Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11270 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11270 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Bianco il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso la sentenza n. 951/19 in data 22/09/2021 della Corte di appello di Milano, quarta sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria 05/01/2023, ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udita la discussione della difesa del ricorrente, AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, che si sono riportati ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 22/09/2021, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano che, in data 12/09/2018, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato, tra gli altri, NOME COGNOME alla pena di anni sette di reclusione ed euro 6.000 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 81, 648-ter cod. pen., 7 d.l. 152/1991 (capo 1), in relazione a plurimi fatti di impiego di denaro di provenienza illecita, commessi al fine di agevolare l’attività dell’associazione di stampo mafioso denominata RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Primo motivo: violazione di legge e segnatamente degli artt. 192, 546, 533 e 603 cod. proc. pen. in relazione all’art. 648-ter cod. pen., in ipotesi d insussistenza di prova della riferibilità della somma contestata a quella, proveniente da reato, che si assume essere stata consegnata all’imputato; mancanza di accertamento decisivo sul punto; vizio di motivazione per apparenza e manifesta illogicità in ordine all’incompleta valutazione delle prove indicate e per omesso esame di dati probatori decisivi al giudizio specificamente indicati nell’atto di appello e nei motivi aggiunti. La disattesa verifica della produzione documentale relativa alle attività economiche del COGNOME, l’omessa considerazione delle lacune della consulenza tecnica del pubblico ministero nel procedimento di prevenzione e l’errore di lettura delle conclusioni della stessa, laddove risultavano rilevanti per l ricostruzione dei movimenti tra i conti e l’esposizione debitoria del COGNOME, costituiscono i fatti che inficiano di apparenza e illogicità la decisione impugnata. Se dall’esame delle transazioni e delle operazioni bancarie accertate dalla polizia giudiziaria e riportate nell’informativa riepilogativa, risultano incassi, personali societari, per importi notevoli, sufficienti a giustificare la liceità del patrim immobiliare personale e societario di NOME COGNOME, e se dalla consulenza tecnica COGNOME risultavano debiti per mutui e finanziamenti non onorati, la documentazione difensiva prodotta e non considerata avrebbe consentito di individuare la causa, i soggetti e le occasioni dei versamenti, anche di denaro contante e di quelli risultanti “in nero” rispetto al dichiarato personale e societario che escludevano la pretesa portata dell’imputazione. Del tutto inopinato era poi risultato il mancato accoglimento della richiesta difensiva di rinnovazione dell’istruttoria in appello attraverso l’esperimento di perizia che avrebbe consentito di far emergere le lacune e le contraddizioni della consulenza del pubblico
ministero e di relazionare le operazioni economiche effettuate dal COGNOME nel corso della sua attività imprenditoriale agli introiti prodotti e, quanto alla “RAGIONE_SOCIALE” rilevare se e quanto la somma asseritamente ritenuta ingiustificata dalla consulenza del pubblico ministero, avesse causa in operazioni individuabili e ben individuate negli atti prodotti. Ulteriori vizi di illogicità della sentenz rinvengono nella parte in cui la stessa ha tentato di superare la smentita del collaboratore COGNOME NOME sulle sue precedenti dichiarazioni, accreditando queste ultime e tacciando di mendacio il NOME allorquando lo stesso ha ritrattato, senza porre in alcuna correlazione il ritenuto mendacio con il precedente giudizio di inaffidabilità e non credibilità espresso nei confronti dello stesso da ben tre decisioni definitive.
Secondo motivo: violazione di legge in relazione all’art. 7 I. 203/1991 in relazione a tutte le fattispecie; insussistenza del dolo di “agevolazione” dell’associazione e vizio di motivazione sul punto. Per la giurisprudenza è necessario accertare che la condotta tipica sia diretta a rafforzare o favorire il perseguimento degli scopi illeciti dell’associazione mafiosa: detta finalità deve essere oggetto di rigorosa verifica della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico (cioè col dolo diretto) di favorire l’attivit dell’associazione. La sentenza impugnata non ha fatto applicazione di tali principi: l’aggravante in oggetto, infatti, non può essere ritenuta sussistente quasi in via automatica per il semplice fatto che l’agente, con la condotta posta in essere, ha in qualche modo agevolato una persona facente parte di un sodalizio criminoso, senza tuttavia preoccuparsi di spiegare in che termini la condotta posta in essere dall’agente abbia superato il rapporto interpersonale con il singolo mafioso e sia stata invece diretta ad agevolare l’attività di questo sodalizio, con piena coscienza da parte dell’agente della prospettiva in cui si muove.
Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Non si è tenuto conto dell’incensuratezza del COGNOME, della sua non più giovane età e del buon comportamento processuale tenuto.
Quarto motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, erroneamente calcolata in concreto e non definita nel minimo edittale, col minimo aumento per l’aggravante e la continuazione. Aver fissato la pena base – ben lontana dai minimi edittali – in anni sette di reclusione, aumentandola a dieci anni e sei mesi per effetto dell’aggravante pare calcolo del tutto immotivato, non essendosi peraltro specificati gli aumenti di pena operati a titolo di continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Manifestamente infondato è il primo motivo.
Lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le censure ivi articolat finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all’esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corrett deduzione del vizio di violazione di legge di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto – come ricostruito dai giudici di merito – nella fattispec astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l’erroneità dell’opera di “sussunzione” del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito.
Con la doglianza svolta, il ricorrente, nel riproporre tesi difensive già ampiamente valutate nel doppio grado di giudizio (si allude, in particolare, alla credibilità del collaboratore di giustizia e alla provenienza delle somme investite dal ricorrente nella società e poi adoperate per l’acquisto degli immobili di cui in imputazione) e sulle quali vi è stata ampia risposta da parte dei giudici di merito, contesta, in sostanza, l’approdo decisionale cui sono giunte le sentenze nell’affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione ovvero nella proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio (v. pagg. 17 e ss. della sentenza impugnata).
Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il secondo motivo.
3.1. La Corte territoriale ha riconosciuto come sia del tutto insostenibile che il COGNOME avesse agito al solo fine di agevolare il soggetto (COGNOME NOME) che
gli aveva consegnato il capitale di provenienza illecita. Del resto, già il giudice di primo grado aveva evidenziato gli elementi che rendevano incontestabile il fatto che l’imputato avesse tenuto la condotta ascrittagli al fine di agevolare l’attività della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di cui era a capo lo stesso COGNOME. Dette conclusioni si traggono dal fatto che “in primo luogo COGNOME NOME non avrebbe mai consegnato (ndr., al COGNOME) una somma ingente, senza essersi accertato che COGNOME fosse consapevole di chi fosse il suo interlocutore, e lo stesso vale per COGNOME NOME, che aveva presentato COGNOME a NOME, assumendosene la relativa responsabilità; inoltre, il fatto che COGNOME NOME avesse chiesto a COGNOME di rendere conto degli investimenti non a sé, ma al fratello NOME, altro componente della RAGIONE_SOCIALE, rendeva manifesta la provenienza del capitale illecito consegnato all’appellante dall’attività criminosa gestita dal clan cui gli stessi appartenevano”.
Del resto, come evidenziato dal giudice di primo grado, è illogico pensare che COGNOME NOME, evidentemente responsabile in prima persona di fronte a COGNOME NOME dell’affidabilità del soggetto da lui presentato, non si fosse previamente assicurato che il COGNOME fosse ben a conoscenza del ruolo ricoperto dal futuro interlocutore nell’associazione, tant’è che la mancata condivisione da parte dello COGNOME di una simile notizia con il COGNOME avrebbe esposto il primo ad un rischio esorbitante ed inutile, nei suoi rapporti con il capoclan.
3.2. Nei termini in cui è ricostruita dalla Corte territoriale, la fattispec concreta corrisponde al modello legale, che riguarda un delitto commesso al «fine di agevolare l’attività delle associazioni» di tipo mafioso. Deve ammettersi che, al riguardo, il quadro della giurisprudenza non è particolarmente lineare, operandosi talvolta riferimenti al «dolo specifico» di agevolazione quale situazione soggettiva considerata dal legislatore (cfr., Sez. 5, n. 1706 del 12/11/2013, dep. 2014, Barbaro, Rv. 258951).
In realtà l’elemento qualificante, sul piano descrittivo, non è l’esclusione dell’evento perseguito dal novero degli elementi necessari per la consumazione della fattispecie (ciò che appunto caratterizza il dolo specifico), ma la stabilit irrilevanza delle situazioni soggettive di mera accettazione del rischio di un effetto di agevolazione, cioè del cosiddetto dolo eventuale. In altre parole, ed intuitivamente, non potrebbero considerarsi commessi «al fine di» agevolare l’associazione le condotte tenute in assenza di tale finalismo, in stato di mera accettazione dell’eventualità di un vantaggio per l’ente. Ma deve dirsi – per ragioni analoghe – che va esclusa anche la sufficienza di un dolo che potrebbe definirsi diretto, cioè fondato sulla sicurezza dell’evento di agevolazione, e tuttavia non indirizzato alla produzione dell’evento medesimo.
La norma evoca, dunque, un effetto intenzionale della condotta, riconducibile al piano del movente (cfr., Sez. 6, n. 31437 del 12/07/2012, COGNOME, Rv. 253218; Sez. 6, n. 2696 del 13/11/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 242686). Non occorre – conviene precisare – che l’agevolazione rappresenti il movente esclusivo od anche solo dominante dell’azione criminosa, ben potendo la stessa essere determinata anche da finalità diverse, cominciando da quella di lucro personale (cfr., Sez. 1, n. 49086 del 24/05/2012, COGNOME, Rv. 253962; Sez. 6, n. 26268 del 28/06/2006, Gagliardi, Rv. 235081).
Per la stessa ragione, va precisato che il vantaggio in capo all’associazione mafiosa non deve essere necessariamente perseguito in termini di adesione “ideologica” o addirittura in ragione dell’affectio societatis, essendo sufficiente un personale interesse dell’agente affinché sia prodotto un vantaggio a favore dell’ente, nella consapevolezza delle sue caratteristiche di “mafiosità”. È necessario, tuttavia, che l’effetto di favore per il gruppo criminale costituisca lo scopo almeno concorrente dell’agire delittuoso, cioè che ne costituisca un movente (non necessariamente il solo), non bastando che si tratti di una conseguenza accettata, in termini di maggiore o minore probabilità, del comportamento tenuto dall’agente: il che corrisponde alla lettera della norma ed alla sua ratio di contrasto ai comportamenti di contiguità, la sola che giustifica un inasprimento sanzionatorio davvero assai rilevante.
Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come i giudici di merito abbiano, anche attraverso prova logica, dato conto del fatto che il ricorrente, con la propria azione, avesse agito per un finalismo chiaramente riconducibile alla nozione fin qui delineata.
4. Manifestamente infondato è il terzo motivo.
La Corte territoriale ha motivato il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto dell’assenza di ragioni di meritevolezza nonché del contesto dei rapporti dell’imputato con ambienti criminali di alto livello in cui è maturata la condotta contestata.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Suprema Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli rite decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tal
valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).
Nella fattispecie, la Corte territoriale ha congruamente valorizzato, come elemento decisivo e, di per sé, ampiamente sufficiente a sostegno del proprio decisum, l’assenza di ragioni giustificatrici per il riconoscimento dell’ulteriore beneficio (da ultimo, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).
5. Manifestamente infondato è il quarto motivo.
La pena è stata così determinata dal primo giudice: pena base, considerata la continuazione interna, anni sette di reclusione ed euro 6.000 di multa, aumentata per l’aggravante contestata ad anni dieci, mesi sei di reclusione ed euro 9.000 di multa, diminuita ad anni sette di reclusione ed euro 6.000 di multa per il rito.
Va rilevato innanzitutto come del mancato dettaglio di pena a titolo di continuazione, la parte non possa dolersi in questa sede non avendo proposto motivo di appello sul punto.
Per quanto riguarda, poi, la determinazione in concreto della pena, va ricordato come la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.
Ciò considerato, va evidenziato come la Corte territoriale, dopo aver riconosciuto l’impossibilità di ipotizzare una pena corrispondente al minimo edittale a fronte dell’entità della somma oggetto di reimpiego (pari a quasi 300.000 euro), ha ritenuto che la pena base irrogata, pur se superiore al minimo edittale, è comunque nettamente inferiore ai valori medi previsti dalla norma incriminatrice, riconoscendo altresì come fosse stata ampiamente motivata la quantificazione dell’aumento operato per la contestata e ritenuta aggravante.
GLYPH 7
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 02/02/2023.