Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34631 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34631 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME n. a Barcellona Pozzo di Gotto il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina in data 8/6/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udita la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilit ricorso; udito il difensore della parte civile, AVV_NOTAIO, che ha depositato conclusioni scri nota spese; uditi i difensori dell’imputato, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che hann illustrato i motivi, chiedendone l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Messina, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Sesta Sezione Penale in data 18/10/2022, confermava
la decisione del Gip del Tribunale di Messina che aveva riconosciuto l’NOME colpevole de delitto di falsa testimonianza, aggravato dall’essere stato commesso per agevolar l’associazione mafiosa di Barcellona Pozzo di Gotto.
La pronunzia rescindente aveva disposto l’annullamento della sentenza della Corte territoriale, che aveva confermato la pronunzia di primo grado, evidenziando che l motivazione rassegnata non risultava coerente con i principi di legittimità secondo cui, al dell’integrazione della circostanza di cui all’art. 416bis.1 cod.pen., non è suff l’agevolazione indirizzata ai singoli esponenti dell’associazione mafiosa laddove non si ris in un vantaggio per il sodalizio nel suo complesso.
Hanno proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione i difensori dell’imputato, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, deducendo:
2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussis dell’aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen., avendo la Corte di merito confermato l configurabilità della circostanza in maniera apodittica e non coerente con le indicazioni fo in sede rescindente. In particolare, i giudici d’appello non hanno fornito elementi a sost del dolo intenzionale e della finalizzazione della condotta a favorire non i singoli ma il so criminoso. La sentenza impugnata ha sostenuto che la l’agevolazione sarebbe consistita nel garantire il mantenimento in vita e la piena funzionalità dell’associazione, evitando la conseguente all’arresto di un esponente di rilievo quale COGNOME NOME, senza considerare la natura indiretta del vantaggio prospettato e l’assenza di elementi a sostegno del fatto con le dichiarazioni rese all’udienza del 24/2/2011 il ricorrente intendesse favorire il g criminale piuttosto che i singoli imputati. Inoltre, la Corte territoriale, con un’ inversione dell’onere della prova, ha valorizzato al fine dell’affermata sussistenza circostanza la mancata allegazione da parte della difesa di stretti rapporti con singoli espon del sodalizio ed ha trascurato lo stato di timore in cui il prevenuto ha reso testimoni condizione scarsamente compatibile con la finalità agevolativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure formulate in punto di sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa.
La Corte territoriale (pag. 6 e segg.) ha ben chiarito che l’imputato, condann irrevocabilmente quale concorrente esterno della famiglia mafiosa di Barcellona Pozzo di Gotto nel periodo 1999-2018, ha reso la falsa testimonianza oggetto di addebito non al solo fine scagionare dalle accuse di estorsione aggravata in danno di COGNOME NOME i sodali incriminati NOME COGNOME e COGNOME NOME, ma allo scopo di agevolare il sodaliz cui ha per lungo tempo fornito ausilio, anche veicolando informazioni relative ai collabor di giustizia.
L’inserimento della specifica condotta delittuosa nel contesto del qualificato contri fornito all’associazione quale concorrente esterno dà conto della consapevolezza del ricorrent circa la strutturazione e le dinamiche operative del gruppo criminale e del sostrato psicolog che permeava la falsa testimonianza, finalizzata a smentire la denunzia della p.o. attraver la creazione di una falsa prova a discarico, i cui contenuti l’imputato confermava in sed esame dinanzi l’autorità giudiziaria.
1.1 Al fine di apprezzare l’esatta latitudine della condotta mendace di cui il ricor aveva piena consapevolezza e volontà basti por mente alla demolizione della credibilità dell p.o. COGNOME, imprenditore che si era determinato alla denunzia RAGIONE_SOCIALE estorsioni patite oltre un decennio, e alla complessa architettura a monte RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dibattimenta coinvolgente non solo il COGNOME NOME e i fratelli, tra cui NOME, in seguito diven collaboratore di giustizia, ma anche COGNOME NOME, interlocutore del ricorrente n registrazione audio dai contenuti integralmente falsi.
La Corte di merito ha, dunque, correttamente applicato i principi declinati in sede legittimità in materia di aggravante dell’agevolazione mafiosa giacché la natura soggetti della stessa, in quanto incentrata su una particolare motivazione a delinquere, è desumibi anche dalle modalità dell’azione, rilevanti quali parametri rivelatori del substrato psico della circostanza, mentre sotto il profilo causale l’oggettiva idoneità del delitto con all’agevolazione deve essere parametrata non necessariamente in via diretta al consolidamento o al rafforzamento del sodalizio nel suo complesso, dovendo accordarsi rilevanza anche alla salvaguardia dell’attività dell’associazione ovvero di una d manifestazioni esterne della vita della medesima (Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Rv. 273538- 01; n. 53691 del 17/10/2018, Rv. 274615 – 01).
In proposito i giudici territoriali hanno fornito ampia e persuasiva motivazione in qu il calunnioso discredito di cui è stato fatto oggetto il denunziante ha costituito un inne deterrente alla denunzia da parte di altri imprenditori estorti, alimentando uno dei s vitali della compagine mafiosa.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiara inammissibile con conseguente condanna del proponente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragio d’esonero. Al prevenuto fanno, altresì, carico le spese sostenute dalla parte civile nell’odi grado, liquidate, giusta notula, nella misura di euro 3.686,00 oltre accessori.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Condanna, inoltre,
l’imputato alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudi dalla parte civile NOME COGNOME che liquida in complessivi euro 3.686,00, ol accessori di legge.
Così deciso in Roma, 27 giugno 2024
La AVV_NOTAIO estensore
La Presidente