Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30277 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30277 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME che insiste per l’accoglimento dell’impugnazione e l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Il Tribunale di Sorveglianza di Catania, con ordinanza in data 5 marzo 2025, ha rigettato la richiesta di XXXXXXXXXXXXXdi applicazione della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali ai sensi dell’art. 94 d.P.R. 309 del 1990.
Il ricorrente Ł stato condannato per reati in materia di stupefacenti ex artt. 73 e 74 d.P.R. 309 del 1990 alla pena complessiva di anni sei e mesi otto di reclusione con attuale fine pena, calcolata la liberazione anticipata già concessa, al 3 settembre 2028.
Il Tribunale ha respinto la richiesta evidenziando la pericolosità del condannato e l’inidoneità dell’affidamento terapeutico da espletarsi in sede ambulatoriale, ciò pure considerata la necessità di verificare con gradualità gli eventuali effettivi progressi del percorso trattamentale, anche con la concessione di permessi premio in attesa di concedere la misura alternativa.
Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo dei difensori, ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 94 d.P.R. 309 del 1990 e 3 Cedu con specifico riferimento alla ritenuta inidoneità del programma terapeutico ambulatoriale.
3.2. Vizio di motivazione in relazione alla valutazione effettuata valorizzando la presunta mancanza di consapevolezza della gravità delle condotte criminose commesse e, di contro, omettendo di considerare la regolare condotta penitenziaria tenuta dal detenuto.
3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 3 e 27 cost. nonchØ 3 Cedu e 10 del patto internazionale sui diritti civili e politici con specifico riferimento alla finalità rieducativa della pena, al principio del favor rei , anche omettendo di valutare elementi decisivi quali la certificazione del Sert e l’evoluzione personale del ricorrente.
Sent. n. sez. 1857/2025 CC – 27/05/2025 R.G.N. 11722/2025
3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla presunta preferenza del programma comunitario.
3.5. Vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, quanto alla ritenuta sussistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata e alla mancata collaborazione con l’autorità giudiziaria.
3.6. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla individualizzazione del trattamento sanzionatorio e alla valorizzazione dei precedenti penali.
3.7. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 7, 8 e 9 della raccomandazione R(2001) del comitato dei ministri del Consiglio d’Europa in relazione alla mancata considerazione che l’affidamento terapeutico Ł coerente con le finalità di ridurre la recidiva stabilendo relazioni positive con gli autori del reato e della necessita di tenere conto della singolarità e della dignità degli autori dei reati e che questa deve essere attuata senza discriminazioni.
In data 29 aprile 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede che il rigetto del ricorso.
In data 12 maggio 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali l’avv. NOME COGNOME ulteriormente illustrati i motivi di ricorso, insiste per l’accoglimento dell’impugnazione e l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
In sette articolati e complementari motivi, ulteriormente illustrati nelle conclusioni scritte, la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 3 e 27 cost. nonchØ 3 Cedu e 10 del patto internazionale sui diritti civili e politici, nonchØ 94 d.P.R. 309 del 1990 e 7, 8 e 9 della raccomandazione R(2001) del comitato dei ministri del Consiglio d’Europa con riferimento ai criteri utilizzati e alla valutazione effettuata in ordine all’inidoneità della misura richiesta, ciò sia quanto alla conclusione in merito al programma richiesto che alla ritenuta pericolosità del ricorrente.
Le doglianze sono infondate.
2.1. I presupposti per l’applicazione dell’affidamento in prova al servizio sociale richiesto per ragioni terapeutiche ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, come piø volte ribadito da questa Corte, sono di duplice natura:
uno soggettivo, costituito dallo stato di tossicodipendenza o di alcol dipendenza del soggetto detenuto che, a pena di inammissibilità (v. art. 94, comma 1, parte seconda, così come modificato dal D.L. 24 novembre 2000, n. 341, art. 10, comma 3, convertito con modificazioni nella L. 19 gennaio 2001, n. 4), deve essere certificato da una struttura sanitaria pubblica;
l’altro oggettivo, rappresentato dai limiti edittali massimi della sanzione complessivamente inflitta al soggetto o del residuo di maggiore pena da scontare e dalla mancata, pregressa concessione per piø di due volte dell’affidamento stesso.
2.2. L’attualità dello stato di tossicodipendenza e la conseguente necessità di un idoneo programma di recupero devono essere valutati anche in riferimento alla sola dipendenza psichica, non potendo essere sufficiente, per l’esclusione del requisito, il fatto che l’interessato non assuma piø sostanze stupefacenti da un determinato periodo se permane l’esigenza di un mantenimento terapeutico e di un supporto psicologico (Sez. 1, n. 11575 del 05/02/2013, Sansonna, Rv. 255159 – 01; Sez. 1, n. 20564 del 23/04/2012, COGNOME, Rv. 253343 – 01).
In una corretta prospettiva, infatti, come pure di recente ribadito, «il soggetto che versi
in una condizione di tossicodipendenza non può esser ritenuto clinicamente guarito, in base alla mera constatazione di un dato empirico, rappresentato dalla interruzione dell’assunzione della terapia metadonica; residua, infatti, in caso del genere, la necessità di un ulteriore periodo di mantenimento terapeutico e di supporto psicologico» (Sez. I, n. 46010 del 01/06/2023, S., n.m.).
Ciò in quanto, come evidenziato nella medesima pronuncia «una volta che sia venuta meno la dipendenza fisica dalle sostanze stupefacenti (come conclamato, nel caso di specie, dall’interruzione dell’assunzione di terapia metadonica) occorre sempre verificare, infatti, se permangano problematiche di tipo psicologico, legate alla tossicodipendenza e all’astinenza dall’assunzione, che siano tali da rendere il soggetto ancora bisognevole di un percorso comunitario».
Ragione questa per cui in presenza di queste pre-condizioni la magistratura di sorveglianza Ł chiamata a effettuare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma, concordato dal soggetto interessato con un’unità sanitaria locale o con uno degli enti previsti dal D.P.R. n. 115 del 1990, art. 115 oppure, infine, con organismi privati, tenuto conto della pericolosità del condannato e dell’attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale (Sez. 1, n. 11575 del 5/2/2013, COGNOME, Rv. 255158 – 01; Sez. 1, n. 19782 dell’11/4/2006, COGNOME, Rv. 233881 – 01).
In una corretta prospettiva, d’altro canto, si deve anche ribadire che il giudizio di idoneità del programma terapeutico proveniente da una struttura sanitaria pubblica, di cui deve necessariamente essere corredata l’istanza di affidamento in prova in casi particolari, non Ł vincolante nei confronti della competente autorità giurisdizionale dovendo essere, comunque e necessariamente, posto in relazione con gli altri due parametri oggetto di valutazione che sono costituiti dalla pericolosità del condannato e dall’attitudine del trattamento a realizzare -unitamente alle esigenze terapeutiche- un suo effettivo reinserimento nella società (Sez. 1, n. 13651 del 12/02/2019, COGNOME, Rv. 275328 – 01; Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 273293 – 01; Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016 – 01; Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014, Palena, Rv. 261982 01).
In ciò dovendosi pertanto confermare che «l’affidamento in prova per fini terapeutici, dovendo assicurare la prevenzione dei reati, non può essere concesso al condannato tossicodipendente ritenuto attualmente pericoloso, atteso che il programma terapeutico postula la collaborazione del soggetto interessato, negata in radice dalla sua stessa condizione di persona pericolosa» (Sez. 1, n. 48041 del 09/10/2018, COGNOME, Rv. 274665 – 01).
2.3. Nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza ha dato sufficiente conto di essersi conformato ai principi indicati e tutte le censure esposte, in parte anche tese a sollecitare una diversa e non consentita lettura degli elementi emersi, sono complessivamente infondate.
Con lo specifico riferimento alla pendenza di procedimenti penali per reati di grave allarme sociale, alle informazioni delle forze dell’ordine e della Direzione Distrettuale Antimafia, così come alla relazione di sintesi e alle tenuità delle prescrizioni previste per il programma terapeutico, infatti, il giudice di merito ha evidenziato le ragioni poste a fondamento della ritenuta pericolosità e della inidoneità dell’affidamento richiesto a garantire le esigenze di tutela sociale e anche di reinserimento del detenuto.
Ciò considerato che la stessa relazione di sintesi, a prescindere dal corretto
comportamento tenuto, stigmatizza la scarsa consapevolezza del disvalore del proprio agito per cui la conclusione del collegio per cui appare necessario proseguire l’osservazione intramuraria e verificare con gradualità proprio gli eventuali progressi al fine di concedere la misura alternativa alla detenzione non Ł sindacabile in questa sede.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 27/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME