Affidamento in Prova Terapeutico: la Cassazione fissa i paletti
L’affidamento in prova terapeutico rappresenta una delle più importanti misure alternative alla detenzione, pensata per favorire il recupero e il reinserimento sociale di persone con problemi di dipendenza. Tuttavia, la sua concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 43608/2023) ribadisce la necessità di una valutazione complessa da parte del giudice, che deve tenere conto della pericolosità del condannato e dell’effettiva possibilità di successo del percorso di cura. Vediamo nel dettaglio il caso e i principi affermati.
I Fatti del Caso: La Richiesta Respinta
Un detenuto aveva presentato istanza al Tribunale di Sorveglianza per essere ammesso al beneficio dell’affidamento in prova terapeutico. La sua richiesta, tuttavia, era stata rigettata. Il Tribunale aveva basato la sua decisione su una valutazione negativa della personalità del soggetto, considerandolo socialmente pericoloso. Tale giudizio derivava non solo dai suoi precedenti penali, ma anche da una grave infrazione disciplinare commessa in carcere, punita con dieci giorni di esclusione dalle attività comuni.
Contro questa decisione, il condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo di possedere i requisiti per accedere alla misura alternativa.
La Decisione della Cassazione sull’Affidamento in Prova Terapeutico
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo “manifestamente infondato”. I giudici hanno sottolineato come il ricorso non fosse altro che una riproposizione di argomenti già adeguatamente esaminati e respinti dal Tribunale di Sorveglianza. La Cassazione ha confermato la correttezza del ragionamento del giudice di merito, evidenziando due aspetti fondamentali.
La Valutazione della Pericolosità Sociale
Il primo punto chiave è la valutazione complessa che il giudice deve compiere. Per concedere l’affidamento in prova terapeutico, non basta che esistano i presupposti formali (come lo stato di tossicodipendenza e una pena da scontare compatibile). È necessaria una prognosi favorevole sul probabile conseguimento delle finalità del programma. Questo implica un’analisi approfondita della pericolosità del condannato e della sua reale attitudine a intraprendere un percorso di reinserimento sociale. Nel caso specifico, i precedenti e la condotta carceraria indicavano una pericolosità ancora attuale.
Il Principio di Gradualità Trattamentale
Il secondo principio, strettamente collegato al primo, è quello della “gradualità trattamentale”. Il Tribunale di Sorveglianza ha agito correttamente nel ritenere necessario, prima di concedere una misura esterna, un ulteriore periodo di osservazione “inframuraria”. L’obiettivo era approfondire la conoscenza della personalità del detenuto attraverso un’intensificazione dei colloqui psicologici con gli esperti e gli operatori del SerD. Questo approccio graduale assicura che il passaggio dal carcere a una misura di libertà avvenga solo quando il soggetto mostra progressi concreti e verificabili.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità affermando che il Tribunale di Sorveglianza aveva correttamente esercitato il proprio potere discrezionale. La valutazione sulla pericolosità sociale e sulla necessità di un’osservazione più approfondita era logica e ben argomentata, basata su elementi concreti (precedenti penali e infrazione disciplinare). Il ricorso, non presentando nuove e valide argomentazioni, ma limitandosi a contestare una valutazione di merito ben fondata, non poteva essere accolto. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver presentato un’impugnazione priva di fondamento.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma che l’affidamento in prova terapeutico, pur essendo uno strumento fondamentale per il recupero, non è un diritto incondizionato del detenuto. La sua concessione è subordinata a una rigorosa valutazione prognostica da parte della magistratura di sorveglianza. La pericolosità sociale, desunta da elementi oggettivi, e l’applicazione del principio di gradualità sono criteri guida essenziali. La decisione di posticipare la concessione del beneficio in favore di un ulteriore periodo di osservazione in carcere è legittima se finalizzata a una più completa valutazione della personalità e delle reali possibilità di successo del percorso rieducativo.
Quando può essere negato l’affidamento in prova terapeutico?
Può essere negato quando il giudice, valutando la pericolosità sociale del condannato (basata su precedenti penali e comportamento in carcere) e la sua attitudine, ritiene non probabile il raggiungimento delle finalità del programma terapeutico e del reinserimento sociale.
Cosa significa ‘principio di gradualità trattamentale’ in questo contesto?
Significa che il percorso di rieducazione deve essere progressivo. In questo caso, prima di concedere una misura alternativa come l’affidamento, il Tribunale ha ritenuto necessario un ulteriore periodo di osservazione in carcere per approfondire la personalità del detenuto attraverso colloqui psicologici intensificati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile e cosa comporta?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato e una semplice riproposizione di motivi già esaminati e respinti in precedenza. Ciò ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43608 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43608 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che il ricorso di NOME COGNOME avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la sua istanza di ammissione al beneficio dell’affidamento in prova terapeutico è manifestamente infondato e, comunque, deduce motivi non consentiti in quanto mera riproposizione di profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice specializzato;
ricordato che, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche a norma dell’art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ove ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi per l’applicazione dell’istitut indicati dalla citata disposizione, il giudice è chiamato ad effettuare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendo conto della pericolosità del condanNOME e dell’attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale (Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017, dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293);
considerato che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha valorizzato, in senso contrario alla concessione della misura, la pericolosità sociale (emergente dai precedenti penali e dall’infrazione disciplinare, certamente grave, siccome punita con ben dieci giorni di esclusione dalle attività comuni) che ha posto in relazione con l’esigenza di approfondire, mediante una intensificazione dei colloqui psicologici con gli esperti e con gli pperatori del Serd, al fine di una ulteriore osservazione inframuraria, così dando adeguatamente conto dell’esercizio del principio di gradualità trattamentale;
rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 18 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 luglio 2023
4 Consigliere estensore
Il Presidente