Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2039 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2039 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
FILIPPO COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 30/04/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettato le istanze volte all’affidamento in prova terapeutico al servizio sociale e alla detenzione domiciliare, che erano state presentate da XXXXXXXXXXXXXXXXXX, detenuto dal 08/10/2024 e con fine pena fissato al 07/06/2026, in espiazione della pena di anni uno e mesi otto di reclusione, inflitta con sentenza del Tribunale della Spezia del 23/10/2023, per il delitto di evasione dalla detenzione domiciliare, posto in essere nel 2020. La decisione reiettiva trae origine dalla valutazione negativa, in ordine alla condotta inframuraria serbata dal soggetto, che Ł stato ammonito sia nel dicembre 2024 (in relazione a una lite con altro soggetto ristretto), sia nel marzo 2025 (per la detenzione non consentita di una macchina per tatuaggi); incidono in senso sfavorevole – secondo il Tribunale di sorveglianza – anche alcune condotte antisociali tenute dal condannato, emergenti da note informative di P.S.
Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo un motivo unico – sebbene articolato su piø punti – mediante il quale vengono cumulativamente denunciate violazioni ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione dell’art. 94 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, quanto al presupposto per la concessione dell’affidamento terapeutico, costituito dalla idoneità del programma terapeutico al recupero del condannato, nonchØ per omessa motivazione, in punto di adeguatezza di tale programma e, infine, per manifesta illogicità della stessa, in ordine al rischio di recidiva, stante la mancata valutazione della relazione di sintesi, trasmessa dalla Casa circondariale della Spezia, sull’osservazione del condannato (vengono in rilievo, segnatamente, la relazione del Capo Area trattamentale dell’istituto, la relazione della psicologa del Sert interno e la relazione socio-sanitaria del Sert esterno), evidenziandosi anche un errato riferimento a precedenti penali per detenzione illecita di droga. La difesa ha
anche presentato conclusioni scritte
3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
La decisione del Tribunale di sorveglianza trascura il contenuto delle relazioni di sintesi aggiornate e acquisite agli atti e, piø specificamente, della relazione di sintesi del 23/04/2025 e della relazione psicologica del 09/04/2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
La difesa evidenzia come il rigetto tragga origine da una valutazione di pericolosità sociale a carico del ricorrente, sostanzialmente priva del connotato della attualità; tale giudizio – ad avviso della difesa – sarebbe anzitutto fondato su precedenti penali per detenzione di sostanza stupefacente, rispettivamente risalenti al 2009 (fatto che, secondo il ricorrente, sarebbe inesistente, essendo l’indicazione dello stesso frutto di un mero errore materiale) e al 2011 (episodio in ordine al quale la difesa afferma essere intervenuta l’assoluzione dell’interessato). Vengono poi in rilievo – prosegue l’atto di impugnazione – due ammonimenti riportati dal condannato in carcere e, infine, un percorso di reinserimento in ambiente esterno reputato non adeguato.
Non si sarebbe quindi congruamente considerata – in ipotesi difensiva – la valenza del programma terapeutico allegato all’istanza, nØ si sarebbe presa in considerazione la positiva condotta sempre serbata dal soggetto, in ambiente detentivo. Conclude la difesa, affermando non esser sufficiente a legittimare il diniego, comunque, nemmeno la riscontrata impossibilità di reperire un ente di volontariato.
2.1. Giova sottolineare, in primo luogo, come lo stesso Tribunale di sorveglianza abbia definito il grado di pericolosità sociale del ricorrente come caratterizzato da condotte prive di una ‘elevata offensività e allarme sociale’. E dunque, sulla base di non meglio specificate condotte antisociali, emergenti dalle note informative di PS e a causa di due ammonimenti riportati in carcere, Ł stato adottato – nei confronti del condannato – l’avversato provvedimento reiettivo, a fronte della domanda volta ad ottenere la concessione dell’affidamento terapeutico, ovvero della detenzione domiciliare.
Oltre a contestare la valenza degli elementi di segno sfavorevole, deducendo in effetti la sussistenza di forme di travisamento, la difesa lamenta non esser stato valutato il programma terapeutico fornito a sostegno della richiesta della misura di affidamento terapeutico, nØ esser state prese in considerazione le allegate relazioni.
2.2. Giova ricordare, allora, che il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della decisione assunta in sede di merito, al fine di evitare che il controllo della Corte stessa si eserciti – anzichØ sui requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo – sul contenuto intrinseco della decisione, Ł stato circoscritto dal legislatore alla mancanza, alla contraddittorietà e alla manifesta illogicità della motivazione. Questi vizi devono risultare dal testo del provvedimento impugnato; devono cioŁ apparire tali nello stesso sviluppo logico del provvedimento, piuttosto che nella diversa prospettiva addotta dal ricorrente.
Il vizio di mancanza di motivazione Ł costituito – in tale ottica – non solo dalla totale carenza della parte espositiva, quindi da un vuoto che sia già di tipo grafico, bensì anche dalla mancanza di singoli momenti esplicativi, sempre però che questi siano ineliminabili, nel rapporto tra i temi sui quali si deve esercitare il giudizio e il contenuto di questo.
2.3. Nel caso di specie, la semplice lettura dell’ordinanza impugnata rivela la fondatezza della doglianza difensiva, atteso che il Tribunale di sorveglianza non ha valutato le sopra menzionate relazioni, pure presenti nell’incarto processuale. A causa di tale omesso
confronto, l’avversato provvedimento non può che ritenersi espressivo di una ponderazione incompleta degli elementi di valutazione e conoscenza disponibili, mancando esso, peraltro, dell’esame di aspetti particolarmente pregnanti della dedotta questione.
Sul punto specifico, Ł allora condivisibile l’osservazione fatta dal Procuratore generale: se Ł sicuramente corretto ripercorrere il vissuto deviante del detenuto, onde valutarne l’attuale livello di pericolosità, non Ł consentito, parimenti, evitare il dialogo critico con i dati emergenti dall’osservazione intramuraria, a sua volta consacrata proprio nella relazione di sintesi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, viene disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Genova. Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il ‘codice in materia di protezione dei dati personali’.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Genova
Così Ł deciso, 27/11/2025
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.