Affidamento Terapeutico e Valutazione della Pericolosità: L’Inaffidabilità del Condannato Preclude il Beneficio
L’affidamento terapeutico rappresenta uno strumento cruciale nel nostro ordinamento per favorire il recupero e il reinserimento sociale di persone con problemi di tossicodipendenza. Tuttavia, la sua concessione non è automatica, ma subordinata a una valutazione complessa da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che la manifesta inaffidabilità del condannato, dimostrata da comportamenti devianti, costituisce un ostacolo insormontabile per l’accesso a tale beneficio.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato per reati legati agli stupefacenti, aveva richiesto l’accesso all’affidamento in prova in casi particolari, una misura pensata per chi necessita di un percorso terapeutico e riabilitativo. Inizialmente, gli era stata concessa un’applicazione provvisoria della misura. Tuttavia, il Tribunale di Sorveglianza ha successivamente respinto l’istanza definitiva, ratificando la sospensione della misura già disposta dal Magistrato di Sorveglianza.
La decisione del Tribunale si basava su un fatto grave: durante il periodo di prova, il soggetto aveva commesso una rapina. Questo comportamento è stato interpretato come un chiaro segnale di mancata adesione al progetto rieducativo e di persistente pericolosità sociale. L’interessato ha quindi presentato ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione.
L’Affidamento Terapeutico e la Valutazione del Giudice
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, cogliendo l’occasione per ribadire i principi che governano la concessione dell’affidamento terapeutico. La giurisprudenza consolidata stabilisce che, anche in presenza dei presupposti formali, il giudice deve compiere una valutazione approfondita e complessa.
Questa valutazione non si limita a verificare lo stato di tossicodipendenza, ma si estende alla prognosi sul buon esito del programma terapeutico. Il magistrato deve considerare la pericolosità del condannato e la sua reale attitudine a intraprendere un percorso di effettivo reinserimento sociale. In sostanza, il beneficio è riservato a chi dimostra di poter trarre profitto dal trattamento offerto.
Le Motivazioni della Decisione
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale di Sorveglianza immune da vizi logici e giuridici. Il diniego del beneficio non era fondato su un’analisi superficiale, ma su un giudizio motivato di “complessiva inaffidabilità” del condannato.
La rapina commessa non è stata vista come un semplice episodio isolato, ma come la prova tangibile dell’irregolarità della condotta e dell’incapacità del soggetto di rispettare le regole del percorso comunitario. Il ricorso è stato giudicato inammissibile proprio perché l’appellante non ha contestato questo nucleo centrale della motivazione, ovvero il giudizio negativo sulla sua affidabilità, supportato da specifici comportamenti devianti.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza riafferma un principio fondamentale: le misure alternative alla detenzione non sono un diritto incondizionato, ma un’opportunità concessa a chi dimostra un’autentica volontà di cambiamento. La condotta del soggetto durante il periodo di prova è un elemento cruciale per la valutazione del giudice.
Un comportamento gravemente deviante, come la commissione di un nuovo reato, interrompe il patto di fiducia tra il condannato e lo Stato. Esso dimostra che il percorso riabilitativo non sta avendo successo e che la pericolosità sociale del soggetto non è diminuita. Di conseguenza, il diniego o la revoca del beneficio diventano una conseguenza logica e giustificata. Per i condannati, ciò significa che l’adesione al programma terapeutico deve essere non solo formale, ma sostanziale e supportata da una condotta irreprensibile.
Quando può essere negato l’affidamento terapeutico?
L’affidamento terapeutico può essere negato quando il giudice, a seguito di una valutazione complessiva, ritiene improbabile che il programma terapeutico porti a un effettivo reinserimento sociale, tenendo conto della pericolosità del condannato e della sua condotta.
La commissione di un nuovo reato comporta automaticamente la revoca del beneficio?
Sebbene la decisione sia discrezionale, la commissione di un nuovo reato, come una rapina, è considerata una prova significativa dell’inaffidabilità del soggetto e della sua mancata adesione al progetto rieducativo, giustificando pienamente il diniego o la revoca della misura.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver promosso un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2667 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2667 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato l’istanza di affidamento in casi particolari ex art. 94 TU AVV_NOTAIO, ratificando il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Avellino in data 1° febbraio 2022 con il quale era stata sos l’applicazione provvisoria della misura disposta con ordinanza del Magistrato sorveglianza di Napoli in data 29 luglio 2021.
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile
3.1. Costituisce consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimi quello recentemente ribadito da Sez. 1, COGNOME, secondo il quale: «In tem affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeuti norma dell’art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ove ricorrano i presupp soggettivi e oggettivi per l’applicazione dell’istituto indicati dal disposizione, il giudice è chiamato ad effettuare una complessa valutazione ci il probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenen conto della pericolosità del condannato e dell’attitudine del trattame realizzare un suo effettivo reinserimento sociale» (Sez. 1, n. 16905 20/12/2017 dep. 2018, COGNOME, Rv. 273293).
3.2. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, non ha concesso il beneficio sulla base della ma adesione al progetto comunitario di riabilitazione e rieducazione desu dall’irregolarità della condotta tenuta (rapina in data 18 dicembre 2021).
Il ricorso è inammissibile nella parte in cui omette di confrontarsi c argomentazioni del provvedimento impugnato che riguardano il motivato giudizio di complessiva inaffidabilità del condannato desunta dai comportamenti deviant specificamente indicati che non sono contestati.
3.3. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della cau di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023.