Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34329 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34329 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 13/05/2025 dal Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13 maggio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l’istanza di concessione del beneficio penitenziario dell’affidamento in prova terapeutico, ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), presentata da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per la pena detentiva che doveva scontare, la cui scadenza veniva individuata il 26 settembre 2027.
Il provvedimento di respingimento veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Roma sull’assunto che, tenuto conto dei pregiudizi penali gravanti sull’anagrafe giudiziaria di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, delle informazioni negative acquisite presso le istituzioni competenti e delle sue incerte prospettive di recupero terapeutico, allo stato, non era possibile formulare un giudizio prognostico favorevole nei suoi confronti.
Avverso questa ordinanza XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, articolando quattro, correlate, censure difensive.
Con i primi tre motivi, di cui si impone un esame congiunto, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi del beneficio penitenziario dell’affidamento terapeutico ex art. 94 T.U. stup., che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto delle condizioni di tossicodipendenza del condannato – per le quali era stato presentato un programma terapeutico accurato con cui non ci si era confrontati – e del processo rieducativo intrapreso dal ricorrente, già valutato positivamente, in un altro procedimento esecutivo, dal Tribunale di Velletri.
Con il quarto motivo di ricorso di deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimentoall’art. 47ter Ord. pen., per avere il
Tribunale di sorveglianza di Roma omesso di rispondere in ordine alla detenzione domiciliare per gravi motivi di salute, richiesta nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXX il 7 ottobre 2024, in via subordinata al mancato accoglimento dell’istanza principale.
Queste ragioni imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ł fondato limitatamente alla domanda di detenzione domiciliare per gravi motivi di salute.
Nel resto, l’atto di impugnazione in esame deve essere rigettato.
2. Devono, innanzitutto, esaminare i primi tre motivi di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, incentrate sull’incongrua valutazione della condizione di tossicodipendenza di NUMERO_CARTA, che avrebbero importo la concessione del beneficio penitenziario invocato, ai sensi dell’art. 94 T.U. stup.
Osserva il Collegio che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico consolidato il principio secondo cui l’affidamento in prova per fini terapeutici, previsto dall’art. 94 T.U. stup., presuppone una preventiva verifica sulla condizione di tossicodipendenza del condannato e sulla sussistenza di un programma – al quale l’istante si sia sottoposto o comunque intenda sottoporsi – idoneo a consentirne il recupero clinico (trale altre, Sez. 1, n. 39320 del 01/02/2011, Matarrese, Rv. 249884 – 01; Sez. 1, n. 38055 del 14/11/2006, COGNOME, Rv. 235376 – 01; Sez. 1, n. 1150 del 18/02/1999, Rovesti 212969 – 01).
Questa verifica giurisdizionale, al contempo, deve essere condotta dal tribunale di sorveglianza investito della richiesta di concessione dell’affidamento terapeutico tenendo conto della sussistenza di elementi atti a giustificare un giudizio prognostico favorevole nei confronti del condannato, consentendo di ritenere la misura alternativa invocata idonea a escludere o a rendere altamente improbabile la ricaduta in condotte devianti. Non può, del resto, non rilevarsi che l’affidamento in prova per fini terapeutici «dovendo assicurare la prevenzione dei reati, non può essere concesso al condannato tossicodipendente ritenuto attualmente pericoloso, atteso che il programma terapeutico postula la collaborazione del soggetto interessato, negata in radice dalla sua stessa condizione di persona pericolosa» (Sez. 1, n. 48041 del 09/10/2018, Massimino, Rv. 274665 – 01).
NØ potrebbe essere diversamente, atteso che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico parimenti consolidato il principio secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio delle condotte del condannato, antecedenti e susseguenti alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica dei benefici penitenziari richiesti. Tale vaglio deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione critica seguito dall’istante, indispensabile per la formulazione di un giudizio positivo sul suo reinserimento sociale (tra le altre, Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, COGNOME, Rv. 274993 – 01; Sez. 1, n. 33287 dell’11/06/2013, COGNOME, Rv. 257001 – 01; Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, COGNOME, Rv. 240306 – 01).
2.1. In questa cornice ermeneutica, il Tribunale di sorveglianza di Roma valutava correttamente gli elementi processuali di cui disponeva ai fini della concessione dell’affidamento terapeutico di cui all’art. 94 T.U. stup., evidenziando che, pur avendo
XXXXXXXXXXXXXXX avviato un percorso di rivisitazione critica del suo vissuto criminale, la scarsa capacità di avviare un processo di recupero dalla tossicodipendenza, piø volte tentato senza successo nel corso degli anni, induceva a formulare un giudizio prognostico negativo rispetto alla misura alternativa invocata.
Il Tribunale di sorveglianza di Roma, al contempo, nell’escludere la possibilità di
concedere l’affidamento terapeutico ex art. 94 T.U. stup., faceva opportunamente riferimento alla condizione di recidività di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, osservando che il ricorrente era ripetutamente ricaduto nel crimine, rendendo evidente che la sua adesione ai programmi intrapresi era apparente o comunque non sorretta da un atteggiamento volitivo adeguato. Basti, in proposito, evidenziare che il ricorrente, tra i suoi numerosi precedenti penali, annoverava condanne riguardanti la vendita di sostanze stupefacenti, posta in essere anche attraverso consorterie criminali, che inducevano a ritenere stabile il suo inserimento in tale ambiente delinquenziale ed elevato il pericolo di ricaduta nel crimine.
Il Tribunale di sorveglianza di Roma, dunque, formulava un giudizio prognostico conforme alle emergenze processuali, nel valutare le quali non si può non rilevare che l’affidamento in prova per tossicodipendenti, così come disciplinato dall’art. 94 T.U. stup., si differenzia da quello ordinario, proprio per la peculiarità del suo obiettivo, che Ł essenzialmente quello della cura della condizione di dipendenza attraverso programmi non attuabili in stato di detenzione (tra le altre, Sez. 1, n. 11575 del 05/02/2013, Sansonna, Rv. 255158 – 01; Sez. 1, n. 33343 del 04/04/2001, COGNOME, Rv. 220029 – 01; Sez. 1, n. 2271 del 19/03/1999, Condello, Rv. 213348 – 01).
A conferma di quanto si sta affermando, non si possono che richiamare le considerazioni espresse dal Tribunale di sorveglianza di Roma a proposito dell’elevato pericolo di recidiva nel reato del ricorrente, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 2 dell’ordinanza impugnata, evidenziava che le «reiterate condotte trasgressive attuate in ambito sociale, in lungo arco temporale e sino a tempi recenti, e l’assenza di motivazione al cambiamento rendono estrema niente dubbia la capacità di
XXXXXXXXXXXXXXX di autocontrollarsi ai fini della gestione del beneficio ».
Queste ragioni impongono di ribadire l’infondatezza dei primi tre motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, con cui si censurava il rigetto dell’istanza di affidamento terapeutico invocato dal ricorrente, ex art. 94 T.U. stup.
A conclusioni differenti deve giungersi per il quarto motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per avere il Tribunale di sorveglianza di Roma omesso di rispondere in ordine alla detenzione domiciliare per gravi motivi di salute, r i c h i e s t a nell’ i n t e r e s s e di NUMERO_CARTA il 7 ottobre 2024, in via subordinata al mancato accoglimento dell’istanza principale.
Osserva il Collegio che la verifica degli atti processuali dimostra che, effettivamente, il condannato, con istanza del 7 ottobre 2024, aveva formulato, in modo inequivocabile una richiesta di concessione del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare per gravi motivi di salute, ai sensi dell’art. 47ter Ord. pen.
Tuttavia, a tale istanza il Tribunale di sorveglianza non forniva alcuna risposta, nØ diretta nØ indiretta, con la conseguenzache, relativamente a tale valutativo, il contenuto del provvedimento impugnato comporta l’obliterazione integrale di una parte delle richieste formulate dell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, su cui si impone un nuovo giudizio da parte del Tribunale di sorveglianza di Roma.
Le considerazioni esposte impongono l’accoglimento del quarto motivo di ricorso, cui conseguono le statuizioni processuali di cui in dispositivo.
Ne discende conclusivamente l’annullamento dell’ordinanza impugnata, limitatamente alla domanda di detenzione domiciliare per gravi motivi di salute, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Roma.
L’atto di impugnazione presentato da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nel resto deve
essere rigettato.
Si dispone, infine, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alla domanda di detenzione domiciliare per gravi motivi di salute, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al tribunale di sorveglianza di roma. rigetta il ricorso nel resto
Così Ł deciso, 01/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.