Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39567 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39567 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato a Santo Stefano Quisquina il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/04/2024 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni dei difensori del ricorrente, avvocato NOME COGNOME e avvocato NOME COGNOME, che si sono riportati al ricorso insistendo per l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Palermo, in accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha applicato a NOME COGNOME la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in relazione al reato di cui all’art. 378, 384-ter e 416-bis.1 cod. pen., per avere aiutato il suocero NOME COGNOME, capo del mandamento mafioso Lucca RAGIONE_SOCIALE e della famiglia di Lucca RAGIONE_SOCIALE, ad eludere le investigazioni dell’autorità fungendo da intermediario nelle comunicazioni tra il predetto COGNOME e i sodali NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME, uomo d’onore della famiglia di Favara, anche svolgendo il ruolo di autista per agevolarne gli incontri, con le aggravanti di avere agito per agevolare l’associazione “RAGIONE_SOCIALE” e per impedire, ostacolare o sviare le indagini in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., in Lucca RAGIONE_SOCIALE tra il 22 novembre e il 26 dicembre 2021 e il 12 aprile 2022.
Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, NOME COGNOME chiede l’annullamento dell’ordinanza e denuncia:
2.1. GLYPH violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto dell’eccezione difensiva di inammissibilità dell’appello del Pubblico Ministero per genericità sia perché, nella richiesta cautelare, era priva di motivazione la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. sia perché l’appello cautelare era privo di specifica motivazione sul punto essendosi limitato il Pubblico Ministero a richiamare un precedente in materia;
2.2. GLYPH violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. che sarebbe stata ritenuta configurabile sulla base di dati meramente congetturali e inidonei a dimostrare la consapevolezza, da parte dell’indagato, della “ripresa” dell’attività mafiosa da parte del suocero dopo che questi era stato scarcerato per fine pena già nel 2016 (in relazione ad una risalente condanna per reato associativo riferita a fatti del 2009) e tenuto conto che l’indagato per cinque anni aveva svolto attività professionale nel milanese e che il magistrato di sorveglianza aveva revocato la misura di sicurezza della libertà vigilata applicata all’Innbornone che, pertanto, negli anni 2021 e 2022 era libero. In estrema sintesi, è solo il risalente pregiudizio penale dell’COGNOME che ha giustificato il giudizio di gravità indiziaria della consapevolezza dell’indagato di agevolare un noto mafioso, in mancanza di elementi sintomatici della consapevolezza, da parte dell’indagato, dell’attualità del coinvolgimento del suocero in indagini di polizia per il reato associativo. Con riferimento all’incontro del 21 novembre 2021 tra COGNOME e COGNOME, il ricorrente risultava del tutto estraneo a contatti preliminari, che erano avvenuti direttamente tra il COGNOME e il COGNOME, suo amico, che aveva collegamenti amicali anche con il suocero, di cui era stato ospite già nell’estate del 2021; COGNOME, inoltre, ignorava che il suocero avrebbe dovuto incontrare il NOME e lo aveva accompagnato all’incontro con il NOME solo per ragioni di cortesia. In merito all’ulteriore incontro del 26 dicembre 2021, il Tribunale è incorso in vero e proprio travisamento della prova nella parte in cui ha ritenuto che l’invito telefonico dell’indagato al NOME avvenisse su richiesta del suocero, la cui voce si sarebbe sentita in sottofondo nel corso della conversazione con la quale il
NOME aveva contattato NOME COGNOME chiedendogli un incontro, voce che, invece, non risulta sul reperto fonografico in atti e dalla nota dei Carabinieri richiamata dal Tribunale che fa riferimento ad altro episodio e altro indagato (il Tribunale richiama una inesistente nota del 14 febbraio 2022 laddove la nota è di anno diverso e fa riferimento ad altro indagato). Infine, il Tribunale è incorso in errore anche nella riferibilità all’anno 2021 di altra conversazione intercorsa tra l’indagato e il NOME, associata ad altro incontro in cui i due avrebbero parlato dei lavori riferibili all’impresa RAGIONE_SOCIALE. Inopinatamente, tale conversazione, è stata associata ad una conversazione telefonica di un anno precedente (del 12 aprile 2021). Il Tribunale ha illogicamente, e in carenza di motivazione, ritenuto tali condotte dimostrative della consapevolezza dell’indagato, al momento delle intercettazioni delle conversazioni, della ripresa delle attività illecite del suocero, e ne ha tratto la conclusione della consapevolezza dell’indagato della finalità di agevolare l’associazione, finalità che, come noto, è caratterizzata da dolo intenzionale;
2.3. GLYPH violazione di legge e cumulativi vizi di motivazione in relazione alla sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di condotte illecite trascurando che il ricorrente, negli anni 2022 e 2023, era stato assegnato, come docente, in scuole di paesi diversi da Lucca RAGIONE_SOCIALE e che non ne è comprovata, a indagini ancora in corso, alcuna ingerenza nelle attività del suocero. Vieppiù, ai fini dell’attualità del giudizio di pericolosità sociale in relazione a reato connotato dall’aggravante mafiosa, è contraddittoria la valutazione del Tribunale che ha valorizzato, a favore del ricorrente nella scelta della misura, l’autonomia del percorso di vita e professionale. Le condotte ascrittegli sono, pertanto, del tutto occasionali e, comunque, risalenti nel tempo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata, per le ragioni di seguito precisate concernenti la insussistenza delle esigenze cautelari, deve essere annullata senza rinvio.
2.11 Tribunale di Palermo, adito su appello del Pubblico Ministero, ha ritenuto sussistente l’aggravante dell’agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1 cod. pen.) dopo che, con ordinanza del 27 marzo 2024, aveva confermato l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva applicato al medesimo COGNOME la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione al reato di favoreggiamento, previa esclusione della suddetta aggravante: di conseguenza ha applicato al NOME la misura cautelare degli
arresti domiciliari con braccialetto elettronico e con divieto di comunicare con persone diverse da quelle che con lui abitualmente coabitano o lo assistono sospendendo l’esecuzione del provvedimento fino alla definitività della decisione.
3.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Corrette risultano, a riguardo dell’ammissibilità dell’appello del Pubblico Ministero, le conclusioni raggiunte nell’ordinanza impugnata ove è evidenziato, sulla base della sintesi delle pertinenti argomentazioni del Tribunale e del correlativo appello del Pubblico Ministero, che questi aveva contestato la mancata applicazione della circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa (art. 416-bis. 1 cod. pen.) richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto degli elementi costitutivi dell’aggravante in parola.
Era infatti sufficiente, ai fini della specificità del motivo dell’appello cautelare, il richiamo, da parte del Pubblico Ministero appellante, alla giurisprudenza di legittimità che individua le condizioni di applicazione dell’aggravante suddetta nel caso in cui, la condotta agevolativa sia prestata in favore di un noto capoclan (Sez. 6, n. 32386 del 28/03/2019, Salvato, Rv. 276475), al confronto con le conclusioni raggiunte dal giudice per le indagini preliminari a fondamento del diniego di applicazione dell’aggravante nella parte in cui, dopo avere dispiegato un’articolata motivazione sul favoreggiamento del NOME a favore del suocero, NOME COGNOME, aveva genericamente richiamato la giurisprudenza secondo cui, ai fini della configurabilità dell’aggravante, è richiesto “un aiuto portato in favore della cosca mafiosa nella sua interezza”.
Né rileva, in presenza della formale contestazione dell’aggravante contenuta nel capo di provvisoria imputazione, che nella richiesta cautelare il Pubblico Ministero non si fosse diffuso sul punto avendo, invece, chiaramente evidenziato il ruolo di capo clan di NOME COGNOME.
3.Anche il secondo e terzo motivo di ricorso sono generici, perché svolti in fatto.
Va ricordato che, secondo i principi consolidati espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, l’ordinanza emessa in tema di misure cautelari personali non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatti posti a fondamento della decisione ovvero nell’assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in
concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482 Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, Rv. 234148).
Il vizio di motivazione prospettato dal ricorrente sulla valutazione della gravità indiziaria in relazione alla sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa con riferimento alla consapevolezza e alla direzione dell’aiuto prestato dal COGNOME al suocero per eludere le investigazioni delle autorità e garantirgli la copertura in occasione degli incontri con l’imprenditore NOME COGNOME e il capoclan NOME COGNOME, non sussiste: la valutazione alternativa prospettata dal ricorrente è, infatti, frutto di una valutazione frazionata delle risultanze probatorie e della prospettazione assertiva della sussistenza di errori valutativi esclusi dalla lettura del provvedimento impugnato, che, invece, ha proceduto all’analisi coordinata e calata all’attualità delle indagini in corso, di tutti gli elementi desumibili dalle conversazioni e dalle attività che vedono protagonista l’odierno ricorrente.
Il Tribunale, in particolare, non ha trascurato gli elementi che, nella prospettazione difensiva, escluderebbero la consapevolezza del ricorrente sulle perduranti attività illecite dell’COGNOME, quale capoclan della famiglia di Lucca RAGIONE_SOCIALE, cioè la risalenza nel tempo della condanna per mafia del suocero e i rapporti di amicizia tra il ricorrente e l’imprenditore NOME COGNOME, che ne giustificherebbero i contatti telefonici tra i due ma che risulterebbero irrilevanti, sempre nella prospettazione difensiva, posto un precedente (e documentato dalle intercettazioni) abboccamento tra il COGNOME e l’COGNOME che era effettivamente libero al momento dei fatti, ma le ha ritenute circostanze irrilevanti al confronto di altri elementi che, invece, valevano ad integrare la condotta di favoreggiamento dell’indagato a favore del suocero e che, per quanto qui rileva, erano ritenute rivelatrici della consapevole agevolazione del clan di appartenenza.
Il Tribunale, infatti, ha valorizzato le modalità e il contenuto delle conversazioni intercettate il 28 novembre 2021 tra il COGNOME e il COGNOME che, nonostante il linguaggio criptico, immediatamente ne coglieva il senso recandosi a casa del suocero, che attraverso il telefono cellulare del COGNOME, contattava il COGNOME provvedendo, immediatamente dopo, ad accompagnare il suocero, in auto, all’incontro con NOME COGNOME; in tale occasione COGNOME notava l’abboccamento del suocero con il NOME e riceveva dall’COGNOME, custodendolo, il telefono cellulare di questi, nonché il contenuto delle conversazioni del 26 dicembre 2021 e del 12 aprile 2022.
Il Tribunale ha evidenziato che l’incontro del 26 dicembre era stato sollecitato proprio dal ricorrente e che, anche in occasione dell’incontro del 12 aprile 2022, dopo essere stato chiamato dal NOME, l’indagato aveva contattato il suocero sollecitandolo a raggiungerlo nel luogo convenuto con il COGNOME per l’incontro. La
Polizia, che monitorava l’incontro, aveva rilevato che anche in tale occasione l’COGNOME aveva consegnato al genero, prima di appartarsi con il NOME, il telefono cellullare.
La concludenza dei dati evidenziati dal Tribunale non è incrinata dai rilievi della difesa che rimangono generici: con riferimento all’intercettazione del 26 dicembre 2021 (quella in cui, in sottofondo viene percepita la presenza di un terzo, individuato nell’COGNOME), la difesa ha allegato il verbale di trascrizione di una conversazione diversa (quella intercettata sul telefono del COGNOME e non quella intercettata sull’apparecchio in uso al NOME) né, vista la stratificazione di note informative che sono state depositate, è risolutiva la produzione di quella del 14 febbraio 2023 a dimostrazione della inesistenza dell’incontro del 12 aprile 2022 e delle implicazioni che ne sono state tratte.
Il Tribunale ha ricostruito, con argomentazioni immuni da censure, le ragioni degli incontri sollecitati all’COGNOME da NOME COGNOME, che risponde di concorso esterno in associazione mafiosa, con NOME COGNOME, uomo d’onore della famiglia di Favara, ragioni pertinenti a logiche di spartizione di lavori connessi agli appalti pubblici nel territori di interesse, evidenziando, così, il contributo favoreggiatore del COGNOME che si era scientemente e ripetutamente prestato ad agevolare i contatti e le comunicazioni riservate tra il suocero e i predetti sodali curando anche la “custodia” del cellulare dell’COGNOME durante tali riservati colloqui.
4.Prennesso che anche il giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto sussistente l’aggravante di cui all’art. 378, secondo comma, cod. pen. perché le intercettazioni avevano accertato che il COGNOME aveva prestato la propria opera per agevolare incontri del suocero strumentali ad eludere le investigazioni in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., non denota alcuna caduta logica la ritenuta sussistenza anche dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., dell’avere agito con la finalità di agevolare non solo il suocero ma l’intera associazione mafiosa.
L’ordinanza impugnata, dopo avere evidenziato la natura soggettiva dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., ha richiamato a sostegno della configurabilità dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa del sodalizio una massima (Sez. 6, n. 23241 del 11/02/2021, Barbato, Rv. 281522) che ha riferimento alla concreta fattispecie in cui l’aiuto a sottrarsi alle ricerche dell’autorità era stato offerto ad un noto capoclan per aiutarlo a sottrarsi all’arresto
Tale finalità, infatti, non deve essere “esclusiva” ed è configurabile quando la condotta agevolativa sia svolta a favore di un noto capo clan per agevolarne
incontri strumentali agli interessi e alle attività criminali del clan di appartenenza e ravvisabili in relazione al contenuto degli incontri dell’COGNOME con il COGNOME, noto imprenditore, e con il capo clan COGNOME, incontri ai quali, come si è detto innanzi, dopo essersi occupato di curarne l’organizzazione, l’indagato aveva accompagnato il suocero.
L’ordinanza impugnata, dopo avere evidenziato la natura soggettiva dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., ha richiamato a sostegno della configurabilità dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa del sodalizio una massima (Sez. 6, n. 23241 del 11/02/2021, Barbato, Rv. 281522) che ha riferimento alla concreta fattispecie in cui l’aiuto a sottrarsi alle ricerche dell’autorità era stato offerto ad un noto capoclan per aiutarlo a sottrarsi all’arresto.
Il tema è quello della individuazione delle condizioni che rendono configurabile l’aggravante dell’agevolazione mafiosa di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. non potendo tacersi il rischio che, in presenza di ogni aiuto prestato al capo clan, sia, con effetto meccanicistico, ritenuta per ciò solo sussistente anche l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. peri. eludendo la ratio stessa dell’aggravante in parola la cui finalità tipizzante è costituita dallo scopo di agevolare non il singolo esponente dell’associazione di RAGIONE_SOCIALE mafioso, bensì l’attività dell’associazione quale gruppo superindividuale, come si desume dal dato letterale della previsione legislativa che fa riferimento a «delitti commessi al fine di agevolare le associazioni previste ».
Ritiene il Collegio che, ad evitare siffatto rischio, è necessaria la prova della consapevolezza, in capo all’agente, dell’esistenza e operatività del clan accertandone il coefficiente psicologico soggettivo e, quindi, la condivisione della finalità agevolativa dell’associazione attraverso la commissione dell’illecito.
Con maggiore precisione può affermarsi che tale consapevolezza, da ricostruire sulla scorta degli elementi concreti del fatto, dei rapporti con l’associazione territoriale illecita e di altri elementi che emergano dagli atti, non si risolve nella mera conoscenza del ruolo di capo clan del soggetto agevolato ma è necessario che l’aiuto si concretizzi, sotto il profilo oggettivo, anche nell’agevolazione del sodalizio perché sussiste una stretta correlazione tra gli interessi e le attività criminali del capo clan e quelli del clan di appartenenza e, sotto il profilo soggettivo, che la condotta risulti sorretta dall’intenzione di favorir anche l’associazione.
Nel caso in esame, la condotta agevolatrice dell’indagato non si è dispiegata solo a favore del suocero, di cui gli era ben noto lo spessore mafioso, ma era consapevolmente volta a favorire l’intero sodalizio perché funzionale ad eludere le investigazioni in un settore fondamentale del programma criminoso del clan, quale
quello del controllo delle attività economiche connesse alla esecuzione dei lavori pubblici, e a lui noto in ragione del coinvolgimento dell’imprenditore NOME COGNOME ,c,ffe del COGNOME, che l’indagato aveva modo di individuare quale persona con la quale il suocero si era incontrato, dopo che l’COGNOME, uscendo di casa, aveva riferito alla moglie che avrebbe dovuto incontrarsi “con un picciotto di fuori”.
In estrema sintesi la condotta di ausilio svolta dal COGNOME è risultata strumentale ad assicurare anche l’operatività del gruppo perché funzionale a garantire i contatti del capo clan con i sodali in un momento fondamentale di governo e controllo delle attività economiche connesse alla esecuzione del programma criminoso per l’ingerenza dispiegata dall’COGNOME e dal COGNOME nella spartizione, a favore di ditte amiche o, comunque, colluse con i clan di Lucca RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, dei lavori in corso nella zona (cfr. pag. 5 dell’ordinanza impugnata).
5.11 Tribunale ha ritenuto sussistente, in presenza dell’operatività della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il concreto pericolo di recidiva sottolineando la reiterazione della condotta in un breve arco temporale: elementi che, tenuto conto della incensuratezza del ricorrente e della sua stabilizzazione nell’attività di docente, sono stati valorizzati per sottolinearne il “positivo percorso” ai fini del suo inserimento nella società e per applicare, a suo carico, la misura degli arresti domiciliari.
La valutazione del Tribunale è, tuttavia, incompleta e non si confronta con il principio affermato da questa Corte secondo cui in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un’esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli “elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”, cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito. (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202).
Nel caso in esame tali circostanze sono state del tutto pretermesse dal Tribunale che non ha tenuto conto né del tempo trascorso dai fatti, l’ultima condotta agevolatrice risale, come si è detto, al mese di aprile 2022, né della natura occasionale e non stabilizzata delle condotte illecite posto che, il lungo monitoraggio telefonico al quale sono stati sottoposti gli indagati non ha consentito di individuare ulteriori condotte illecite ascrivibili all’indagato.
Deve, pertanto, escludersi che a fronte di tali connotazioni della condotta illecita, si sia in presenza di una perdurante pericolosità sociale del NOME e, alla luce di quanto fin qui esposto, va disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata per insussistenza delle esigenze cautelari idonee a legittimare l’applicazione della misura.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso il 27 settembre 2024
La Consigliera relatrice
Il Pre,sidente)