Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4331 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 4331 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza n. 5727/2024 della Corte di appello di Palermo del novembre 2024;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO ge AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione d inammissibilità del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Coin sentenza pronunziata in data 20 novembre 2024 la Corte di appello di Palermo ha – in parziale riforma della sentenza con la quale, il precedente 18 marzo 2021, il Tribunale della medesima città aveva dichiarato la penale responsabilità di COGNOME NOME in ordine al reato di cui agli artt. 110, 81, cpv., 513-bis cod. pen. e 7 del decreto legge n. 152 del 1991, convertito con modificazioni con legge n. 203 del 1991, per avere lo stesso, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed agendo in concorso con altri, compiuto atti di concorrenza sleale, con violenza e minaccia ed avvalendosi dell’assoggettamento omertoso promanante dalla associazione mafiosa egemone sul territorio, costretto tale COGNOME NOME, esercente l’attività di ristorazione ambulante in Palermo, località Addaura, ad allontanarsi dal luogo ove abitualmente svolgeva la propria attività commerciale, e lo aveva, pertanto, condannato, esclusa la recidiva specifica a lui contestata, alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione, oltre accessori – rideterminato, salvo il resto, la pena da infliggere al prevenuto in anni 4 di reclusione.
Ha interposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice del gravame la difesa fiduciaria del COGNOME, articolando 3 motivi di impugnazione.
Il primo motivo ha ad oggetto il vizio di motivazione della sentenza impugnata nonché la erronea applicazione degli artt. 194 cod. proc. pen., 513-bis cod. pen. e 7 del decreto legge n. 152 del 1991, convertito con modificazioni con legge n. 203 del 1991.
In particolare il ricorrente ha rilevato che la motivazione della sentenza censurata era incorsa in errore nel ritenere che le condotte poste in essere dal ricorrente erano tali da integrare il reato a lui contestato e caratterizzate dalle modalità intimidatorie proprie delle organizzazioni mafiose.
Il secondo motivo di impugnazione, connesso al precedente, attiene alla violazione di legge ed al vizio di motivazione per avere la Corte territoriale confermato la sussistenza della aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.; ha rilevato la ricorrente difesa come la Corte di merito, onde confermare sul punto la sentenza del giudice di primo grado, avesse illogicamente valorizzato le presunte modalità con le quali lo COGNOME avrebbe subito gli atti di concorrenza sleale, senza però che siano effettivamente emersi i termini dei toni intimidatori che il COGNOME avrebbe utilizzato in danno dello COGNOME.
Con il terzo motivo è lamentata la legittimità della sentenza impugnata per non avere la Corte di merito respinto, in violazione di legge e con motivazione contraddittoria, mancante o manifestamente illogica, la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche o, comunque, di più ampia mitigazione del trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è risultato infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato.
Esaminando congiuntamente i primi due motivi di doglianza osserva il Collegio, specificamente quanto al primo, che il motivo ora in esame ha, sostanzialmente un contenuto rivalutativo, essendo esso teso a dimostrare il dato di fatto che fra il COGNOME ed il COGNOME NOMENOME esponente di una famiglia mafiosa operante sul luogo ove sia il primo che lo COGNOME svolgevano la propria attività commerciale, vi fossero stati degli screzi;,eggiunto il ricorrente che le condotte poste in essere da lui non erano tali da evocare la metodologia mafìosa.
Si tratta, tuttavia, di elementi schiettamente di merito, avendo, invece, la Corte territoriale plausibilmente desunto dall’ampio corredo istruttorio richiamato dalla sentenza censurata sia la esistenza delle condotte aventi contenuto palesemente intimidatorio tenute dal COGNOME in danno dello COGNOME sia la vicinanza fra il primo ed esponenti della famiglia mafiosa dei COGNOME; d’altra parte è lo stesso ricorrente che riferisce di essersi rivolto a tale COGNOME NOME affinché questi intercedesse presso il nipote NOME, in tale modo evidenziando l’esistenza di un rapporto di vicinanza e la fiducia che il COGNOME nutriva verso, appunto, uno degli esponenti della citata compagine mafiosa su base familiare.
Frutto di una mera illazione, non deducibile di fronte a questa Corte di legittimità, è la interpretazione che il ricorrente dà della intercettazione del colloquio da lui avuto con tale COGNOME in merito al fatto che le minacce e le offese in quella occasione da lui proferite alludevano non allo COGNOME ma proprio a COGNOME NOME (sulla indeducibilità di fronte alla Corte di cassazione, ove non si tratti di ricostruzione totalmente priva di logica, della erroneità della interpretazione operata in sede di merito delle conversazioni oggetto di captazione, per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 6 dicembre 2021, n. 44938, rv 282337).
Riguardo alla ricorrenza della aggravante di cui all’art. 415-bis.1 cod. pen., contestata con il secondo motivo di doglianza, osserva il Collegio che la stessa può manifestarsi sotto la duplice forma sia della adozione del metodo mafioso che sotto quella della agevolazione mafiosa; quest’ultima modalità si manifesta allorché il reato sia stato realizzato al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso, ipotesi questa indubbiamente ricorrente ove si rifletta sul fatto, già segnalato dal Tribunale e poi confermato dalla Corte territoriale, che la ingiunzione rivolta dal COGNOME allo COGNOME ad allontanarsi dal luogo ove egli esercitava il suo commercio aveva anche la finalità di consentire all’imputato il conseguimento di un maggior utile sì da potere egli sostenere in tale modo le spese che il COGNOME NOME, persona aderente alla ricordata famiglia mafiosa, doveva affrontare a causa del regime carcerario cui lo stesso era sottoposto (sulla integrazione della aggravante della agevolazione mafiosa in caso di periodico sostentamento finanziario di un appartenente alla consorteria mafiosa durante il suo soggiorno carcerario: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 25 giugno 2020, n. 19362, rv 279305; Corte di cassazione, Sezione I penale, 24 aprile 2009, n. 17524, rv 243558).
Riguardo, infine, al terzo motivo, si rileva che, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente ha inspiegabilmente segnalato quale fattore che ne avrebbe giustificato la attribuzione in favore del COGNOME il fatto che, in sede di gravame, era stata evidenziata la incertezza in ordine all’effettivo contributo materiale da questo fornito per la realizzazione dell’illecito in contestazione.
Un tale dato, diversamente da quanto pare ritenere la difesa dell’imputato, avrebbe giustificato, ovviamente solo se effettivamente sussistente, semmai la assoluzione del COGNOME, sia pure con la formula dubitativa, ma non certo la introduzione, in sede di definizione del trattamento sanzionatorio, di elementi, sia pure atipici come quelli previsti dall’art. 62-bis cod. pen., di mitigazione della pena da irrogare.
Non oggetto di censura esposta nei dovuti termini di specificità è la entità della sanzione disposta a carico del COGNOME che – essendo stata la stessa, peraltro, ridotta rispetto a quella irrogata in primo grado avendo la Corte di merito, rilevata la non corretta procedura di quantificazione della pena seguita dal Tribunale, provveduto alla sua rettifica – contenuta ampiamente entro il medio edittale, non necessitava di essere sostenuta da una specifica motivazione.
Va, in ogni modo, segnalato come la stessa Corte abbia dato conto delle ragioni (rinvenibili nella pervicacia criminale dimostrata dall’imputato, espressiva di una ben radicata intensità del dolo che ne ha animato la condotta) che la avevano determinata al lieve scostamento rispetto al minimo edittale nella determinazione della pena base della quale il COGNOME era risultato meritevole ed ai successivi aumenti di pena dovuti all’aggravante riscontrata ed alla ritenuta continuazione interna.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente, visto l’art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente