Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26573 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26573 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Venezia il 21/09/1964
avverso l’ordinanza del 18/03/2025 del Tribunale del riesame di Cagliari letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ricorre per l’annullamento dell’ordinanz epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Cagliari ha respinto l’a proposto avverso l’ordinanza del 20 febbraio 2025 con la quale il GIP medesimo Tribunale aveva rigettato l’istanza di sostituzione della custo cautelare in carcere, applicata all’indagato per il reato di cui all’art. pen., aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen., commesso a Nuoro il 24 febbraio 2023, con la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Venezia o, in subordin con arresti domiciliari.
Con un unico, articolato motivo il difensore denuncia l’erronea applicazione degli artt. 274, 275, comma 3 e 3 bis, e 275-bis cod. proc. pen. e plurimi vizi di motivazione.
Reputa erronea la valutazione del Tribunale in punto di esigenze cautelari e di operatività della presunzione di adeguatezza esclusiva della misura custodiale, stante la differente incidenza della stessa in caso di appartenenza ad un’associazione mafiosa rispetto alla contestazione della sola aggravante dell’agevolazione mafiosa, come nel caso di specie. Considerato che non vi sono elementi dimostrativi della consapevolezza del ricorrente dell’esistenza di un’associazione mafiosa, il Tribunale avrebbe dovuto valutare le concrete modalità del fatto, la distanza temporale intercorsa, il ruolo concretamente irrilevante avuto dal ricorrente nell’evasione del detenuto, la mancanza di preesistenti rapporti con il sodalizio e la mancanza di prova della consapevolezza di agevolarlo con la propria condotta. Sottolinea che nell’interrogatorio l’indagato aveva ammesso la propria responsabilità e spiegato che l’unico suo interlocutore era stato il COGNOME, suo vecchio conoscente, e di aver appreso solo dai giornali chi fosse il COGNOME
Erroneamente il Tribunale ha escluso il carattere di novità di tali dichiarazioni, rese dopo il primo interrogatorio, quando il ricorrente si era avvalso della facoltà di non rispondere, e non ha valutato l’ulteriore elemento nuovo costituito dai motivi di salute documentati e dal tempo decorso dal fatto, risalente a due anni fa. Alla luce di tali elementi e del concorso solo morale nella procurata evasione da parte di un soggetto che non ha mai avuto collegamenti con la criminalità organizzata e ha precedenti risalenti, il Tribunale non ha spiegato perché non potesse ritenersi adeguata la misura degli arresti domiciliari con presidio elettronico, specie considerando che il ricorrente ignorava lo spessore criminale del Raduano e l’appartenenza ad un sodalizio, tant’è che il GIP ha fatto riferimento solo a conversazioni successive al fatto e il Tribunale non ha spiegato da chi e quando il ricorrente lo avrebbe appreso prima di recarsi in Sardegna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Premesso che dagli atti risulta che il 13 giugno 2025 il ricorrente ha ottenuto gli arresti domiciliari, sicché sul punto vi è sopravvenuta mancanza di interesse, residua l’interesse all’ulteriore attenuazione della misura con obbligo di dimora a Venezia, oggetto della domanda principale.
Il ricorso è infondato.
2.1.In primo luogo, è infondato il primo motivo, alla luce del noto principio secondo il quale l’istanza di revoca della misura cautelare non può trovare
accoglimento GLYPH allorché GLYPH si GLYPH fondi GLYPH su GLYPH censure che GLYPH investono quegli stessi elementi indiziari posti a base dell’ordinanza applicativa della misura cautelare e questi risultino immutati nella loro valenza e gravità in quanto, in sede di esame dell’istanza di revoca e di appello avverso il provvedimento di diniego, avuto riguardo alla formulazione dell’art. 299 cod. proc. pen., possono essere oggetto di valutazione solo fatti nuovi, anche se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento “in melius” del quadro indiziario, e non gli stessi elementi già apprezzati anche in sede di riesame (Sez. 2, n. 27940 del 12/06/2019, Catanzaro, Rv. 276539).
Il Tribunale ha ritenuto corretta la valutazione del GIP, che in due precedenti provvedimenti di rigetto aveva respinto la prospettazione difensiva, escludendo il carattere di novità e la rilevanza attribuita dalla difesa alle dichiarazioni rese dal COGNOME nell’interrogatorio per essersi l’indagato limitato ad affermare di aver fatto solo un favore ad un amico, in tal modo negando la propria responsabilità in palese contrasto con le risultanze processuali e non solo delle conversazioni intercettate, cui fa riferimento il ricorso, che, invece, chiariscono la programmazione dell’azione e la consapevolezza del ricorrente della caratura mafiosa del soggetto da far evadere (“boss della mala della Puglia”) e dell’aiuto da prestare. È stata, quindi, rilevata l’assenza di elementi nuovi idonei a giustificare una rivalutazione della gravità indiziaria, risolvendosi la tesi difensiva nella prospettazione di un contributo occasionale, risultato, peraltro, inutile nella vicenda, trascurando la significatività dei dati oggettivi indicati dal GIP.
Anche in punto di esigenze cautelari l’ordinanza si sottrae a censura, non essendo la motivazione illogica sia quanto alla perdurante sussistenza di esigenze cautelari, desunta dalla mancanza di elementi di rescissione dei rapporti con l’organizzazione mafiosa e con il COGNOME nonché dagli elementi emersi dai colloqui intercettati, che escludono l’episodicità del fatto (attestata anche dalla ulteriore disponibilità dimostrata dal ricorrente a prestare nuovamente aiuto al detenuto dietro compenso, v. pag.5 ordinanza GIP), sia quanto all’inadeguatezza di misure meno afflittive, presunta per legge e non superata dagli elementi allegati dalla difesa, essendo la documentazione medica prodotta risalente.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali.
Così deciso, 3 luglio 2025