Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33850 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33850 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME OSTUNI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Lecce, nel procedimento di opposizione ex art. 678, comma 1-ter cod. proc. pen., proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del 16 marzo 2023, con cui il Magistrato Relatore ha concesso l’affidamento in prova in relazione alla pena di cui al cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, ha dichiarato inammissibile l’istanza di concessione dell’affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ammettendo, invece, COGNOME all’affidamento in prova al servizio sociale.
Propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, COGNOME, deducendo violazione dell’art. 94 del summenzioNOME d.P.R.
Rileva la difesa di avere depositato, nelle more della decisione del Tribunale di sorveglianza sull’opposizione avverso l’ordinanza di concessione provvisoria dell’affidamento in prova ex art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354, memoria integrativa dell richiesta di ammissione all’affidamento in prova ai servizi sociali, nella quale, integrazione non della domanda originaria ma della terza istanza di misura alternativa, si chiedeva la concessione della misura dell’affidamento terapeutico in ragione di circostanze sopravvenute. Insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità.
Invero, come rilevato nell’ordinanza impugnata, il condanNOME ha proposto opposizione avverso l’ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza aveva applicato in via provvisoria, nei suoi confronti, l’affidamento in prova.
Il Tribunale di sorveglianza di Lecce nell’ammettere COGNOME alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, ha, invero, preso atto del nuovo cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi il 26 luglio 2023, che ha assorbito quello della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, ed ha evidenziato che con il ricorso del 26 settembre 2023, «riprendendo anche il contenuto della sua istanza del 31 agosto 2023» (la c.d. terza istanza di cui al ricorso), COGNOME aveva chiesto di espiare la misura alternativa in San Vito dei Normanni alla INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO, perché da oltre due anni non abitava più in Provincia di Brescia.
Detto Tribunale ha, dunque, con il provvedimento impugNOME, preso implicitamente in considerazione la c.d. terza istanza, anteriore rispetto all’opposizione.
Tanto premesso, correttamente è stata da tale Tribunale dichiarata inammissibile l’istanza di affidamento terapeutico di cui al summenzioNOME art. 94, in quanto l’oggetto del procedimento di opposizione è necessariamente delimitato dal contenuto del provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza, senza formalità, a norma dell’art. 678, comma 1 -ter, cod. proc. pen. La richiesta di affidamento terapeutico, invece, risulta essere stata avanzata solo con memoria depositata il 28 febbraio 2024 e quindi successivamente all’opposizione (del 26 settembre 2023) e, comunque, anche la terza istanza, cui fa riferimento la difesa e che sarebbe anteriore all’opposizione, non attiene a tale profilo, ma solo all’affidamento in prova al servizio sociale.
All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo quantificare in curo tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024.