Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2636 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2636 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN FELICE A CANCELLO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni dei PG, in persona di NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Milano rigettava la richiesta di concessione del beneficio presentata da NOME COGNOME ai sensi dell’art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Con tale provvedimento, il Tribunale ha dato atto, tra gli altri elementi considerati , che non vi fosse stata da parte del detenuto alcuna revisione critica rispetto al reato sessuale di gruppo per il quale il COGNOME è stato condannato e che tale delitto non è connesso ad alcuna problematica tossicomanica. Sulla base di tali elementi negativi, al fine di prevenire adeguatamente il rischio di recidiva, il Tribunale ha ritenuto che “il programma terapeutico non risulta essere contenitivo né orientato all’approfondimento delle tematiche sottese al reato oggetto della sentenza”, così confermando il precedente rigetto del Magistrato di sorveglianza.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione l’interessato a mezzo del difensore, affidandosi a un unico motivo.
2.1. Con tale motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al rigetto della misura prevista dall’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato quindi meritevole di rigetto.
La motivazione appare immune dai vizi rappresentati, essendo stati valutati, in relazione al caso in esame, l’avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge che hanno condotto, allo stato, correttamente al rigetto della richiesta sulla base degli scarsi progressi compiuti nel corso del trattamento in ambito intramurario (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Rv. 258404).
In tema di concessione della misura dell’affidamento cd. terapeutico, infatti, l’autorità giudiziaria è tenuta a svolgere un’autonoma complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma concordato, tenuto conto della pericolosità del condannato e dell’attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale (tra le altre, Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017, dep. 2018, Rv. 273293; Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Rv. 270016; Sez. 1, n. 11575 del 05/02/2013, Rv. 255158), senza che possa ritenersi vincolante, ai fini della concessione, il giudizio di idoneità del programma terapeutico proveniente da una struttura sanitaria pubblica, del quale deve essere necessariamente corredata l’istanza di ammissione al beneficio (tra le altre, Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014, Rv. 261982).Va, peraltro, qui ribadito che “per l’espresso richiamo dell’art. 94 del d..P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 alle norme dell’ordinamento penitenziario, il tribunale di sorveglianza, ai fini della concessione del beneficio, è tenuto a verificare, oltre che
l’attualità dello stato di tossicodipendenza e l’esecuzione di un idoneo programma di recupero terapeutico, anche la sussistenza di elementi atti a giustificare un giudizio prognostico favorevole, ossia l’idoneità della misura ad escludere o rendere improbabile la ricaduta in condotte devianti, attraverso un esame della personalità del condannato, ancorato ad elementi oggettivamente sintomatici” (Sez. 1, n. 19782 del 11/04/2006, Rv. 233881), il che conferma la correttezza della decisione qui impugnata / la quale ha proprio valorizzato gli elementi derivanti dalla mancata resipiscenza per ritenere negativo tale giudizio prognostico.
Dalle considerazioni che precedono deriva il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 24 maggio 2023
Il Consigliere estensore
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· GLYPH Il Presidente