Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 18975 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18975 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a Rose il 26/07/1965
avverso l’ordinanza del 03/12/2024 del Tribunale del riesame di Catanzaro
letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
sentite il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore di COGNOME NOME COGNOME Avvocato NOME COGNOME che insiste per l’accoglimento del ricorso.
U-1
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME per il tramite del difensore, ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che ha confermato la misura cautelare in carcere emessa il 31 ottobre 2024 dal Giudice delle indagini
preliminari distrettuale, in ordine al delitto di concorso di persone nel favoreggiamento della latitanza di NOME COGNOME (destinatario di ordinanza custodiale in quanto gravemente indiziato di essere promotore e organizzatore dell’omonima famiglia mafiosa, operante in Cassano allo Ionio), aiutandolo ad allontanarsi dalla Calabria per nascondersi presso la villa di proprietà della famiglia COGNOME, ove l’COGNOME veniva tratto in arresto il 6 novembre 2023, fatti commessi con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa.
Veniva contestato ad COGNOME di aver, in concorso con NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, prelevato il latitante per mezzo di una autoambulanza di proprietà dell’associazione “RAGIONE_SOCIALE“, da Spezzano Scalo, luogo ove NOME COGNOME si nascondeva, per poi trasportarlo a Bari presso la villa INDIRIZZO, famiglia già in “affari” con gli Abbruzzese.
Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza all’esito della ricostruzione della vicenda attraverso l’acquisizione della documentazione dell’associazione “RAGIONE_SOCIALE” e dell’autoambulanza interessata al trasporto, l’analisi del contenuto delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche ed ambientali, delle chiamate effettuate alla centrale di controllo del servizio del “118”, delle celle e delle immagini acquisite dalle telecamere a circuito chiuso.
Sulla base di tali elementi il Tribunale di Catanzaro è pervenuto alla conclusione che NOME COGNOME fosse consapevole di trasportare NOME COGNOME, capo della cosca che era sfuggito all’esecuzione della misura cautelare f ed in tal modo agevolare la compagine criminale di costui, ritenendo sussistenti le esigenze cautelari tutelabili attraverso la misura di massimo rigore.
2. NOME COGNOME deduce quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo si deducono vizi di motivazioni ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. quanto a sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di favoreggiamento.
Si rileva come non sia stata prestata alcuna considerazione al ruolo meramente ancillare del ricorrente che, avendo svolto il ruolo di autista dell’auto-ambulanza, non aveva consapevolezza che la persona trasportata fosse un latitante; osserva come detti mezzi sono autorizzati, a richiesta, al trasporto a titolo oneroso di privati CU cittadini.
Non significativi – si assume – risultano i contatti telefonici avuti nella stessa giornata del trasferimento di NOME COGNOME con NOME COGNOME e la moglie di costui, NOME COGNOME sua datrice di lavoro; costituisce una mera illazione che NOME COGNOME si sia potuto rendere conto che COGNOME viaggiasse con bagagli stivati nel mezzo, non essendo noti né il frangente né le modalità attraverso cui avvenivano dettd.operazioni.
Anche i precedenti controlli svolti dalla polizia giudiziaria, in cui COGNOME era stato identificato in compagnia di NOME COGNOME, compagno convivente della sua datrice di lavoro, è dato non rilevante, essendo costui gravato da remoti precedenti penali, non attinenti a reati associativi o reati aggravati ex art. 416bis. 1 cod. pen.
Analoga considerazione deve essere svolta – si deduce – in ordine alla valorizzata falsificazione del foglio di viaggio del 6 ottobre 2023, documento redatto e . sottoscritto da NOME COGNOME titolare dell’associazione.
Lo svolgimento di mansioni di mero prestatore d’opera dell’COGNOME, privo di autonomia, per conto dell’associazione “RAGIONE_SOCIALE” presieduta dalla COGNOME, è dato che consente di confutare la ritenuta consapevolezza di trasportare un latitante che all’atto dell’arresto era in possesso di documenti falsi. Né è possibile dedurre che il ricorrente potesse conoscere NOME COGNOME il cui viso non era certo noto ai più, avendo costui vissuto per molto tempo in latitanza; non può assegnarsi valenza significativa al fatto che l’ordinanza cautelare che aveva riguardato Abbruzzese fosse stata emessa poco tempo prima ed avesse avuto un notevole clamore mediatico, visto che Alfano vive in un comune distante da quello in cui avrebbe operato il sodalizio asseritannente capeggiato dal latitante.
La visione delle immagini statiche estrapolate dalle telecamere poste sul tragitto non consente di dimostrare la valorizzata andatura veloce impressa al mezzo condotto dal ricorrente.
2.2. Con il secondo motivo.di deduce la violazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen., sia richiamando le ragioni sopra enunciate in ordine all’assenza di consapevolezza di favorire la latitanza del “capo mafia” NOME COGNOME, sia perché la qualifica apicale del sodalizio mafioso di NOME COGNOME non trova conferma giudiziaria, essendogli attribuita nell’ambito del procedimento in cui è stata emessa l’ordinanza alla quale era sfuggito.
2.3. Con il terzo motivoà deducono vizi di motivazione con riferimento alle esigenze cautelari ex art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. con particolare riferimento alla prognosi di inadeguatezza di misura cautelare diversa dalla custodia cautelare in carcere.
È stata omessa ogni valorizzazione dell’età adulta del ricorrente, della totale incensuratezza ed estraneità ad ogni contesto criminale, risultando irrazionale la valorizzazione dell’organizzazione del trasporto del latitante, costituente l’esecuzione marginale di un singolo frammento di condotta.
In ragione dell’assoluta occasionalità del reato contestato si censura l’assenza di motivazione in ordine alle ragioni che impediscono di applicare al ricorrente la misura domiciliare con il presidio di un idoneo mezzo di controllo
proc.
elettronico, con conseguente violazione dell’art. 275, comma 3 e 3-bis 1 cod. pen.
2.4. Con il quarto motivo4i4 deduce la violazione dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., là dove l’ordinanza non esplicita le ragioni del deposito della motivazione dell’ordinanza nel termine di 45 giorni e non negli ordinari 30 giorni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni.
Generici e declinati in fatto risultano i primi due motivi di ricorso con cui si rivolgono censure alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al delitto di favoreggiamento aggravato dalla finalità di agevolare l’associazione mafiosa che vedeva a capo NOME COGNOME.
2.1. Deve farsi rinvio al consolidato principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460).
2.2. Con motivazione completa e fondata sugli elementi indiziari congruamente richiamati, l’ordinanza analizza le intercettazioni telefoniche, i contatti tra i soggetti che erano in procinto di organizzare il trasporto di NOME COGNOME, esponente di spicco della cosca egemone su Cassano allo Ionio, dal luogo di latitanza in Calabria (nascondiglio che gli aveva consentito di sottrarsi all’esecuzione dell’ordinanza emessa a suo carico alcuni mesi prima) a Bari, ove veniva “ospitato” in una villa di proprietà della famiglia COGNOME, già in “affari” con il dan COGNOME.
Coerente e per nulla illogica risulta la valorizzata documentazione acquisita, l’estrapolazione delle immagini delle telecamere che erano sul tragitto, l’analisi dei dati del sistema satellitare, in uso alla compagnia assicurativa, che avev dotazione il mezzo utilizzato, dei tabulati telefonici, il tenore delle registr delle chiamate alla centrale operativa cui faceva riferimento, per il serviz autista di autoambulanze, NOME COGNOME, dipendente dell’associazione “RAGIONE_SOCIALE“.
Priva di lacune si rivela, pertanto, la complessiva analisi delle citate risultanzedi cui vi è un’analitica esposizione alle pa g ine 3, 4 e 5 dell’ordinanza in cui ven g ono indicati i dati da cui si è potuto desumere – con giudizio tipico dell’attuale fase cautelare – che il ricorrente, previ contatti con NOME COGNOME e NOME COGNOME, aveva ra gg iunto Abbruzzese sul luo g o della latitanza presso un villaggio di Spezzano Scalo e aveva – nelle more – dirottato le richieste di intervento della sala operativa del “118” simulando di accettare la richiesta di soccorso per poi far intervenire altra autoambulanza al fine di occultare all’esterno la reale attività svolta; rilevante risulta, altresì, la p dell’organizzazione del trasporto del latitante che ha visto come parte attiva lo stesso COGNOME che ha celato all’esterno l’impiego e l’utilizzo per quella serata di detta autoambulanza.
2.3. Tali elementi, in uno alle concrete modalità attraverso cui era avvenuto il trasporto del latitante e dei suoi effetti personali, alle non compromesse condizioni di salute del trasportato incompatibili con un servizio cui era solito svolg ere, alle particolari accortezze registrate nello svolgimento di tale attività e ai contatti e alle fre q uentazioni con i so gg etti a diretto contatto con NOME COGNOME, hanno portato il Tribunale a ritenere sussistenti i gravi indizi a carico dell’COGNOME circa la conoscenza dell’identità e della caratura criminale del sogg etto trasportato e, di conseguenza, V consapevole v i a g evolare ff 3Z7 A il sodalizio che vedeva a capo NOME COGNOME.
A fronte di una motivazione non certo illogica dell’ordinanza, che ha adeguatamente apprezzato nella sua or g anica consistenza g li elementi indiziari, la difesa tenta di confutarne e riduttivamente interpretarne la valenza attraverso un’opera di non consentita parcellizzazione e sottoposizione di ogni sin g olo elemento al diretto va g lio di q uesta Corte al fine di sollecitarne una difforme valutazione che il Tribunale del riesame ha dimostrato di aver adeguatamente effettuato.
Manifestamente infondata risulta la censura in ordine alle ritenute sussistenti esigenze cautelari e adeguatezza della misura in concreto applicata.
3.1. Posto che l’a gg ravante a g evolatrice dell’attività mafiosa prevista dall’art. 416-bis.1 cod. pen. ha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale e che nel reato concorsuale si applica al concorrente non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell’altrui finalità (così Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep, 2020, COGNOME, Rv. 278734), proprio il rilievo attribuito all’intento di agevolare il clan, preservando il ruolo dirigenziale del latitante, g iustifica il giudizio espresso dal Tribunale sul pericolo di recidiva e sull’irrilevanza dello stato di incensuratezza di NOME COGNOME nonché sulla ritenuta inade g uatezza della misura de g li arresti domiciliari, avuto anche
riguardo all’estrema gravità dei fatti, con giudizio di merito che non evidenzia vizi di illogicità manifesta.
Il Tribunale ha, infatti, desunto dalla gravità dei fatti, dalle modalità esecutive della trasferta del latitante e dai metodi utilizzati per proteggerne la latitanza nonché dalla finalità perseguita, tipicamente mafiosi, il concreto pericolo di reiterazione anche alla luce della minima distanza temporale dai fatti; coerente risulta, pertanto, la disposta misura più rigorosa, la cui adeguatezza e proporzionalitàipresunta per legge, non risulta superata da elementi di segno contrario, avuto riguardo all’operatività dell’associazione facente capo al latitante ed ai rapporti con elementi alla stessa strettamente legati.
3.2. Manifestamente infondata risulta la censura secondo cui sarebbe stata valorizzata l’organizzazione della condotta che non attiene al profilo del ricorrente, avendo il Collegio della cautela apprezzato proprio il fatto di aver costituito valido strumento affinché l’associazione continuasse a perseguire i propri fini, così da ritenere recessive le condizioni familiari e personali in quanto preesistenti alla condotta.
Generica e manifestamente infondata risulta la dedotta omessa motivazione in ordine alle ragioni per cui non è stato possibile applicare la misura cautelare domiciliare con particolari modalità di controllo, avendo la Corte territoriale escluso in radice la possibilità di concedere la più tenue misura.
Manifestamente infondato risulta anche l’ultimo motivo con cui si deduce l’omessa motivazione in ordine alle ragioni che hanno portato il Tribunale ad indicare in giorni 45 il termine entro il quale depositare l’ordinanza, essendo pacifico che tale decisione sia insindacabile (Sez. 2, n. 51073 del 15/09/2016, La, Rv. 268902) e non necessiti di particolari formule che diano atto della scelta effettuata in relazione alla particolare complessità della motivazione (Sez. 1, n. 11166 del 22/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266211).
All’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 09/04/2025