Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40827 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40827 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CUNDARI PATRIZIA COGNOME
nata a ROCCA DI NETO il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 24/01/2023 del TRIBUNALE DI CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; uditi i difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24 gennaio 2023 il Tribunale di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame presentata nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale le aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di concorso in estorsione, con le aggravanti dell’agevolazione mafiosa e del metodo mafioso, contestato al capo 164) dell’imputazione provvisoria.
Ha proposto ricorso l’indagata, a mezzo dei propri difensori, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza in ragione dei seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge in relazione alla ritenuta gravità indiziaria.
La ricorrente ha posto in essere la contestata condotta credendola del tutto lecita, intendendo apportare unicamente un contributo al figlio e al marito (rispettivamente titolare e dipendente dell’impresa) nella gestione dell’attività commerciale.
La motivazione dell’ordinanza è generica, considerato anche che NOME COGNOME non ha mai preso parte alle conversazioni intercettate né è stata notata in compagnia di soggetti sospettati di appartenere a consorterie malavitose. In sua presenza il marito ed il figlio non hanno fatto riferimento alla loro ipotetica attività criminosa né la stessa è stata coinvolta nelle asserite riscossione e spartizione di denaro, non essendosi mai neppure recata per effettuare consegne di prodotti del bar di famiglia presso la clinica Romolo RAGIONE_SOCIALE, destinataria delle presunte richieste estorsive.
2.2. Violazione di legge e omessa motivazione “in ordine alla contestazione di partecipazione alla associazione della RAGIONE_SOCIALE“.
Inoltre, l’aggravante dell’agevolazione mafiosa ha natura soggettiva.
2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 273, 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen., erronea applicazione dell’art. 274, comma 1, lett. c), e 275, comma 3, cod. proc. pen. e illogicità della motivazione.
Non vi sono indizi “gravi, precisi e concordanti” a carico della ricorrente, tali da far ritenere sussistente una qualificata probabilità della sua colpevolezza, né sussiste alcuna delle esigenze cautelari indicate dal Tribunale, che non ha motivato in ordine al pericolo di reiterazione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti o manifestamente infondati.
Nei vari motivi di ricorso si tratta indistintamente di gravità indiziaria e di esigenze cautelari e, con riferimento al primo profilo, le deduzioni difensive vengono riferite “a tutti i reati ascritti” a NOME COGNOME, quando invece l’indagata risponde del solo reato di concorso in estorsione, con le aggravanti dell’agevolazione mafiosa e del metodo mafioso.
Non risultano comprensibili, dunque, le censure svolte in ordine alla sua presunta appartenenza al sodalizio mafioso, mai contestata.
CR
In tema di gravità indiziaria per il reato di estorsione, le doglianze hanno obliterato il principio secondo il quale, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, COGNOME, Rv. 266939; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, COGNOME, Rv. 252178). Il controllo di logicità, dunque, «deve rimanere “all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; nello stesso senso, da ultimo, Sez. 1, n. 37133 del 01/06/2023, COGNOME, non mass.).
Nel caso di specie il ricorrente ha offerto una lettura alternativa degli elementi probatori, proponendo non consentite censure di natura fattuale e ponendosi in contrasto con il principio secondo cui l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. In questa sede, dunque, è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650), circostanze non ravvisabili nel caso in esame.
La difesa ha poi operato un richiamo non pertinente alla prova indiziaria (critica, logica, indiretta) prevista dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., verosimilmente frutto di una indebita sovrapposizione con la nozione di «gravi indizi di colpevolezza», necessari per l’applicazione di una misura cautelare personale ex art. 273 cod. proc. pen. (in proposito, da ultimo, Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuc, Rv. 284299-02).
Anche in ordine alla sussistenza delle circostanze aggravanti il ricorso è generico; peraltro, in relazione a quella dell’agevolazione mafiosa, la difesa ha
omesso di considerare la ormai risalente pronuncia, pure richiamata dal Tribunale, con la quale le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che essa ha sì natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, ma si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278734-01).
3. Sulle esigenze cautelari il Tribunale ha correttamente richiamato e applicato il principio secondo il quale la presunzione della loro sussistenza, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma AVV_NOTAIO stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, del codice di rito, detta presunzione, salvo prova contraria, fa ritenere sussistenti i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, COGNOME, Rv. 282004; Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280452; Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, COGNOME, Rv. 280450; Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, COGNOME, Rv. 276193; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316).
Inoltre, la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, anch’essa relativa per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea, allo scopo, la mera allegazione del tempo trascorso e della durata della restrizione sofferta.
Anche su questo punto il ricorso risulta del tutto generico, avendo richiamato alcune massime estratte da sentenze di questa Corte senza un effettivo confronto con le argomentazioni svolte nell’ordinanza impugnata.
4. All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà della ricorrente, deve disporsi, ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagata si trova ristretta, per provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 14 settembre 2023.