamento del provvedimento genetico, ha compiutamente chiarito come la suddetta presunzione di pericolosità, pure non assoluta, non sia nondimeno vinta da elementi di segno contrario e anzi la prognosi infausta di recidivanza resti confermata appieno dalle emergenze investigative (il pericolo di reiterazione deve, infatti, ritenersi accertato in considerazione della particolare professionalità manifestata, tramite operazioni complesse e articolate, nei traffici illeciti nel settore dei carburanti, e della enorme redditività di collaudato sistema fraudolento, come ben evidenziato dal sequestro di oltre un milione di euro in contanti nella disponibilità del ricorrente, formalmente impossidente e residente a Malta).
A fronte di queste lineari riflessioni, il solo decorso del tempo, peraltro, non risulterebbe sufficiente di per sé solo, a superare la suddetta presunzione, per quanto attiene ai requisiti dell’attualità e della concretezza del pericolo (cfr., d ultimo, Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282766-02; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, COGNOME, Rv. 282004-01).
7. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.
att. cod. proc. pen.
Così deciso il 4 aprile 2025.