Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29513 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29513 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
1.1 L’ordinanza premette che XXXXX deve espiare una pena residua di quattro anni, sei mesi e ventidue giorni di reclusione per reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di plurimi reati contro la pubblica amministrazione commessi tra il 2009 e il 2014 e che annovera un precedente penale per omicidio e calunnia del 1980 nonchØ un carico pendente per reati di corruzione aggravati dall’art. 7 L. 203 del 1991 (connessi a quelli per i quali deve espiare la pena).
XXXXX ha presentato istanza di affidamento terapeutico, adducendo uno stato di alcol dipendenza dal 2014 sino alla data odierna e allegando certificati di visite mediche e psichiatriche insieme a una perizia di parte. ¨ stata depositata, altresì, una proposta di programma terapeutico di tipo semiresidenziale, dichiarata idonea dal Ser.d. di appartenenza del condannato.
Si dà atto, inoltre, nel provvedimento che il Procuratore generale abbia depositato, tra l’altro, un’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro del 2.3.2023, relativa al periodo in cui il condannato Ł stato detenuto presso il carcere di Catanzaro, nella quale si precisa che XXXXX ha dedotto uno stato di alcol dipendenza solo pochi giorni prima della definitività della sentenza e che inoltre nei due anni precedenti alla sua carcerazione non ha effettuato alcun programma di recupero dall’alcool dipendenza.
1.2 Ciò premesso, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto di rigettare l’istanza, avendo valutato l’elevata pericolosità sociale del condannato e ritenendo di non potere superare il dubbio circa la strumentalità della domanda avanzata.
Quanto alla pericolosità sociale del condannato, i giudici richiamano il precedente
– Relatore –
Sent. n. sez. 1688/2025
CC – 15/05/2025
R.G.N. 10254/2025
penale per omicidio, la circostanza che la Questura di Roma abbia riferito di non poter escludere collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, l’attuale sottoposizione di XXXXX alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, l’estrema gravità dei reati commessi di associazione a delinquere e di plurime corruzioni, traffico di influenze illecite, turbata libertà degli incanti.
Quanto al dubbio che XXXXX abbia tentato di precostituirsi uno stato di alcol dipendenza al fine di ottenere la misura, il Tribunale osserva che la sentenza Ł divenuta esecutiva in data 29.9.2022 e che il condannato, libero dal 2020 sino al 30.9.2022, abbia intrapreso volontariamente solo il 23.9.2022 un programma di recupero presso una comunità terapeutica di Catanzaro.
Sotto questo profilo, i certificati allegati all’istanza che risalgono agli anni precedenti riguardano genericamente un ‘abuso di alcool’, a fronte di risultati sempre negativi di metaboliti urinari, incompatibili con una dipendenza cronica, e di un’osservazione carceraria di circa un anno a Catanzaro durante la quale il condannato ‘non ha presentato problematiche degne di rilievo’.
In definitiva, secondo l’ordinanza impugnata, i certificati attestanti l’alcol dipendenza sono troppo generici e non consentono di verificare come i clinici siano giunti alla relativa conclusione. Di conseguenza, il Tribunale di sorveglianza rigetta l’istanza, ritenendo che il condannato necessiti di una approfondita osservazione scientifica intra muraria, al fine di accertare la sussistenza e l’attualità della riferita alcool dipendenza.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di XXXXXXXXXXXXXX, articolando due motivi.
2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all’art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione dell’ordinanza Ł meramente apparente, in quanto fondata su argomentazioni apodittiche e autoreferenziali.
¨ stata omessa la valutazione delle emergenze documentali, tra cui quelle attestanti lo stato di alcool dipendenza, ed Ł stato pretermesso lo svolgimento di un’autonoma attività istruttoria, in violazione della regola di cui all’art. 94, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990.
Sotto questo profilo, da un lato, Ł stata esclusa la pur documentata sussistenza della condizione di alcool dipendenza, in assenza di elementi di segno contrario e senza che sia stato compiuto alcun accertamento autonomo; d’altro canto, Ł stata affermata la pericolosità sociale del ricorrente senza alcun riferimento alla sua attualità e al possibile rischio di recidivanza.
Quanto alla presunta strumentalità della domanda, il tribunale ha reso una motivazione di mero stile, avulsa dalla valutazione della produzione documentale, pur avendone rilevato l’allegazione all’istanza e senza tenere conto che tale documentazione medica sconfessa del tutto il dubbio circa la preordinazione dello stato di alcol dipendenza.
In ogni caso, l’eventuale dubbio su una condizione del condannato Ł stato valutato contra reum , in evidente contrasto con il principio ermeneutico di carattere generale dell’ in dubio pro reo’.
Anche la censura di genericità dei certificati medici Ł pretestuosa, in quanto non rientra tra i poteri del giudice quello di sindacare la valenza di documenti medici in assenza di elementi di segno contrario e di autonomi accertamenti.
Lo stesso rilievo secondo cui il ricovero terapeutico sarebbe avvenuto solo poco prima dell’ordine di carcerazione non fornisce comunque alcuna argomentazione adeguata a
supportare la valutazione dubitativa circa lo stato di dipendenza. Si tratta di un’affermazione che opera un’indebita sovrapposizione tra il ricovero in una struttura di tipo semiresidenziale e lo stato di alcool dipendenza, che invece Ł documentato almeno a partire dal 2020.
Quanto alla pericolosità sociale, l’ordinanza impugnata rende egualmente una motivazione apparente, limitata alla suggestiva menzione di un precedente che risale a oltre quarantacinque anni fa, alla gravità dei fatti per cui Ł intervenuta la condanna in esecuzione, risalenti anch’essi ad oltre dieci anni fa e alla valorizzazione di elementi privi di specifica valenza, come una non dimostrata esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata e un riferimento al carico pendente che Ł soltanto uno stralcio del processo principale riguardante comunque fatti del 2014.
2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la illogicità della motivazione con riferimento allo stato di alcool dipendenza.
Gli argomenti in base ai quali l’ordinanza giunge a dubitare della strumentalità della domanda del condannato sono destituiti di fondamento e sono il frutto di travisamenti dei dati probatori.
La considerazione secondo cui XXXXX ha iniziato un programma di recupero solo pochi giorni prima della esecutività della sentenza trascura di considerare che la presa in carico del ricorrente presso il Ser.d. di Roma risale a oltre sei mesi prima.
Anche il tentativo di sindacare il merito dei certificati medici Ł generico. In primo luogo, non Ł vero che i certificati siano generici, in quanto, come osservato nella perizia di parte, il disturbo da alcolismo si Ł aggravato nel corso degli anni. In secondo luogo, non risponde al vero neppure che i risultati dei metaboliti urinari sarebbero stati sempre negativi, in quanto, di contro, il valore Ł del tutto sproporzionato ed eccessivo.
Con requisitoria scritta trasmessa il 29.4.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, in quarto la motivazione non Ł apparente. In tema di affidamento terapeutico, il giudice Ł chiamato ad effettuare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendo conto della pericolosità del condannato e dell’attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale. Pertanto, non Ł vincolato dal giudizio di idoneità del programma terapeutico proveniente da una struttura sanitaria pubblica ed Ł abilitato a disattendere, ove lo ritenga, le considerazioni formulate dall’autorità amministrativa ed a pervenire, sulla scorta di un autonomo percorso argomentativo, ad opposte conclusioni.
In data 30.4.2025 il difensore di XXXXX ha trasmesso motivi aggiunti, nonchØ una richiesta di trattazione orale del procedimento, rigettata con provvedimento del Presidente di Sezione in data 2.5.2025, in quanto relativa a un ricorso per cui la legge non prevede la trattazione nelle forme previste dall’art. 127 cod. proc. pen. e per cui non Ł possibile chiedere la discussione orale ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Il vaglio dei motivi in cui esso si articola deve essere preceduto dalla considerazione che l”affidamento in prova di soggetti tossico o alcol dipendenti Ł stato configurato dal legislatore sulla falsariga dell’affidamento in prova al servizio sociale previsto dall’art. 47 ord. pen.
La finalità precipua Ł quella di consentire la prosecuzione o, comunque, lo svolgimento di un programma terapeutico fuori dal carcere. L’obiettivo preminente della misura Ł quello di cura dello stato di dipendenza e il d.P.R. n. 309 del 1990 lo ha contemperato con la finalità risocializzante, che Ł irrinunciabile per ogni forma di affidamento in prova. La terapia,
dunque, deve essere orientata alla disintossicazione del condannato e, di conseguenza, anche alla sua risocializzazione.
L’art. 94, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 stabilisce, in questa prospettiva, che il tribunale accoglie l’istanza di affidamento se ritiene che il programma di recupero ‘contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati’.
Questo vuol dire che al giudice Ł imposto di operare una complessiva valutazione di tutti gli elementi a disposizione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma proposto, tenuto conto della pericolosità del condannato e dell’attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento nel consorzio civile (Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 273293 – 01; Sez. 1, n. 11575 del 5/2/2013, Sansonna, Rv. 255158 – 01). Tale valutazione deve avvenire attraverso un esame della personalità del soggetto, ancorato a elementi oggettivamente sintomatici.
Ciò premesso, il Tribunale di Sorveglianza di Roma indica come primo motivo di rigetto dell’istanza di XXXXX la ‘elevata pericolosità sociale del condannato’.
Gli elementi sulla base dei quali perviene a tale valutazione sfavorevole al condannato sono stati innanzi già precisamente menzionati e se ne deve in questa sede solo esaminare la relativa adeguatezza dimostrativa.
Sotto questo profilo, Ł stato affermato, in tema di affidamento in prova ai servizi sociali, che il punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto Ł costituito dalla natura e dalla gravità dei reati per cui Ł stata irrogata la pena in espiazione e dei suoi precedenti penali (cfr. Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278174-01; Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, COGNOME, Rv. 264602-01).
In questa prospettiva, il Tribunale di Sorveglianza ha innanzitutto considerato la ‘estrema gravità’ dei reati per i quali Ł intervenuta la condanna alla pena in esecuzione (associazione a delinquere e plurimi episodi di corruzione, traffico di influenze illecite, turbata libertà degli incanti, per un totale di ventisei capi di imputazione), all’esito di un processo che ha avuto notevole rilievo anche mediatico. Inoltre, i giudici hanno richiamato la precedente condanna di XXXXX per omicidio volontario, mettendo in risalto le modalità del fatto, consumato per il tramite della inflizione di trentaquattro coltellate alla vittima.
A fronte di tali elementi, il ricorrente ha protestato che si tratti di fatti risalenti a molti anni orsono.
Non v’Ł dubbio, a tal proposito, che, ai fini dell’apprezzamento della pericolosità del soggetto, sia necessaria anche la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato e dei suoi comportamenti attuali, attesa l’esigenza di accertare anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva.
Tuttavia, deve osservarsi, da questo punto di vista, che, da un lato, il Tribunale di Sorveglianza, quanto al periodo piø recente, ha citato anche la circostanza che XXXXX sia attualmente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e che la Questura di Roma – Divisione Anticrimine abbia riferito di non poter escludere collegamenti del condannato con la criminalità organizzata (i quali, peraltro, erano emersi anche nel processo di cognizione, pur non arrivando infine ad integrare il reato di cui all’art. 416bis cod. pen., che era stato originariamente contestato dal pubblico ministero). Si tratta di elementi oggettivi che, quantomeno, non avversano il giudizio di pericolosità e che attestano l’insussistenza di elementi sopravvenuti suscettibili di comprovare la attuale estraneità del condannato ai contesti criminali nei quali aveva precedentemente operato.
Dall’altro lato, il ricorso non individua, a sua volta, elementi concreti che possano considerarsi indicativi di una positiva evoluzione della personalità di XXXXX, tale da rendere possibile il reinserimento sociale mediante la misura alternativa richiesta.
Nessuna specifica allegazione di circostanze di tale valenza Ł stata offerta, se non quella che il condannato aveva svolto un’attività lavorativa, la quale avrebbe tuttavia costituito, nella stessa prospettazione del ricorrente, l’occasione per abusare di sostanze alcoliche.
NØ può annettersi, sotto questo profilo, una particolare valenza alla circostanza, pure accennata nel ricorso, che XXXXX abbia sofferto un lungo periodo di detenzione successivamente ai fatti.
Piuttosto, la condizione carceraria Ł, in genere, l’opportunità per trarre dal periodo di osservazione intramurario indicazioni comportamentali utili per una prognosi di rieducabilità in funzione di risocializzazione del condannato, che invece nel caso di specie sono significativamente assenti e comunque non sono state specificamente rappresentate.
Da quanto fin qui esposto, si deve far discendere, dunque, che la motivazione dell’ordinanza impugnata sulla pericolosità del condannato sia nient’affatto apparente, in quanto indica precisi elementi che trovano aggancio nelle risultanze processuali e che il tribunale valuta come dotati di efficacia dimostrativa della insussistenza di uno dei requisiti per l’applicazione della misura, con argomentazioni non solo non apodittiche, ma anche immuni da vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà.
Si tratta di un ragionamento non fittizio, che il ricorso avversa per il tramite di censure non fondate su dati dimostrativi, al contrario, di una positiva evoluzione di personalità e di stile di vita del condannato e, dunque, su elementi suscettibili di smentire la prognosi di non affidabilità del condannato operata dal Tribunale di Sorveglianza con riferimento alla sua perdurante pericolosità.
Quanto appena considerato rende non piø rilevanti i motivi di ricorso relativi allo stato di alcool dipendenza del condannato e alla ritenuta strumentalità del programma di recupero.
Infatti, l’affidamento in prova per fini terapeutici, dovendo assicurare la prevenzione dei reati, non può essere concesso al condannato ritenuto attualmente pericoloso, atteso che il programma terapeutico postula la collaborazione del soggetto interessato, negata in radice dalla sua stessa condizione di persona pericolosa (Sez. 1, n. 48041 del 9/10/2018, COGNOME, Rv. 274665 – 01; Sez. 1, n. 46810 del 6/11/2012, COGNOME, Rv. 253855 – 01).
La negativa valutazione dei parametri della pericolosità del condannato e dell’attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale determina, pertanto, la pratica irrilevanza dell’esame delle doglianze attinenti alla non corretta valutazione della documentazione medica allegata all’istanza e al vizio di motivazione circa la preordinazione dello stato di dipendenza al conseguimento del beneficio dell’affidamento.
Ove anche se ne dovesse ritenere la fondatezza, infatti, la evenienza non potrebbe sortire effetti sull’eventuale accoglimento del ricorso, da escludersi già sulla base della ritenuta infondatezza delle censure difensive relative alla pericolosità del condannato.
Ne consegue, pertanto, che, alla luce di quanto complessivamente considerato, il ricorso debba essere rigettato, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
Deve disporsi, inoltre che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 15/05/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME