Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 13264 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 13264 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOMECOGNOME nato il 13/10/1988 a Mugnano di Napoli avverso la sentenza del 09/05/2024 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Pro ,:t.ratrice generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ric:ir so.
RITENUTO IN FATTO
Con la pronuncia sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha confirmato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata con la quale NOME COGNOME era stato condannato per il delitto di resistenza ai danni del Sovraintendente capo NOME COGNOME, agente della polizia municipale, intervenuto in abiti civili e fuo dal servizio per sventare una truffa ai danni di un automobilista.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME il suo difensore, con un unico motivo in cui deduce violazione di legge per avere la sentenza impugnata erroneamente riconosciuto la qualifica di pubblico ufficiale alla persona offesa, appartenente alla polizia municipale, che al momento dell’intervento era libera dal servizio e in abiti civili.
Infatti, l’art. 5, comma 5, I. n. 65 del 1986, consente agli addetti dell :i polizia municipale di portare armi fuori dal servizio solo previa delibera del Cp – isiglio comunale, diversamente da quanto previsto per gli appartenenti alle altri:, forze dell’ordine per le quali, invece, questo è sempre consentito senza distin2: oni di tempo e di spazio. Ne consegue che non si può operare alcuna equiparazidne tra gli uni e gli altri e l’agente di polizia municipale è un appartenente alle D olizia giudiziaria solo quando è in servizio nell’ambito territoriale dell’I:A . te di appartenenza.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi difll’ar 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mar canza di richiesta nei termini di discussione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
Va premesso che dalla sentenza impugnata risulta che l’agente d polizia municipale, nei cui confronti è stata esercitata la condotta di resistenza da parte del ricorrente, era intervenuto sul posto perché si trovava al Comando quando era giunta la segnalazione della presenza di un’auto con la quale si stavano perpetrando truffe nel centro di Vico Equense facendo falsamente credere, ad ignari automobilisti, di avere danneggiato lo specchietto retrovisore ottenendo un immediato risarcimento non dovuto.
La Corte di appello, al fine di accertare la qualifica da attribuire alla persona offesa, ha applicato il condiviso principio di diritto secondo il quale gli appai:in:q -lenti alla Polizia municipale sono agenti di polizia giudiziaria in forza del conbinato disposto dell’art. 5 (Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pugblica sicurezza) della I. n. 65 del 7 marzo 1986 – Legge quadro sull’ordinamerro della polizia municipale – e dell’art. 57, comma 2, lett. b) cod.proc.pen. purchè, GLYPH ando esercitano il loro potere di intervento, si trovino nell’«ambito territoriale del ‘en
di appartenenza» durante il servizio e rispettino le attribuzioni loro riconosciute tra le quali l’accertamento dei reati (Sez. 3, n. 31930 del 7/06/2022; Sez. 6, n. 31231 del 25/09/2020, Loconte, Rv. 279886).
Alla luce del menzionato impianto normativo, l’intervento operato da l’agente della Polizia municipale, NOME COGNOME va qualificato come «atto di uffici o o di servizio» in quanto: conseguente alla segnalazione, mentre si trovava all’interno del proprio Comando, di un delitto in atto, tanto da avere conii;entito l’accertamento di una truffa in flagranza rientrante nelle sue attiiitiuzion istituzionali di natura pubblicistica e nel territorio di competenza del suo E n :e.
Dette circostanze di fatto, non contestate, rendono privo di rilievc I dato formalistico del mero superamento del turno di servizio, dovendo attribuirsi prevalenza a situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza pubbliciii e di perseguimento dei reati allorché agenti di polizia giudiziaria ne vengano il diretta conoscenza, come accaduto nella specie.
Dunque, come correttamente argomentato dalla sentenza impugnata, e ribadito dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, la locuzione coni’:enuta nell’art. 57, comma 2, lett. b) cod. proc. pen. «quando sono in serv zio» va interpretata in chiave funzionale, cioè con riferimento al rapporto di impiecio e non all’orario di lavoro. Ne consegue che la condotta illecita del ricorrente è stata commessa mentre l’agente della polizia municipale compiva un atto delnifilicio di appartenenza tanto da configurare il delitto contestato di cui all’art. 337 cncii. pen.
Alla luce degli argomenti che precedono il ricorso deve essere rigetta:o con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processi ali.
Così deciso il 12 marzo 2025
La Consigliera estensora
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Il Pr idente