Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42320 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42320 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Ancona, in puntuale applicazione della normativa in materia, ha dichiarato inammissibile l’istanza presentata da NOME COGNOME diretta ad ottenere l’ affidamento terapeutico a causa dell’assenza di un programma riabilitativo individuale ed ha dichiarato inammissibile quella di detenzione domiciliare ex art.47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. per l’entità della pena residua superiore ad anni due;
Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, non si confrontano in modo specifico con il coerente ragionamento svolto dal giudice a quo, effettuando un inconferente richiamo all’istituto delle pene sostitutive e sostenendo che sarebbe stato compito del Tribunale di sorveglianza rinviare il procedimento per acquisire il programma terapeutico senza, però, tenere conto che esso avrebbe dovuto essere allegato all’istanza come previsto dall’ art. 94 d.P.R. 309/90;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.