Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25290 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25290 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a AFRICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso, chiedendo anche l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. GLYPH La sesta sezione di questa Corte, con sentenza del 3 maggio 2023, annullava la sentenza della Corte di appello di Milano pronunciata nei confront NOME limitatamente alla configurabilità dell’aggravante di cui all’ar bis.1 cod. pen., contestata sotto il profilo dell’agevolazione mafiosa; la appello di Milano, quale giudice del rinvio, confermava la decisione del giudi primo grado nella parte in cui aveva ritenuto sussistente la suddetta aggrav 1.1 Avverso quest’ultima sentenza propone ricorso per cassazione il difensore COGNOME, lamentando l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 627 comma 3 cod. pen., essendo evidente che il giudice del rinvio non aveva soddisfatto la ric di questa Corte circa la necessità di inquadrare la società RAGIONE_SOCIALE “sistema mafioso” di riciclaggio di risorse finanziaria; ancora’ questa Corte censurato la sentenza della Corte di appello rilevando che “in secondo luo devono essere specificati gli elementi di prova da cui possa trarsi il convinc dell’assimilazione della finalità di agevolare sé stessi da parte dei COGNOME, come gli effettivi titolari della predetta società sotto sequestro e ch personalmente prelevato in contanti gli importi dei dodici assegni indica imputazione, con la finalità di agevolare l’associazione mafiosa, non poten desumere tale convergenza di scopi dalla sola “contiguità mafiosa” dei pred fratelli”; anche su tale evenienza la Corte di appello, quale giudice del rinvio riproposto l’illogico apparato motivazionale già fornito dal primo giudice di ap incorrendo nel vizio di motivazione; il difensore osserva che l’aggrav dell’agevolazione mafiosa prescinde dalla appartenenza all’associazione da pa degli autori dei reati che si assumono aggravati da detta finalità, perché no i reati commessi dagli associati sono necessariamente diretti ad agevolare gli dell’associazione, mentre, ai fini della configurabilità della circostanza agg dell’agevolazione mafiosa, la finalità agevolatrice perseguita dall’autore del deve essere oggetto di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova s il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al p ine specifico di favorire l’attività dell’associazione mafiosa e della consapevolezza dell’ prestato al sodalizio, non essendo evidentemente sufficienti la sola esiste legami interpersonali con l’ambiente mafioso, nè la prova dell’esistenza d rapporto di affiliazione mafiosa; tale rigorosa verifica non era stata effettua Corte di appello; inoltre, la sentenza di rinvio aveva sottolineato come do approfondirsi ed essere chiarita la rilevanza della partecipazione di COGNOME a ascritti a COGNOMECOGNOME atteso che solamente rispetto ad un unico assegno trat Corte di Cassazione – copia non ufficiale
conto della RAGIONE_SOCIALE a favore della RAGIONE_SOCIALE era stato ravvisato il concorso del predetto coimputato, indicato come il prestanome del capo mafia COGNOME, ma su tale punto nulla aveva detto il giudice del rinvio; la nuova decisione si fondava sugli stessi argomenti ritenuti carenti da questa Corte
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1 La Sesta sezione di questa Corte aveva precisato quanto segue (pag.5): “È evidente la carenza di motivazione della decisione impugnata che, senza evidenziare il collegamento della società RAGIONE_SOCIALE con l’associazione di ‘ndrangheta, ha valorizzato unicamente i rapporti di frequentazione ed i legami interpersonali tra i fratelli COGNOME ed il mafioso COGNOME e tra questi ed il capo ma COGNOME, per desumerne che le somme sottratte dal conto corrente bancario della RAGIONE_SOCIALE sarebbero state presuntivamente prelevate per implementare le casse dell’associazione mafiosa o comunque per arrecare beneficio alle finalità dell’associazione mafiosa. La debolezza delle argomentazioni emerge in modo netto dalla ritenuta esclusione della RAGIONE_SOCIALE dal sistema delle società che operavano attraverso lo scambio di fatturazioni per operazioni inesistenti e di cui si serviva il boss mafioso COGNOME per realizzare gli interessi economici ‘dell’associazione ‘RAGIONE_SOCIALE a Milano.”; ancora, “deve essere, perciò, innanzitutto chiarito l’inquadramento della società RAGIONE_SOCIALE, facente capo ai fratelli COGNOME, nel “sistema mafioso” di riciclaggio di risors finanziarie. In secondo luogo, devono essere specificati gli elementi di prova da cui possa trarsi il convincimento dell’assimilazione della finalità di agevolare sé stessi da parte dei COGNOME, indicati come gli effettivi titolari della predetta soci sotto sequestro e che hanno personalmente prelevato in contanti gli importi dei dodici assegni indicati in imputazione, con la finalità di agevolare l’associazione mafiosa, non potendosi desumere tale convergenza di scopi dalla sola “contiguità mafiosa” dei predetti fratelli”…”Deve essere, inoltre, approfondita e chiarita rilevanza della partecipazione di COGNOME ai reati ascritti al COGNOME, atteso solamente rispetto ad un unico assegno tratto sul conto della RAGIONE_SOCIALE a favore della RAGIONE_SOCIALE (l’assegno dell’11.11.10 di 10.584 euro, indicato al prog. 10 dello schema riportato a pag. 4 della sentenza di appello), è stato ravvisato il concorso del predetto coimputato, indicato come il prestanome del capo mafia COGNOME. Trattandosi di plurimi reati uniti dal vincolo della continuazione, l’aggravante dell’agevolazione mafiosa deve essere verificata con riferimento a ciascuno degli assegni fraudolentemente sottratti al sequestro, non essendo evidentemente Corte di Cassazione – copia non ufficiale
sufficiente il riferimento alla generica presenza del COGNOME in occasione di alcune delle operazioni di prelievo del contante, senza una disamina riferita al profilo della destinazione dell’importo consegnato in contanti ai fratelli COGNOME: devono, pertanto, indicarsi gli elementi di prova di una ipotetica fittizia intestazione del società RAGIONE_SOCIALE in capo ai fratelli COGNOME, che deve essere oggetto di un rigoroso percorso argomentativo carente in entrambe le sentenze dei due gradi di merito.” A fronte di tale motivazione, la Corte di appello di Milano ha risposto solo parzialmente a quanto oggetto del giudizio di rinvio, posto che sul primo punto ha affermato che “è irrilevante che RAGIONE_SOCIALE possa non essere una protagonista stabile all’interno del contesto delle società facenti parte del sistema deputato in favore delle cosche- al drenaggio delle risorse”, con una motivazione quindi non adeguata rispetto a quanto era stato evidenziato da questa Corte nella sentenza sopra richiamata; inoltre, nessun accenno vi è alla questione della ipotetica fittizia intestazione della RAGIONE_SOCIALE in capo ai fratelli COGNOME; pertanto, è ver che “il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventu giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all’esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito.” (Sez.1, 5517 del 30/11/2023, Lombardi, Rv. 285801 – 02), ma deve pur sempre fornire adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposta al suo esame, motivazione che nel caso in esame non appare rispettosa del disposto di cui all’art. 627 cod. proc. pen. relativamente agli aspett sopra evidenziati. 2.La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso il 16/05/2024