Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19578 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19578 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME, nata a Palermo il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo del 27 dicembre 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendola reiezione dei ricorsi; sentiti per la ricorrente gli avvocati COGNOME e COGNOME, che hanno ribadito la fondatezza dei motivi dei rispettivi ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza descritta in epigrafe il Tribunale di Palermo ha rigettato il riesame interposto da NOME COGNOME e per l’effetto ha confermato la misura degli arresti domiciliari alla stessa appliceta dal Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale locale perché gravemente indiziata dei reati di cui agli artt. 378 e 390 cod. pen., aggravati ai sensi dell’art. 416 bis.l. dello stesso codice.
2.In particolare, secondo l’assunto accusatorio validato dai giudici della cautela, l’indagata avrebbe ‘aiutato NOME COGNOME, componente con ruoli apicali dell’associazione mafiosa denominata “RAGIONE_SOCIALE“, a sottrarsi alla esecuzione delle pene irrogate nei suoi confronti, consentendogli di non essere localizzato e catturato dalle Forze dell’Ordine nel corso della sua latitanza e, al contempo, garantendo allo stesso di mantenere attiva la sua posizione qualificata all’interno della detta struttura criminale, eludendo le investigazioni in corso.
Tanto per aver costituito, durante un non breve arco temporale, un punto di snodo centrale per alcuni dei messaggi provenienti da o diretti al COGNOME COGNOME, fungendo da tramite tra la madre, NOME COGNOME e il canale di collegamento primario con il latitante, costituito da NOME COGNOME, garantendone il relativo scambio di corrispondenza che, secondo quanto già separatamente accertato con provvedimento cautelare divenuto irrevocabile, non aveva soltanto un contenuto privato, riferibile al rapporto intimo che li legava, ma riguardava anche questioni concernenti l’operatività dell’organizzazione mafiosa di riferimento e l’attività di alcuni dei relativi componenti.
3.Avverso detto provvedimento l’indagata ha proposto due autonomi ricorsi, uno a firma dell’AVV_NOTAIO, l’altro sottoscritto dall’AVV_NOTAIO.
3.1. In entrambe le impugnazioni si contesta sia la tenuta logica del giudizio diretto a sostenere la gravità indiziaria, sia la ritenuta sussistenza delle esigenze cautela ri.
E le prospettazíoni difensive, che, nei temi trattati, finiscono per sovrapporsi, muovono da un comune punto di riferimento, offerto dalla precedente decisione cautelare, coperta da giudicato, assunta dal medesimo Giudice per le indagini preliminari sempre nei confronti della COGNOME, con la quale la gravità indiziaria riferita alle stesse imputazioni era stata esclusa, essendo stato accertato che tra la odierna ricorrente e COGNOME era intercorso un mero rapporto epistolare che non ne aveva agevolato la latitanza né aveva favorito l’elusione di indagini inerenti il perdurante attivo coinvolgimento del suddetto nell’attività del consorzio criminale di riferimento, anche alla luce di una riscontrata assenza di contatti personali recentemente occorsi tra i due.
Decisione, questa, che, ad avviso delle difese, non poteva ritenersi superata dalle successive acquisizioni indiziarie apprezzate a sostegno della misura contrastata, perché lette dai giudici della cautela in termini del tutto congetturali:
sia nel ritenere la COGNOME effettivamente coinvolta nello scambio di pizzini tra il latitante e la di lei madre realizzato, per il tramite della COGNOME, in termi sistematici;
-sia nel ricostruire il contenuto di tali missive in una ottica coerente all interessenze criminali del COGNOME COGNOME alla luce di un dato processuale, quello sotteso al provvedimento cautelare autonomamente reso nei confronti di NOME COGNOME, che dava conto di messaggi scambiati tra i due in cui si faceva espresso riferimento a tematiche di matrice mafiosa inerenti alla relativa organizzazione criminale, giacché, così operando, risulterebbe traslata in capo alla odierna indagata una situazione fattuale alla stessa non riferibile sul piano oggettivo (perché le stesse emergenze indiziarie offrivano contezza di scambi epistolari realizzati senza il coinvolgimento della ricorrente, e, quindi, avvalendosi di un canale diverso) oltre che su quello soggettivo (non potendosi in alcun modo affermare la consapevolezza della COGNOME quanto al tenore dei detti messaggi con specifico riferimento a tali specifici argomenti, estranei ai rapporti personali correnti tra la madre e COGNOME);
-sia, infine, nel considerare idonea la condotta ascritta all’indagata rispetto alla possibilità di ridurre l’esposizione del latitante ed il conseguente rischio di essere individuato e arrestato, atteso che il compendio indiziario dava immediata evidenza della gestione della sua latitanza da parte del COGNOME, che girava indisturbato per le INDIRIZZO di Campobello.
3.2. Quanto alle esigenze cautelari, le difese nel contestare la tenuta del provvedimento gravato, hanno rimarcato la pretermissione dei diversi elementi indicati con il riesame che, correttamente valorizzati, dovevano portare il tribunale a superare la presunzione relativa derivante dalla contestata e ritenuta aggravante dell’agevolazione mafiosa. Elementi, questi, immediatamente legati al contegno tenuto dalla ricorrente dopo aver avuto contezza delle indagini svolte nei suoi confronti; alla distanza manifestata dai genitori dopo l’arresto della madre (non essendosi mai recata a colloqui dalla stessa); all’attività di volontariato iniziata nel settembre del 2023 in un ambito territoriale chiaramente distante da quello teatro delle condotte contestate; alla morte del latitante favorito, da apprezzare in termini di radicale incisività rispetto al ritenuto rischio di reiterazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi riposano su censure quantomeno infondate e meritano in coerenza la reiezione.
Giova subito precisare che le due impugnazioni non pongono in termini di affermata violazione di legge il tema del vincolo pregiudiziale legato al giudicato
cautelare, bensì rimarcano la inconsistenza logica dei momenti indiziari – diversi da quelli originariamente scrutinati dal medesimo Giudice per le indagini preliminari nel rigettare una prima richiesta veicolata in danno della COGNOME– ora apprezzati dai giudici della cautela per superarne il portato.
E sotto questo versante, quello della tenuta motivazionale della diversa valutazione resa rispetto alla prima decisione assunta, ad avviso della Corte il provvedimento gravato non merita censure, perché estremamente puntuale nel mettere in luce le nuove acquisizioni che, all’esito di una lettura complessiva del dato indiziario acquisito, hanno consentito di ovviare al relativo ostacolo pregiudizi a le.
Né, per altro verso, la valutazione del materiale indiziario valorizzato a supporto della misura adattata può ritenersi congetturale, come addotto dai ricorsi.
Ferme le posizioni già accertate della madre della ricorrente, NOME COGNOME (che inviava e riceveva pizzini dal latitante alcuni dei quali con contenuto legato ad interessenze mafiose), e di NOME COGNOME ( tramite diretto del COGNOME, perché da questi riceveva e a questi consegnava i pizzini provenienti dai o diretti ai suoi interlocutori esterni), risultano puntualmente ricostruite, attraverso una valutazione sinergica delle diverse emergenze acquisite (messaggistica telefonica; i diversi documenti riferibili al latitante e, in particolare alla COGNOME; intercettazioni telefoniche e le videoriprese), singole situazioni attestanti la consegna o la ricezione di messaggi mandati dal o diretti al COGNOME; consegne realizzate grazie ai contatti tra la ricorrente ( che di fatto costituiva i tramite della madre) e la COGNOME (che lo era per il latitante), le quali utilizzavano al fine, quale punto di incontro, lo studio professionale ove entrambe lavoravano.
Il tutto grazie ad una lettura non manifestamene illogica del dato offerto da alcune annotazioni scritte dal latitante sul calendario rinvenuto all’interno dell’ultimo covo, in seno al quale determinate date venivano segnate con un pallino in corrispondenza del quale vi erano, poi, delle sigle inerenti a pseudonimi incontrovertibilmente riferibili alla ricorrente (TAN o TANY), alla COGNOME (Cugino), alla COGNOME (Lest), che davano conto del relativo scambio di corrispondenza realizzato in quelle giornate per il tramite di quel determinato mecca n ismo.
3.1. In questa ottica, assumono adeguato valore ìnferenziale, quanto al tenore da assegnare in genere alle dette annotazioni, in particolare, le convergenze fattuali, ricavate da ulteriori momenti di indagine, attestate per l’ 11 aprile 2022 (si veda la decisione impugnata, dall’ultimo capoverso di pag. 9); inerenti allo scambio del 28 novembre 2022 (pag. 10, dal quart’ultimo capoverso);
a quello che andava realizzato il 9 gennaio 2023 e che per le ragioni puntualmente precisate dal Tribunale, ebbe a concretizzarsi il successivo 12 gennaio (pagine da 11 a 13).
Da qui la conclusione diretta ad attestare il riscontro di più scambi epistolari realizzati con la intermediazione fattiva della ricorrente, reiterata in più occasioni (quattro nel 2021, senza considerare quello del 31 gennaio 2022, già depotenziato nel suo valore indiziario dallo stesso Tribunale; due nel 2022; uno del 2023).
3.2. Conclusione, questa, che le difese contrastano senza effettivamente indicare concrete fratture logiche del relativo argomentare, ma offrendo una non consentita lettura alternativa delle medesime emergenze e proponendo temi di criticità che lasciano inalterato il giudizio da rendere sulla puntualità e sull linearità della ricostruzione fattuale emarginata a sostegno della gravità indiziaria.
Così, in particolare, in relazione alla dimostrazione sistematica e compiuta di tutti i momenti di consegna epistolare rivendicati dall’accusa, che nel loro complesso restano indifferenti all’odierno giudizio cautelare, già adeguatamente configurato alla luce delle superiori considerazioni.
Parimenti è a dirsi rispetto alla rilevata assenza di contatti diretti intrattenu tra la ricorrente e il latitante, che, alla luce delle condotte contestate, non assume rilievo; nonché al contenuto delle missive personali scambiate tra la ricorrente e il latitante, rimaste estranee alla contestazione.
A fronte di una tale situazione in fatto, emarginata dall’odierno quadro cautelare, non merita censure neppure il giudizio in diritto relativo alla configurabilità dei titoli di reato posti a fondamento della misura adottata.
4.1. Muovendo dalla ipotizzata violazione dell’art. 390 cod.pen. e sulla base della incontroversa presenza di più titoli di condanna definitivi alla cui esecuzione il COGNOME si stava sottraendo, non può neppure ritenersi incerta – per il rilievo del soggetto in interesse e per la peculiarità dei rapporti che legavano i due – la consapevolezza, da parte dell’indagata, dello stato di latitanza del COGNOME nonché della presenza di pene in esecuzione comminate in danno dello stesso.
In questa cornice, il semplice incunearsi in modo produttivo nel meccanismo che consentiva al latitante di restare in contatto con l’ambiente esterno (nel caso la COGNOME) finisce per integrare gli estremi tipici della condotta materiale propria del reato di cui all’art. 390 cod. pen., perché il contributo garantito dalla ricorrent consentiva al soggetto favorito di ridurre il rischio di essere scoperto e arrestato, così da sottrarsi alla esecuzione delle pene definitive comminate nei suoi confronti.
4.2.Non diversamente è a dirsi in relazione al contestato art. 378 cod. pen.
Le indagini da eludere, da valorizzare nell’ottica del reato che occupa, non sono solo quelle già in corso ma anche quelle potenzialmente oggetto di un futuro giudizio penale. E sotto questo versante, il riferimento alle interessenze mafiose offerte dal contenuto delle lettere scambiate tra il latitante e la COGNOME, pacificamente disvelato dall’autonomo accertamento cautelare che ha riguardato quest’ultima, assume rilievo nella specie: ciò non tanto per affermare che anche le missive consegnate per il tramite della odierna ricorrente, potessero ritenersi dotate di analoghi contenuti (aspetto in fatto che, ove comprovato, sarebbe eventualmente foriero, al riscontro dei relativi risvolti soggettivi, di ipote delittuose ben più pregnanti rispetto a quella contestata); bensì per rimarcare, ove ve ne fosse bisogno, il coinvolgimento del latitante in questioni attestanti la perdurante attualità della sua intraneità, all’evidenza suscettibili di attività indagine comunque ostacolate dal protrarsi della latitanza favorita dai contegni materiali tenuti dalla ricorrente.
Il provvedimento impugnato resiste alle censure prospettate dai ricorsi anche in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
5.1. Giova premettere che solo il ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO reca, nel trattare il tema delle esigenze cautelari, un laconico accenno alla aggravante ex ad 416 bis.1 cod. pen, contestata e ritenuta nella specie con riguardo ad entrambe le ipotesi di reato ascritte alla COGNOME dalla odierna imputazione provvisoria.
Rilievo, questo, inammissibile per più concorrenti ragioni, essendo stato sollevato per la prima volta in sede di legittimità e in ogni caso in termini di marcata aspecificità, in assenza di qualsivoglia confronto con le argomentazioni comunque svolte sul punto dal Tribunale (pag. 17, primo capoverso).
5.2. Ciò posto, osserva la Corte come il Tribunale, con motivazione estranea a manifeste incongruenze logiche, abbia affrontato e disatteso le osservazioni critiche prospettate in sede di riesame nell’interesse della COGNOME, pedissequamente ribadite in questa sede, facendo leva, nel riscontrare concretezza e attualità del ritenuto rischio di recidiva, non tanto e solo sulla presunzione di legge garantita dalla presenza dell’aggravante contestata ai sensi dell’art. 416 bis.1 cod. pen. ma anche al numero di volte in cui si è dispiegata la condotta illecita contestata, al non indifferente arco temporale di reiterazione dei citati contegni illeciti, all’assoluto rilievo del latitante favorito nel relativo con criminale e territoriale, alla estrema disponibilità mostrata nei confronti di quest’ultimo malgrado la nota attenzione dedicata alla latitanza del suddetto.
Elementi, questi, tutti correttamente apprezzati nel riscontrare una indole criminale e un correlato pericolo di reiterazione adeguatamente giustificativi della
misura applicata, secondo una valutazione di merito che, così resa, resta al r da vizi prospettabili in sede di legittimità.
Alla reiezione del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamen delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso il 4/4/2024,