Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6674 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6674 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 25/02/1979
avverso l’ordinanza del 03/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che:
con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato, in via definitiva, l’istanza presentata da NOME COGNOME al fine di essere ammesso all’affidamento terapeutico di cui all’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 sul presupposto che il condannato, ammesso in via provvisoria alla misura alternativa in data 8 maggio 2024, è stato sottoposto a misura cautelare in carcere per reati in materia di stupefacenti e si è visto revocare la misura extramuraria dal Magistrato di sorveglianza;
il ricorso propone un unico motivo totalmente versato in fatto e una lettura alternativa delle circostanze rilevanti nel procedimento e già esaminate nell’ordinanza impugnata;
le contestazioni mosse al ricorrente consistono nell’essersi associato allo scopo di commettere più delitti in materia di stupefacenti, oltre che tributari e singoli reati aventi ad oggetto la commercializzazione di sostanze anche in ingenti quantità;
a fronte di tale contestazione, supportata da idonea gravità indiziaria, sono state ritenute recessive le considerazioni dell’UEPE siccome frutto di un breve periodo di osservazione;
ritenuto che:
a fronte di tali argomentazioni, il ricorso propone un unico motivo totalmente versato in fatto auspicando una difforme valutazione delle medesime circostanze già prese in considerazione dai giudici di merito;
la relazione dell’UEPE è stata insindacabilmente valutata, così come adeguatamente apprezzata è stata la gravità delle condotte ascritte al condannato;
risulta correttamente applicato il principio di diritto per cui «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche a norma dell’art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ove ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi per l’applicazione dell’istituto indicati dalla citata disposizione, il giudice è chiamato ad effettuare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendo conto della pericolosità del condannato e dell’attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale» (Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 273293);
rientra nella discrezionalità del giudice di merito l’apprezzamento in ordine all’idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle misure alternative – alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi
positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16822 del 20/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284500) – e l’eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto; le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, COGNOME, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio;
considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/1/2025