Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41041 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41041 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GROTTAGLIE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha spiegato, con dovizia di pertine argomentazioni, che l’ammissione del condannato alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento terapeutico-riabilitativo è preclusa dalla sua ele pericolosità sociale, attestata dai gravi precedenti penali, spia di una perso caratterizzata da scelte di vita delinquenziali, e dalla perniciosa contiguit ambienti di criminalità organizzata;
che il Tribunale di sorveglianza ha, altresì, sottolineato che la pal propensione del condannato – in passato autore di violazione della misura di prevenzione e di recente raggiunto, in costanza di detenzione, da sanzion disciplinare – a trasgredire le prescrizioni impartitegli rende concreto il peri di recidiva e sconsiglia, quindi, la sua collocazione in regime di affidame terapeutico-riabilitativo;
che, a fronte di Una motivazione solidamente agganciata alle evidenze istruttorie, il ricorrente svolge considerazioni di ordine meramente confutati che non sono supportate, quanto all’evocata, positiva evoluzione della s personalità, da riscontro di sorta e si palesano del tutto inidonee a mette dubbio la piena legittimità della decisione impugnata, che costituisce espressi di discrezionalità giudiziale, insindacabile in assenza di profili, nel caso in insussistenti, di manifesta illogicità o contraddittorietà o di travisamento evidenze istruttorie;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del rico con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione de causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favor della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 08/06/2023.