Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6789 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6789 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 11/12/2025
R.G.N. 28297NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a XXXXXXXX il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/07/2025 del Tribunale di sorveglianza di XXXXXXX visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di XXXXXXX negava ad NOME, ristretto in istituto di pena, la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, da eseguirsi presso una Comunità terapeutica.
A sostegno della decisione il Tribunale poneva le negative risultanze dell’osservazione penitenziaria (nella relazione di sintesi non si evidenziava alcuna revisione critica e la condotta risultava irregolare), l’esistenza di ulteriori importanti pendenze e l’inidoneità della struttura residenziale indicata dal condannato, votata alla cura dei disabili psichici, a fronteggiare la sua annosa storia di tossicodipendenza.
Ricorre XXXXXXXXper cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.
Nell’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 47 Ord. pen. e 94 T.U. stup., nonchØ il vizio di motivazione.
A tal riguardo evidenzia di avere avanzato al Tribunale di sorveglianza istanza volta all’ottenimento non già dell’affidamento ordinario, ma dell’affidamento in casi particolari, o terapeutico, e sottolinea che la decisione avrebbe dovuto essere calibrata sul riscontro degli specifici requisiti richiesti dall’art. 94 T.U. stup., che nella specie sarebbe mancato.
In particolare, non sarebbero stati valutati gli esiti dell’osservazione penitenziaria e non sarebbe stata apprezzata l’evoluzione della sua personalità, successiva al commesso reato, che avrebbe messo in luce progressi compatibili con l’ammissione alla misura alternativa richiesta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł manifestamente infondato.
Come risulta dalla narrativa, l’ordinanza impugnata ha preso in specifica analisi la relazione di sintesi del gruppo di osservazione e trattamento dell’istituto penitenziario e proprio sulle sue negative risultanze – dal ricorrente totalmente pretermesse – ha fondato il
giudizio di persistenza della pericolosità sociale, notoriamente ostativa all’ammissione al beneficio dell’affidamento in prova in casi particolari (tra le molte, Sez. 1, n. 48041 del 09/10/2018, Massimino, Rv. 274665-01).
Il giudice a quo ha altresì rilevato, mediante appropriate argomentazioni, rimaste in questa sede parimenti incontrastate, l’inidoneità della struttura residenziale indicata in istanza ad assicurare l’affrancazione dalla tossicodipendenza e il recupero del condannato, come richiesto dall’art. 94 T.U. stup.
La decisione assunta Ł pertanto, in tutta evidenza, conforme al modello legale e dotata di logico ed esauriente apparato motivazionale.
Seguono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 11/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.