Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41802 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41802 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Oppido Mamertina il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 16/05/2024 del Tribunale del riesame di Salerno visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udito l’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Salerno ha confermato l’ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno del 9 aprile 2024, che applicava ad NOME la misura
della custodia cautelare in carcere in relazione alla commissione, in concorso con COGNOME NOME, COGNOME NOME ed NOME, del reato di cui agli artt. 110, 73, 80 d.P.R. 8 ottobre 1990, n. 309 e 416-bis 1. cod. pen., per avere importato 219,4 kg. di cocaina dall’Equador, stivati all’interno di un container sulla motonave “Victoria L.”, quale finanziatore ed acquirente della sostanza. Ciò anche al fine di agevolare la cosca “NOME” di Sinopoli.
1.1. Il compendio investigativo è costituito:
dalle riprese del sistema di videosorveglianza presso l’abitazione del concorrente COGNOME NOME, che, a partire dal 14 gennaio 2023, registravano incontri tra COGNOME emissario dei cugini NOME e NOME, appartenenti alla cosca della ‘ndrina di Sinopoli -, COGNOME, COGNOME, COGNOME;
-dalle intercettazioni – che avvenivano sempre con utenze dedicate -che hanno consentito di accertare 1) i continui contatti tra i cugini COGNOME (chiamati “Blauer” e “NOME“) e i propri emissari COGNOME e COGNOME, ai quali dettano le condizioni dell’acquisto e richiedono spiegazioni in ordine al fallimento di una pregressa operazione; 2) l’esistenza di un nuovo carico di droga contenuto nella nave RAGIONE_SOCIALE, caduto in sequestro grazie alla collaborazione di COGNOME.
-dal servizio di RAGIONE_SOCIALE.C.RAGIONE_SOCIALE. che ha riscontrato l’incontro tra COGNOME e COGNOME presso il deposito di Abete dove era previsto l’incontro con i clienti per consegnare loro il campione della merce; l’incontro di COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME con i cugini COGNOME NOME e NOME avvenuto il 24 marzo 2023; l’incontro di COGNOME con COGNOME NOME, incaricato dagli COGNOME di occuparsi per loro conto dell’esfiltrazione della droga dal porto di Salerno; l’incontro di COGNOME e COGNOME con COGNOME nel corso del quale emergeva il livore dei calabresi verso i RAGIONE_SOCIALE per non essere riusciti e esfiltrare la droga; i numerosi incontri a seguito del sequestro della sostanza stupefacente contenuta nella nave “RAGIONE_SOCIALE L.
-dalle dichiarazioni di COGNOME il quale il 24 marzo 2023 si recava alla Guardia di Finanza per iniziare la sua collaborazione con la giustizia. Il primo racconto attiene all’incontro con gli COGNOME avvenuto il giorno stesso finalizzato a definire i dettagli dell’importazione della sostanza stupefacente. Successivamente faceva presente che COGNOME e COGNOME erano “caduti nelle mani” di esponenti della cosca calabrese degli “RAGIONE_SOCIALE“, a seguito di disguidi sorti in relazione all’estrazione della sostanza stupefacente dal porto di Salerno e che nell’operazione erano coinvolti anche COGNOME NOME, nipote degli COGNOME, anch’egli trattenuto dagli zii per le stesse ragioni e COGNOME NOME, appartenente al clan “RAGIONE_SOCIALE” di San Giovanni a Teduccio, il quale era partecipe pro quota dell’illecita importazione. COGNOME riferiva, infine, che la droga si trovava nel porto di Salerno, all’interno di borsoni, unitamente a un localizzatore satellitare, e che gli stessi soggetti avevano
organizzato un’altra importazione di seicento chili di cocaina, trasportata all’interno di una nave già partita da Cartaghena.
Il 27 marzo 2023 COGNOME raccontava dell’imminente arrivo della nave “Victoria L.” al porto di Salerno con un carico di droga (e, cioè, quello, che sarà poi sequestrato dalla Guardia di Finanza) e confessava, inoltre, che:
il suo ruolo nella operazione illecita era quello di fornire sostegno a COGNOME nella gestione della trattativa con il RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE per conto della cosca degli “RAGIONE_SOCIALE“;
doveva ricevere una quota di cocaina giunta al porto di Salerno a bordo della nave. Victoria RAGIONE_SOCIALE.;
agiva anche per conto di una cosca camorrista, destinataria, pure essa, di una parte della cocaina;
era stato chiamato da NOME COGNOME, alias NOME, attraverso un cripto telefonino, per conto della cosca degli “RAGIONE_SOCIALE“, e gli era stato chiesto un supporto al cugino COGNOME perché con lui c’era un rapporto di fiducia reciproca;
la cocaina giunta al porto di Salerno, destinata agli NOME, doveva essere portata a Sinopoli; questi ultimi avevano anche tenuto personalmente i rapporti con l’estero in quanto il broker in Equador apparteneva alla cosca.
Il Tribunale del riesame ha sottolineato, infine, che anche COGNOME NOME, nel corso dell’interrogatorio reso al Pubblico ministero il 22 aprile 2024, forniva un contributo rilevante, ricordando che NOME gli aveva detto che non avrebbero dato alcuna ricompensa in denaro a COGNOME per l’operazione di esfiltrazione e che pian piano avrebbero eliminato lui e tutti gli NOME componenti del RAGIONE_SOCIALE. COGNOME riconosceva fotograficamente NOME e ricordava il suo nickname.
1.2. Il Collegio della cautela, da ultimo, ha valutato correttamente contestata l’aggravante di cui all’art. 416-bis 1. cod. pen., sotto il profilo dell’agevolazione mafiosa, ritenendo che NOME COGNOME risultava aver agito con il benestare della famiglia dando incarico al RAGIONE_SOCIALE, per il tramite di COGNOME NOME, di esfiltrare la droga da loro commissionata in Equador.
Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione NOME, deducendo come unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis 1 cod. pen.
Il Tribunale del riesame si è limitato a parlare del benestare della famiglia COGNOME, omettendo qualsivoglia elemento ulteriore ai fini della configurabilità della circostanza aggravante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2.Rileva il Collegio che, dal contesto dei fatti riportati con precisione dal Tribunale del riesame emerge, più volte, la circostanza che NOME COGNOME risulta aver agito per conto della cosca dando incarico al RAGIONE_SOCIALE, per il tramite di COGNOME NOME, di esfiltrare la droga da loro commissionata in Equador.
Del pari, sono state correttamente ritenute rilevanti le dichiarazioni di COGNOME, che ha riferito che l’intera cosca COGNOME era coinvolta nell’affare (COGNOME era l’appartenente alla cosca incaricata di trattare con i “RAGIONE_SOCIALE” l’operazione di esfiltrazione) e che il ritardo in tale operazione aveva irritato moltissimo la “famiglia”.
2.1. Ulteriori circostanze particolarmente indicative della sussistenza dell’aggravante contestata, che riscontrano le dichiarazioni di COGNOME, sono riportate nell’ordinanza emessa dal G.i.p. il 9 aprile 2024.
Deve premettersi che costituisce principio di diritto acquisito quello secondo il quale, in tema di motivazione dei provvedimenti sulla libertà personale, l’ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari, sicché la motivazione del Tribunale del riesame integra e completa l’eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudice e, viceversa, la motivazione insufficiente del giudice del riesame può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato, allorché in quest’ultimo siano state indicate le ragioni logico giuridiche che, ai sensi degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., ne hanno determinato l’emissione (Sez. U, n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205257; Sez. 6, n. 48649 del 06/11/2014, Beshaj, Rv. 261085 – 01).
In particolare, a pagina 210 dell’ordinanza genetica si evidenzia che la potenza della nota cosca calabrese originaria di Sinopoli emergeva in tutta la sua evidenza, sia quando si manifestavano le prime difficoltà nel fare uscire il carico dal porto di Salerno, con NOME e NOME che improvvisamente scomparivano perché trattenuti a garanzia del buon esito dell’operazione, sia quando si apprendeva del sequestro della droga, con la famiglia “NOME” che, senza alcun problema, si faceva immediatamente carico dell’ingente perdita economica, riservandosi al contempo di assumere future iniziative nei confronti di NOME NOME(«ci mettiamo noi la mano in tasca, per pagare, e con lui c’è la risolviamo in un secondo momento (…) i problemi nostri ce li risolviamo a casa).
2.2. Deve, quindi, ritenersi che la motivazione del provvedimento cautelare valutate congiuntamente l’ordinanza genetica e quella emessa a seguito di giudizio
ex art. 309 cod. proc. pen. – espliciti in modo adeguato gli elementi posti a fondamento del giudizio relativo alla sussistenza dell’aggravante di avere agito al fine di agevolare la cosca degli “RAGIONE_SOCIALE“.
Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigettàr’ícorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 24 settembre 2024
SEZIONE VI PENALE