Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32339 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32339 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nata a Davoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; lette le conclusioni dei difensori, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza del 16 febbraio 2018 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l’imputata NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 378 cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 7 I. n. 203 del 1991 (art. 416-bis.1 cod. pen.), commesso dal 3 luglio 2013 sino al 7 febbraio 2015.
Secondo l’imputazione, la COGNOME, in concorso con il marito (nel frattempo deceduto), aveva favorito la latitanza di NOME COGNOME, esponente di spicco di un sodalizio mafioso, colpito da ordinanza restrittiva del 25 giugno 2013, aiutandolo ad eludere le investigazioni e a sottrarsi alle ricerche delle autorità, fornendogli ospitalità e vitto presso il suo albergo-ristorante, al fine di agevolare l’attività del sodalizio mafioso, assicurando l’operatività di un suo apicale.
Insieme all’COGNOME era stato scoperto nel bunker realizzato all’interno del ristorante il figlio della imputata, NOME COGNOME, anch’egli latitante all’esito del medesima ordinanza cautelare.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia della imputata, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 378 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla consapevolezza che il figlio della ricorrente condividesse lo stato di latitanza di NOME.
Il nascondiglio dove sono stati sorpresi NOME e il figlio della ricorrente era completamente isolato dai locali in uso alla famiglia COGNOME e aveva anche un accesso autonomo realizzato con un foro nella parete retrostante la cella frigorifero che collegava il vano alla strada tramite il garage.
Su tale punto la sentenza di primo grado era silente e in appello la Corte territoriale ha ritenuto di superare la censura difensiva asserendo che la imputata aveva palesato la sua consapevolezza chiudendo a chiave il locale della cella frigorifero all’arrivo della polizia e che vi era una telecamera posizionata per monitorare gli ingressi nel locale.
Tali circostanze potevano essere al più dimostrative della volontà della donna di proteggere il proprio figlio.
Nessuna rilevanza aveva infine la circostanza valorizzata dalla Corte di appello della telefonata intercettata in occasione del compleanno di NOME COGNOME.
2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 7 I. n. 203 del 1991 e vizio d motivazione in ordine alla aggravante mafiosa.
La motivazione sul punto è censurabile in quanto la Corte di appello ha ritenuto sufficiente l’agevolazione mafiosa per il solo fatto di aver aiutato un esponente di spicco mafioso, mentre è necessario provare che l’agente abbia avuto di mira di avvantaggiare l’intera compagine (in tal senso, si veda la giurisprudenza di legittimità).
Tra l’altro, la sentenza impugnata non motiva neppure sia sulla consapevolezza della imputata del ruolo dell’COGNOME, risultando soltanto rapporti amicali tra loro; sia sul ruolo di spicco mantenuto da questi nel periodo di latitanza
(l’ordinanza cautelare dava atto, tra l’altro, che gli arresti dei sodali avev disarticolato la complessiva struttura del clan).
Va precisato che, venuta meno la aggravante, il reato risulta prescritto.
2.3. Omessa motivazione sul punto delle attenuanti generiche.
La Corte di appello, nel ripetere pedissequamente la formula del primo giudice, ha fornito una risposta apparente e di stile al motivo di appello con cui la difesa chiedeva di rivedere la decisione di diniego di dette attenuanti.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. Anche la difesa ha presentato conclusioni scritte anche in replica alle osservazioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato, lambendo in alcuni tratti anche l’inammissibilità.
Il primo motivo avanza critiche preluse in questa Sede, in quanto non oggetto di appello.
Invero con il primo motivo di appello la difesa aveva contestato la condotta favoreggiatrice della imputata, in relazione alla prova della consapevolezza circa l’esistenza del bunker e quindi della presenza in tale locale dei due latitanti, tratta dal primo giudice da una serie di elementi ritenuti inidonei dalla difesa.
Pertanto, la completezza e correttezza della risposta della Corte di appello va rapportata al tema introdotto dal gravame.
La Corte di appello ha infatti evidenziato gli elementi di fatto che dimostravano tale consapevolezza (quali il gesto cauto, all’arrivo delle forze dell’ordine, con il quale aveva chiuso la porta di ingresso del magazzino dal quale si poteva accedere al bunker, la presenza di una telecamera, che non registrava gli eventi, posta a tutela dei due latitanti, la presenza del figlio nel bunker almeno dal 16 settembre 2014).
Nessun accertamento di merito era stato invece richiesto rispetto al profilo introdotto dalla difesa soltanto in questa fase.
Non può essere accolto il motivo sull’aggravante mafiosa.
3.1. Va premesso che il primo giudice aveva ritenuto sussistente tale aggravante nella declinazione agevolativa, in considerazione della posizione verticistica del favorito.
La Corte di appello ha precisato, nell’affrontare il punto, che con l’appello la difesa non aveva contestato né il ruolo di vertice dell’COGNOME né la consapevolezza da parte della imputata di tale ruolo.
Effettivamente con il gravame la difesa aveva fatto leva soltanto sul rapporto amicale che intercorreva tra la imputata e la famiglia COGNOME che consentiva di finalizzare la condotta della stessa al preservare “l’amico” piuttosto che la consorteria di cui quest’ultimo avrebbe fatto parte.
Pertanto, gli aspetti introdotti dalla difesa in questa Sede (la consapevolezza della imputata del ruolo dell’COGNOME; il ruolo stesso dell’COGNOME durante la latitanza),no essendo stati sottoposti al giudice dell’appello, non possono essere presi in considerazione dal giudice di legittimità. Viepiù il ricorso non si confronta con quanto sul punto motivato dalla sentenza impugnata.
3.2. Va dunque esaminato l’unico aspetto sollevato dalla ricorrente con l’appello, ovvero quello della prova della finalità dell’aiuto prestato all’COGNOME, stante conclamati rapporti amicali tra la imputata e la famiglia COGNOME.
Così posti i termini della questione, il motivo è infondato.
La Corte di appello ha ritenuto che la prova della direzione dell’aiuto prestato derivasse proprio dai non contestati legami esistenti tra la imputata e gli COGNOME (risultavano costanti nel tempo le frequentazioni della moglie dell’COGNOME, NOME COGNOME, con la imputata presso il Molo 13, ovvero dove era ubicato il rifugio) e dalla consapevolezza del ruolo di vertice del latitante, genero del capo cosca COGNOME (arrestato nel gennaio 2014), che facevano ritenere noto alla stessa, avuto riguardo anche al diretto coinvolgimento del figlio, che egli fosse l’ultimo dei vertici rimasto a piede libero e in grado quindi di incarnare il potere della consorteria di appartenenza.
La Corte di appello ha quindi richiamato l’oramai prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di favoreggiamento personale, secondo cui è configurabile l’aggravante dell’agevolazione mafiosa nella condotta di chi consapevolmente aiuti a sottrarsi alle ricerche dell’autorità un capoclan operante in un ambito territoriale in cui è diffusa la sua notorietà, atteso che la stessa, sotto il profilo oggettivo, si concretizza in un ausilio al sodalizio, la .cui operativ sarebbe compromessa dall’arresto del vertice associativo, determinando un rafforzamento del suo potere oltre che di quello del soggetto favoreggiato e, sotto quello soggettivo, in quanto consapevolmente prestata in favore del capo riconosciuto, risulta sorretta dall’intenzione di favorire anche l’associazione (Sez. 6, n. 23241 del 11/02/2021, Rv. 281522; Sez. 6, n. 32386 del 28/03/2019, Rv. 276475; Sez. 2, n. 26589 del 26/05/2011, Rv. 251000; tra le tanti conformi, più recenti, Sez. 3, n. 6846 del 30/11/2023, dep. 2024, n.m.; Sez. 6, n. 43802 del 11/10/2023, n.m.; Sez. 1, n. 41905 del 07/06/2023, n.m.).
Di tale orientamento – che rappresenta la manifestazione di un indirizzo interpretativo oramai prevalente, rispetto ad altro minoritario e più risalente nel tempo – la Corte di appello ha fatto buon governo, chiarendo, con un percorso motivazionale – contestato in maniera talora indeterminata dalla ricorrente, nella sostanza limitatqsi ad una elencazione di massime giurisprudenziali – nel quale non sono riconoscibili gli estremi di alcuna manifesta illogicità, gli elementi di fatto da cui evincere la cosciente volontà della imputata di favorire, con la propria condotta, anche il clan mafioso di appartenenza dell’RAGIONE_SOCIALE, pur a fronte di un rapporto personale di amicizia intercorrente con il soggetto destinatario dell’aiuto.
Quanto all’ultimo motivo, sulle attenuanti generiche, va premesso che il relativo motivo di appello era molto generico, rispetto alle ragioni del diniego espresse dal primo giudice. Ragioni che si presentavano tutt’altro che di stile, in quanto calzanti con la fattispecie in esame (secondo il primo giudice, non vi erano elementi da valorizzare in senso positivo e andavano considerate in senso ostativo la gravità della condotta, l’organizzazione dei mezzi e l’intensità del dolo, le finalità della condotta e il risultato ottenuto).
Rispetto a tale motivazione, il gravame si limitava a rammentare massime giurisprudenziali sui doveri motivazionali del giudice, senza di fatto introdurre alcun elemento di positiva valutazione per la concessione delle attenuanti (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).
Pertanto, alcun rilievo può essere mosso alla sentenza impugnata sul punto.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 0 GLYPH /2024.